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Legge Regionale 25 febbraio 2005, n. 4

Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4 (Istituzione dell’ufficio del difensore civico in Sardegna).
Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 7 del 1 marzo 2005.

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2005, n. 4
Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4 (Istituzione dell’ufficio del difensore civico in Sardegna).

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:

Art.1
Oggetto
1. La nomina del difensore civico di cui alla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4, è sospesa.
2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale approva le modifiche alla legge regionale di cui al comma 1, come modificata dalla legge regionale 21 maggio 1996, n. 20.
3. Qualora il Consiglio non approvi la nuova normativa nei termini di cui al comma 2, il difensore civico, entro i successivi trenta giorni, viene eletto con le modalità previste dalla legge regionale n. 4 del 1989. Qualora il Consiglio non vi provveda, tre giorni prima della scadenza del termine il relativo potere di nomina è trasferito al Presidente del Consiglio che lo esercita entro la scadenza del termine medesimo.

Art.2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel BURAS.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 25 febbraio 2005

Soru