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Legge regionale 20 settembre 2006, n. 15

Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna.
LEGGE REGIONALE 20 settembre 2006 n. 15

Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 32 del 26 settembre 2006

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:

Capo I
Finalità

Art. 1
Finalità e obiettivi
1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce il cinema quale mezzo fondamentale di espressione artistica, di formazione culturale, di comunicazione e rilevante strumento di crescita sociale ed economica e ne promuove lo sviluppo e le attività connesse.
2. Nell’ambito delle competenze ad essa attribuite la Regione persegue i seguenti obiettivi:
a) incentivare la produzione in Sardegna di opere cinematografiche al fine di rafforzare e qualificare le imprese locali, attrarre le produzioni nazionali e internazionali, favorire la crescita professionale degli operatori del settore, diffondere la conoscenza dell’Isola;
b) sostenere la distribuzione delle opere cinematografiche riguardanti la Sardegna mediante l’accesso ai circuiti di programmazione e la partecipazione a rassegne, festival e altre iniziative rivolte alla promozione e alla diffusione;
c) promuovere le attività culturali inerenti il cinema secondo criteri di valorizzazione della qualità;
d) incentivare l’attività di associazioni e circoli del cinema, l’esercizio cinematografico e l’incremento di spazi idonei alla fruizione in tutto il territorio regionale;
e) favorire la formazione alle professioni del cinema e l’educazione all’immagine;
f) assicurare l’acquisizione, la conservazione, la fruizione e la diffusione per fini culturali ed educativi, del patrimonio cinematografico e audiovisivo, con particolare riferimento a quello relativo alla Sardegna, anche con la collaborazione dell’Ente pubblico radiotelevisivo e delle emittenti pubbliche e private;
g) dare impulso allo studio, alla ricerca e alla sperimentazione nell’ambito del cinema e degli audiovisivi.

Capo II
Interventi a favore della produzione

Art. 2
Servizi alla produzione -
Sardegna film commission

1. La Regione, attraverso lo sportello Film commission, operante presso l’Assessorato regionale competente, che con la presente legge assume la nuova denominazione di “Sardegna film commission”, promuove e valorizza il patrimonio artistico ed ambientale, le risorse professionali e tecniche e crea le condizioni per attrarre in Sardegna produzioni cinematografiche, audiovisive e televisive mediante:
a) 1’informazione e la divulgazione delle opportunità e dei servizi offerti alle produzioni nel territorio regionale;
b) l’erogazione di servizi, informazioni, facilitazioni logistiche e organizzative;
c) la promozione di opere cinematografiche ed audiovisive che valorizzano l’immagine e la conoscenza della Sardegna;
d) la collaborazione con enti locali, soggetti pubblici e privati, organismi di produzione e di servizi operanti in Sardegna nonché con altri organismi nazionali e internazionali.
2. La Sardegna film commission è gestita da un organismo associativo senza fini di lucro cui partecipano la Regione, come socio di maggioranza, gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati senza fini di lucro.
3. La direzione della Sardegna film commission è affidata, con procedura ad evidenza pubblica, ad una figura di ampia e documentata esperienza nel campo cinematografico che non abbia interessi diretti o concorrenziali nei confronti dell’attività dello stesso organismo.
Il rapporto di lavoro del direttore della Sardegna film commission è regolato da un contratto di diritto privato che non deve essere di durata superiore a quella della legislatura e si conclude al massimo entro i novanta giorni successivi al termine della medesima.
4. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, approva lo statuto della Sardegna film commission, previo parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro trenta giorni.

Art. 3
Centri di produzione
1. La Regione promuove la realizzazione e l’allestimento, da parte di soggetti pubblici e privati, di strutture, spazi e centri dedicati alla produzione cinematografica e audiovisiva e favorisce l’accesso alle risorse previste nei programmi regionali per i settori produttivi ed a quelle previste dallo Stato e dall’Unione europea.

