Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 24 ottobre 2014, n. 22

Interventi urgenti per le spese di funzionamento e manutenzione delle sedi della formazione professionale e il completamento dei piani di formazione professionale.
LEGGE REGIONALE 24 ottobre 2014, n. 22

Interventi urgenti per le spese di funzionamento e manutenzione delle sedi della formazione professionale e il completamento dei piani di formazione professionale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n.52 del 30 ottobre 2014.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
Promulga

la seguente legge

Art. 1
Disposizioni in materia di spese di funzionamento e manutenzione
dei Centri regionali di formazione professionale

1. È attribuita all'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica la competenza relativa alle spese di funzionamento e manutenzione ordinaria dei Centri regionali di formazione professionale.
2. Al fine di garantire la regolare erogazione dei servizi necessari per il funzionamento e la manutenzione ordinaria dei Centri regionali di formazione professionale è autorizzata, in capo all'UPB S01.02.005, la spesa di euro 1.103.000 per l'anno 2014 e di euro 3.400.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
3. Al fine di garantire l'attuazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria dei Centri regionali di formazione professionale è autorizzata, in capo all'UPB S02.02.004, la spesa di euro 100.000 per l'anno 2014.

Art. 2
Interventi per il completamento del Piano formativo 2009/2010

1. Al fine di completare l'attuazione degli interventi formativi previsti nel Piano di formazione professionale 2009/2010, è autorizzata per l'anno 2014 l'ulteriore spesa di euro 621.000.

Art. 3
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati complessivamente in euro 1.824.000 per l'anno 2014, e in euro 3.400.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 si provvede come di seguito specificato:
a) quanto a euro 1.175.000 per l'anno 2014 e a euro 1.069.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016, mediante riduzione di pari quota delle risorse già destinate agli interventi previsti per il personale iscritto alla lista speciale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), iscritte in conto dell'UPB S01.02.008 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2014, 2015 e 2016;
b) quanto a euro 649.000 per l'anno 2014 e a euro 631.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016, mediante riduzione di pari quota delle risorse già destinate agli interventi del fondo regionale per l'occupazione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2008, iscritte in conto dell'UPB S06.06.004 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2014, 2015 e 2016;
c) quanto a euro 1.700.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in conto dell'UPB S02.02.003 del bilancio di previsione della Regione per gli stessi anni.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2014-2016, sono introdotte le seguenti variazioni:

SPESA

In diminuzione

STRATEGIA 01
UPB S01.02.008
Oneri relativi alla lista speciale del personale della formazione professionale
2014 euro 1.175.000
2015 euro 1.069.000
2016 euro 1.069.000

STRATEGIA 06
UPB S06.06.004
Fondo regionale per l'occupazione - Spese correnti
2014 euro 649.000
2015 euro 631.000
2016 euro 631.000
STRATEGIA 02
UPB S02.02.003
Funzionamento sedi formative
2014 euro --
2015 euro 1.700.000
2016 euro 1.700.000

In aumento

UPB S01.02.005
Acquisizione di beni e servizi
2014 euro 1.103.000
2015 euro 3.400.000
2016 euro 3.400.000

UPB S02.02.003
Funzionamento sedi formative
2014 euro 621.000
2015 euro --
2016 euro --

UPB S02.02.004
Spese di investimento per il funzionamento delle sedi formative
2014 euro 100.000
2015 euro--
2016 euro --
3. Gli oneri derivanti dalla presente legge gravano sulle succitate UPB S01.02.005, S02.02.003 e S02.02.004 del bilancio regionale per gli anni 2014-2016.

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 24 ottobre 2014

Pigliaru