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Legge Regionale 15 dicembre 2014, n. 32

Interventi straordinari per la promozione e la diffusione della pratica sportiva a sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche.
LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2014, n. 32

Interventi straordinari per la promozione e la diffusione della pratica sportiva a sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 59 del 18 dicembre 2014.

Il Consiglio regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Contributi straordinari alle associazioni sportive dilettantistiche

1. Al fine di garantire la promozione e la diffusione della pratica sportiva attraverso la partecipazione ai campionati nazionali federali di maggior rilievo da parte delle associazioni sportive dilettantistiche della Sardegna, secondo quanto stabilito dall'articolo 31 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti a favore dello sviluppo dello sport in Sardegna), è disposto un contributo integrativo una tantum per la copertura delle spese sostenute per l'annualità sportiva 2013-2014.
2. Il contributo è stabilito in un ammontare pari a euro 1.000.000, da ripartire con apposita deliberazione della Giunta regionale.
3. La gestione delle risorse finanziarie e le procedure per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono di competenza dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, che riconosce espressamente la rendicontabilità delle spese federali, di trasporto, vitto e alloggio, compensi agli atleti e tecnici, nella misura prevista dal programma già approvato dall'Assessorato, nonché le spese di promozione, comunicazione e valorizzazione della pratica sportiva sostenute dalle associazioni nel periodo di riferimento.

Art. 2
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in euro 1.000.000 per l'anno 2014, si fa fronte con le seguenti variazioni nel bilancio della Regione per l’anno 2014.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

In aumento
UPB S05.04.001

Interventi a favore dello sport - spese correnti
2014 euro 1.000.000

In diminuzione
UPB S06.02.002

Promozione e propaganda nei settori del turismo, artigianato e commercio
2014 euro 1.000.000

3. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge gravano sulla succitata UPB S05.04.001 del bilancio della Regione per l’anno 2014.

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 15 dicembre 2014

Pigliaru