Capo III
Interventi per le opere di interesse regionale

Art. 4
Opere di interesse regionale
1. Gli interventi previsti dal presente capo riguardano opere cinematografiche realizzate o girate prevalentemente in Sardegna o aventi un diretto legame con la cultura, la lingua e l’identità regionale e sono riservati:
a) alla sceneggiatura;
b) alla produzione di lungometraggi e di cortometraggi, così come definiti dai commi 2 e 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
c) alla distribuzione.
2. Le opere devono essere prioritariamente destinate alla circolazione nei circuiti delle sale cinematografiche, anche qualora se ne preveda la successiva diffusione televisiva, mediante i circuiti home video, ovvero via internet o editoriale.
3. Sono escluse le opere tipicamente televisive come notiziari, reportage giornalistici e redazionali, talk show e le produzioni realizzate a scopi promozionali, pubblicitari e propagandistici.
4. Gli interventi sono concessi nei limiti delle disponibilità di bilancio, in base al giudizio tecnico, artistico e di sostenibilità economico-finanziaria espresso dalla Commissione di cui all’articolo 11.

Art. 5
Sviluppo della sceneggiatura
1. La Regione, ai sensi dell’articolo 4, concede contributi ai progetti di sceneggiatura finalizzati alla produzione di lungometraggi di interesse regionale.
2. Ogni anno possono essere selezionate fino ad un massimo di cinque opere scelte sulla base dei criteri previsti dall’articolo 12. Il contributo, limitatamente ad un’opera, è concesso a favore di imprese individuali e società di produzione. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 12, almeno uno degli interventi deve essere destinato ad un giovane esordiente.
3. Il contributo deve tener conto delle spese sostenute per lo sviluppo della sceneggiatura, per l’acquisizione di eventuali diritti letterari, per i sopralluoghi e per tutte le attività di preproduzione; esso è concesso nella misura massima del 60 per cento delle stesse, fino all’ammontare massimo di 50.000 euro per sceneggiatura, aumentabili a 80.000 euro per l’acquisizione dei diritti d’autore nel caso di sceneggiature tratte da opere letterarie.

Art. 6
Produzione di cortometraggi
1. La Regione eroga contributi per la produzione di cortometraggi di interesse regionale ai sensi dell’articolo 4.
2. Il contributo è concesso nella misura massima del 60 per cento delle spese, fino a un massimo di 40.000 euro.
3. Il contributo è concesso a favore di persone fisiche o giuridiche, con un adeguato riconoscimento dei progetti che vedano coinvolti i giovani.

Art. 7
Produzione di lungometraggi
1. Per la produzione di opere cinematografiche di lungometraggio di interesse regionale ai sensi dell’articolo 4 la Regione concede prestiti a tasso agevolato.

Art. 8
Fondo di rotazione per la
produzione di lungometraggi

1. Per le finalità di cui all’articolo 7 è istituito un Fondo di rotazione la cui dotazione è determinata in euro 1.200.000 per l’anno 2006 e in euro 1.300.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
2. La gestione del Fondo è affidata a intermediari finanziari operanti nel territorio regionale, da individuarsi mediante procedimento a evidenza pubblica.
3. I prestiti, di durata quinquennale, sono concessi, previa fideiussione bancaria o assicurativa, per un importo non superiore al 40 per cento del costo del film, elevato al 50 per cento per le opere prime e seconde, fino a un ammontare massimo di euro 400.000 per ogni progetto, elevabili ad euro 500.000 in caso di coproduzione internazionale. Possono accedere ai benefici di cui al presente comma esclusivamente società di produzione, anche per più progetti purché presentati in anni differenti, fatto salvo il rispetto dei massimali d’aiuto stabiliti in sede comunitaria.
4. Per l’effettiva erogazione, il beneficiario deve dimostrare, entro un anno dalla concessione del prestito, la disponibilità delle risorse necessarie all’intera copertura dei costi di produzione.
5. La mancata restituzione del prestito comporta l’acquisizione da parte della Regione di una quota dei diritti di utilizzazione e lo sfruttamento dell’opera fino al recupero degli importi dovuti; i soggetti inadempienti sono esclusi da ulteriori finanziamenti.

