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Legge Regionale 14 settembre 2015, n.24

Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 39 del 1956 in materia di vigilanza e sanzioni.
LEGGE REGIONALE 14 settembre 2015, n.24

Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 39 del 1956 in materia di vigilanza e sanzioni.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 42 del 17 settembre 2015.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge

Art. 1
Vigilanza e sanzioni

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 2 marzo 1956, n. 39 (Norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna), è aggiunto il seguente:
"Art. 7 bis (Vigilanza e sanzioni)
1. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa statale, chiunque peschi in acque concesse per l'esercizio della pesca riservata senza il consenso del concessionario è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 100 a euro 300 fino a 5 kg di pescato;
b) da euro 500 a euro 800 qualora il pescato sia superiore ai 5 kg e fino a 50 kg di pescato;
c) da euro 1.000 a euro 3.000 qualora il pescato sia superiore ai 50 kg.
2. Alla violazione di cui al comma 1 consegue l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:
a) confisca dei mezzi e delle attrezzature utilizzate per l'attività di pesca;
b) confisca del pescato, salvo che sia richiesto dal legittimo titolare della concessione di pesca
3. Il pescato sequestrato e ancora vitale al momento dell'accertamento della violazione di cui al comma 1 è prontamente reimmesso in acqua.
4. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 provvede l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
5. La competenza all'espletamento delle funzioni di vigilanza, prevenzione e accertamento della violazione di cui al comma 1 è attribuita al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, ai corpi di polizia delle province e dei comuni competenti per territorio, alle guardie giurate nominate ai sensi dell'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca) e agli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
6. Alla violazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).".

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 14 settembre 2015

Pigliaru