Art. 9
Diffusione e distribuzione
1. La Regione eroga contributi per il lancio pubblicitario e per campagne promozionali e di marketing, sia in Italia che all’estero, tesi ad agevolare la distribuzione e la diffusione di opere cinematografiche di interesse regionale ai sensi dell’articolo 4 nei circuiti, nei festival, nelle rassegne e nei premi di cinema.
2. Il contributo è concesso esclusivamente a favore di società di produzione o distribuzione operanti a livello nazionale o internazionale da almeno un triennio, nella misura massima del 50 per cento delle spese; l’ammontare non può essere superiore al 10 per cento del costo di produzione del film.
3. La Regione favorisce con appositi contributi la creazione di società di produzione e di distribuzione aventi sede nell’Isola.

Art. 10
Cumulo degli interventi
1. I benefici di cui agli articoli 5, 6, 7 e 9 sono cumulabili, salvo diverse disposizioni, con analoghi interventi dello Stato e dell’Unione europea.
2. Gli interventi di cui alla presente legge, fatti salvi ulteriori limiti posti dalla normativa comunitaria e nazionale, non possono in alcun caso superare per ogni singolo film il 50 per cento del costo con riferimento al bilancio consuntivo, indipendentemente dalla natura delle singole voci di spesa che esso contiene, ivi comprese la realizzazione della sceneggiatura, la promozione e la distribuzione.
3. Nei piani di intervento per le agevolazioni tariffarie nei collegamenti aerei e marittimi nazionali sono compresi i viaggi e i trasporti attinenti a produzioni cinematografiche e audiovisive da effettuarsi in Sardegna.

Art. 11
Commissione tecnico-artistica
1. Per la valutazione e la selezione delle richieste di cui al presente capo l’Assessorato competente si avvale di una Commissione tecnico-artistica composta da:
a) un regista che abbia all’attivo almeno due film lungometraggio, iscritti al Pubblico registro cinematografico e regolarmente distribuiti nel circuito nazionale e/o internazionale e che svolga regolarmente attività di regista in ambito nazionale e/o internazionale;
b) uno sceneggiatore che abbia all’attivo almeno due film lungometraggio, iscritti al Pubblico registro cinematografico e regolarmente distribuiti nel circuito nazionale e/o internazionale e che svolga regolarmente attività di sceneggiatore in ambito nazionale e/o internazionale;
c) un produttore o direttore di produzione che abbia all’attivo almeno due film lungometraggio, iscritti al Pubblico registro cinematografico e regolarmente distribuiti nel circuito nazionale e/o internazionale e che svolga regolarmente attività di produttore e/o direttore di produzione in ambito nazionale e/o internazionale;
d) un esperto di riconosciuta competenza nell’ambito della cultura, dell’arte, del teatro, del cinema e della letteratura della Sardegna scelto tra docenti universitari di ruolo o critici iscritti alle organizzazioni di categoria o personalità di chiara fama;
e) un esperto di riconosciuta competenza in materia di valutazione economica di progetti culturali.
2. I componenti della Commissione, scelti fra personalità di riconosciuta e documentata competenza, sono nominati con decreto dell’Assessore regionale competente, sentito il parere della competente Commissione consiliare, da rendersi entro trenta giorni.
3. I componenti della Commissione di cui al comma 1 durano in carica tre anni, decadono allo scadere del terzo anno dalla nomina e non possono essere immediatamente riconfermati.
4. La Commissione nella sua prima riunione elegge il presidente; funge da segretario un dipendente dell’Assessorato regionale competente.
5. La Commissione si riunisce su convocazione del suo presidente ed è validamente costituita con la maggioranza dei componenti.
6. Ai componenti della Commissione, che per la durata del loro mandato non possono fruire di alcun beneficio previsto dal presente capo, sono attribuiti i gettoni di presenza e le indennità ai sensi della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

Art. 12
Selezione delle opere
1. Annualmente l’Assessorato regionale competente dà avviso in forma pubblica dei tempi e delle modalità per la presentazione delle domande per accedere ai benefici previsti dal presente capo.
2. La Commissione tecnico-artistica provvede alla valutazione delle opere ammesse secondo quanto disposto dall’articolo 4 e, con parere motivato, redige una graduatoria per ciascuno degli interventi previsti dagli articoli 6, 7 e 9 sulla base dei seguenti requisiti:
a) valore artistico e tecnico;
b) valorizzazione dell’identità regionale con riferimento al patrimonio storico-culturale, paesaggistico- ambientale, socio-economico, linguistico-letterario e antropologico della Sardegna;
c) curriculum degli autori;
d) validità economico-finanziaria del progetto e del piano di diffusione commerciale; devono essere privilegiati quei progetti che possono avvalersi di un contratto o di un’opzione di distribuzione con una delle società tra quelle riconosciute e titolate operanti sul mercato;
e) ricadute economiche sul territorio regionale in termini di servizi, impiego di maestranze e professionalità locali, in misura non inferiore al 120 per cento dell’importo del contributo richiesto;
f) curriculum del produttore e del distributore;
g) risultati di precedenti progetti, anche di cortometraggio, cui abbiano partecipato il produttore o gli autori, valutato sulla base del successo di critica e/o di pubblico, dei premi e delle segnalazioni conseguiti.
3. La Commissione tecnico-artistica adotta la medesima procedura di cui al comma 2 per gli interventi di cui all’articolo 5, tenuto conto dei requisiti indicati alle lettere a), b), c), f) e g) del comma 2.
4. La Commissione tecnico-artistica, nel rispetto della graduatoria dei progetti di lungometraggio ammessi ai benefici di cui all’articolo 7, indica quelli di rilevante interesse regionale da coprodurre tramite l’intervento diretto della Regione che partecipa con una quota non superiore al 35 per cento del costo complessivo, fino a un ammontare massimo di euro 400.000 per progetto, elevabili ad euro 500.000 in caso di coproduzione internazionale. Dai costi sono esclusi i benefici di cui agli articoli 5 e 9. Le opere in coproduzione con la Regione non possono accedere ai benefici previsti dall’articolo 7. La Giunta regionale, nel rispetto di detta graduatoria, delibera sui progetti di lungometraggio proposti dall’Assessore regionale competente.
5. All’attribuzione dei benefici si provvede con le procedure previste dall’articolo 24.
6. In assenza di progetti ritenuti idonei sotto il profilo tecnico e artistico dalla Commissione, le risorse di cui agli articoli 5, 6, 7 e 9 possono non essere assegnate. Le somme non spese sono destinate al fondo di rotazione di cui all’articolo 8.

Art. 13
Anticipazioni finanziarie da parte della Regione
1. Ai beneficiari dei contributi, di cui agli articoli 6, 7 e 9, la Regione concede, su richiesta degli interessati, un’anticipazione sino al 70 per cento degli importi assegnati. La rimanente parte è erogata a conclusione dei lavori, dietro presentazione del rendiconto delle spese e dietro consegna dei materiali da destinarsi all’archivio della Cineteca regionale sarda come previsto dal comma 10 dell’articolo 14.
2. Le opere di cui agli articoli 5 e 6 devono essere completate entro un anno dalla data di comunicazione dell’ottenimento dei benefici; quelle di cui all’articolo 7 entro tre anni.

Capo IV
Interventi per la conservazione, diffusione nel territorio,
formazione e ricerca

Art. 14
Cineteca regionale sarda -
Centro di documentazione audiovisiva

1. La Regione promuove la costituzione della Fondazione “Cineteca regionale sarda” al fine di favorire l’acquisizione, la catalogazione, lo studio e la ricerca, la fruizione per fini culturali ed educativi del patrimonio cinematografico ed audiovisivo, nonché la conservazione e la diffusione delle opere cinematografiche di interesse regionale; ad essa partecipano la Regione, gli enti locali e soggetti pubblici e privati idonei a concorrere alle finalità di cui al presente comma.
2. Le quote della Fondazione, all’interno della quale la Regione mantiene una partecipazione maggioritaria, sono detenute da amministrazioni pubbliche in misura non inferiore al 70 per cento.
3. Lo statuto della Fondazione è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
4. Il direttore della Fondazione è scelto mediante procedura ad evidenza pubblica fra figure rappresentative e di documentata esperienza nel campo delle attività di competenza della Fondazione e per un periodo che non deve essere di durata superiore a quello della legislatura e deve concludersi al massimo entro i novanta giorni successivi al termine della medesima.
5. La Fondazione, per la gestione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, si attiene ai requisiti, alle metodologie e agli standard definiti a livello nazionale e internazionale, anche per quanto riguarda i profili professionali degli operatori.
6. La Regione, sulla base di specifici programmi di attività, concorre al fondo di dotazione iniziale e ai finanziamenti annuali per la gestione e le attività ordinarie della Fondazione, in modo da garantirne, unitamente ai contributi degli altri soci, il funzionamento; in caso di estinzione o trasformazione della Fondazione i beni conferiti in uso dalla Regione ritornano nella sua disponibilità.
7. La Fondazione per le attività di conservazione, restauro e digitalizzazione, ristampa e diffusione delle opere può avvalersi di altri organismi pubblici o privati, sulla base di accordi e nel rispetto della normativa in materia di protezione del patrimonio audiovisivo.
8. La Regione riconosce il valore e l’importanza dell’attività svolta dal centro per i servizi culturali “Società umanitaria”, di cui alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 37, con sede in Cagliari; a tal fine la Giunta regionale predispone i necessari atti amministrativi e normativi per l’integrazione del suo patrimonio e delle sue competenze ed esperienze professionali all’interno della Fondazione.
9. La Regione riconosce il valore storico dell’archivio della sede regionale della RAI e ricerca con la stessa una fattiva collaborazione per la salvaguardia e la diffusione del patrimonio audiovisivo in tale archivio custodito.
10. Copia delle opere realizzate con gli interventi della presente legge, di qualità tale da permetterne la conservazione, la riproducibilità e l’utilizzo via internet, è depositata presso la Fondazione, con diritto d’uso per scopi non commerciali.

Art. 15
Promozione della cultura cinematografica
1. La Regione, allo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione nel territorio della cultura cinematografica, sostiene gli organismi pubblici e privati che svolgano iniziative per accrescere e qualificare conoscenza e capacità critica da parte del pubblico.
2. La Regione eroga i contributi, di cui al comma 1, fino al 70 per cento delle spese, per la realizzazione nel territorio regionale di rassegne, circuiti, festival, premi, seminari, convegni, privilegiando la qualità, l’esperienza e il rilievo regionale, nazionale e internazionale e la loro diffusione su tutto il territorio regionale.

Art. 16
Educazione al cinema,
formazione professionale, ricerca

1. La Regione concede contributi a università, scuole e istituti pubblici e privati che abbiano significative e documentate esperienze di settore per l’incremento e l’innovazione della didattica del cinema.
2. La Regione, nell’ambito delle politiche per la formazione professionale e dei programmi per l’alta formazione, promuove lo sviluppo delle professionalità nel settore cinematografico e prevede borse di studio per la frequenza di corsi in scuole di cinema di riconosciuta importanza.
3. La Regione concede a soggetti qualificati operanti in Sardegna contributi per studi e ricerche sulle materie disciplinate dalla presente legge e per articolati progetti di ricerca e sperimentazione sui nuovi linguaggi e sulle nuove tecnologie audiovisive.

Capo V
Diffusione dell’esercizio cinematografico
in Sardegna

Art. 17
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per sala cinematografica, per cinema-teatro e per multisala quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 22 del decreto legislativo n. 28 del 2004;
b) per arena, il cinema all’aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale adeguato, allestito su un’area delimitata ed appositamente attrezzata per proiezioni cinematografiche;
c) per cinecircolo e cinestudio, uno spazio destinato a proiezioni per un’utenza a carattere associativo, conforme alle normative per la sicurezza.

Art. 18
Sviluppo e qualificazione dell’esercizio
dell’attività cinematografica

1. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell’esercizio dell’attività cinematografica sulla base dei seguenti principi:
a) favorire l’offerta in relazione alle esigenze dei cittadini, con particolare riguardo all’integrazione delle sale nel contesto sociale ed ambientale ed in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;
b) favorire la crescita di attività che valorizzino la qualità urbana e la riqualificazione, il riuso di aree urbane, la loro vivibilità e sicurezza;
c) salvaguardare i centri storici favorendo la presenza adeguata di esercizi;
d) salvaguardare e riqualificare il sistema dell’offerta nelle zone interne, nei comuni minori e in quelli particolarmente svantaggiati;
e) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di esercizio assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza.
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri per il rilascio, da parte dei comuni, delle autorizzazioni alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili e spazi da destinarsi all’attività cinematografica, nonché alla ristrutturazione o all’ampliamento degli esercizi già attivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19
Criteri per il rilascio delle autorizzazioni
1. La Giunta regionale, previo parere del Nucleo tecnico regionale di cui all’articolo 20, stabilisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni tenuto conto:
a) del rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel territorio sovracomunale, provinciale e interprovinciale;
b) della differenziazione fra le varie tipologie di sale ed arene cinematografiche;
c) dell’ubicazione delle sale e delle arene, anche in rapporto a quelle operanti nei comuni limitrofi;
d) dell’esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale e di arene, nel rispetto dei parametri di cui alle lettere a) e b);
e) della dimensione, qualità e completezza dell’offerta nel bacino d’utenza;
f) delle caratteristiche della viabilità e del traffico per i percorsi di avvicinamento e accesso.
2. La Giunta regionale disciplina:
a) il livello qualitativo degli impianti, delle attrezzature e degli strumenti tecnologici necessari;
b) la semplificazione delle procedure di autorizzazione per le sale inferiori a cento posti e per i cinecircoli e cinestudi.
3. Non sono soggette alle sopra indicate prescrizioni le autorizzazioni per le iniziative relative agli esercizi in corso di realizzazione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata rilasciata almeno la concessione edilizia da cui risulti la destinazione d’uso o, comunque, per i quali le procedure autorizzative siano state già avviate alla data del 15 settembre 2006.

Art. 20
Nucleo tecnico regionale
1. La Regione istituisce il Nucleo tecnico regionale con funzioni consultive per la predisposizione dei criteri di cui al comma 2 dell’articolo 18.
2. Il Nucleo tecnico è nominato con decreto del Presidente della Regione, resta in carica tre anni ed è composto da:
a) un rappresentante dell’Assessorato regionale competente in materia di spettacolo, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante dell’Assessorato regionale competente in materia di urbanistica;
c) un rappresentante dell’Assessorato regionale competente in materia di commercio;
d) un rappresentante dell’Unione delle province sarde (UPS);
e) un rappresentante dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
f) un rappresentante della Delegazione regionale Sardegna dell’Associazione generale dello spettacolo (AGIS);
g) un rappresentante dell’Unione delle camere di commercio della Sardegna.
3. Svolge le funzioni di segretario del Nucleo un funzionario della Regione.
4. Ai componenti di cui alle lettere d), e), f) e g) sono riconosciuti i gettoni di presenza e le indennità ai sensi della legge regionale n. 27 del 1987.
5. Il Nucleo tecnico regionale adotta proprie norme di funzionamento.

Art. 21
Monitoraggio del sistema
dell’offerta cinematografica

1. La Regione, al fine di monitorare compiutamente il sistema dell’offerta cinematografica, provvede a realizzare un sistema informativo della rete distributiva, in raccordo con i comuni, le province e le camere di commercio, nonché con la collaborazione della Delegazione regionale Sardegna dell’Associazione generale dello spettacolo (AGIS).

Capo VI
Disposizioni procedurali e finanziarie

Art. 22
Consulta regionale per il cinema
1. Presso l’Assessorato regionale competente è costituita la Consulta regionale per il cinema, quale organo di consulenza tecnica della Regione per le questioni attinenti al cinema.
2. Fanno parte della Consulta di cui al comma 1:
a) l’Assessore regionale competente o un suo delegato, che la presiede;
b) un componente scelto fra gli autori cinematografici;
c) un componente scelto fra produttori, distributori ed esercenti;
d) un componente scelto tra esponenti delle associazioni di cultura cinematografica operanti nel territorio che svolgono le attività di cui al comma 1 dell’articolo 15;
e) un esperto in materia di cinema scelto tra docenti universitari di ruolo in discipline cinematografiche o tra critici cinematografici iscritti alle organizzazioni di categoria;
f) un rappresentante della Fondazione Cineteca regionale sarda di cui all’articolo 14;
g) un rappresentante dell’Osservatorio regionale per la lingua e la cultura sarda istituito ai sensi della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26.
3. I componenti della Consulta sono nominati dalla Giunta regionale tra persone di riconosciuta e documentata competenza, previo parere della competente Commissione consiliare, da rendersi entro trenta giorni.
4. La Consulta, nella prima seduta, nomina fra i suoi componenti un coordinatore; funge da segretario un dipendente dell’Assessorato competente.
5. In sede di prima applicazione, la Consulta è nominata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e decade in concomitanza con la scadenza del Consiglio regionale in carica al momento della nomina. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura.
6. La Consulta si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del suo presidente e delibera a maggioranza dei presenti.
7. Alle riunioni della Consulta possono partecipare, senza diritto di voto, altri rappresentanti di enti o di associazioni costituiti fra gli operatori del settore cinematografico.
8. I componenti della Consulta, per la durata del loro mandato, non possono fruire di alcun beneficio previsto dalla presente legge.

Art. 23
Direttive di attuazione
1. Le direttive di attuazione della presente legge sono approvate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della stessa, previo parere della competente Commissione consiliare.

Art. 24
Procedure
1. I programmi di spesa per gli interventi di cui alla presente legge sono adottati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente, sentito il parere della Consulta di cui all’articolo 22.
2. L’Assessorato regionale competente effettua il monitoraggio e la valutazione degli interventi previsti dalla presente legge e trasmette annualmente i dati relativi al Consiglio regionale allegando un’apposita relazione.

Art. 25
Modalità di concessione degli aiuti
1. Gli aiuti previsti nella presente legge sono concessi alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”.

Art. 26
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutati in euro 1.200.000 per l’anno 2006 ed in euro 3.000.000 per l’anno 2007 e successivi.
2. Le risorse disposte a favore della presente legge sono destinate prioritariamente, per una quota non inferiore al 70 per cento, agli interventi di cui ai capi II e III. L’80 per cento della somma riservata ai capi II e III è destinato agli articoli 5, 6, 7 e 9 del capo III.
3. Nel bilancio della Regione per l’anno 2006 e nel bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 sono introdotte le seguenti variazioni:
in diminuzione
03 - Programmazione
UPB S03.006
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2006 euro 1.200.000
2007 euro 3.000.000
2008 euro 3.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 9 della tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006).
in aumento
UPB S11.043 (NI)
Dir. 01 Serv. 06
Interventi a favore del cinema
2006 euro 1.200.000
2007 euro 3.000.000
2008 euro 3.000.000
4. Le spese previste per l’attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 e su quella corrispondente per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 20 settembre 2006

Soru