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Legge Regionale 9 novembre 2015, n. 26

Interventi urgenti a favore dei privati e delle attività produttive danneggiati a seguito di eventi calamitosi in Sardegna (Manovra finanziaria 2015-2017).
LEGGE REGIONALE 9 novembre 2015, n. 26

Interventi urgenti a favore dei privati e delle attività produttive danneggiati a seguito di eventi calamitosi in Sardegna (Manovra finanziaria 2015-2017).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 50 del 12 novembre 2015.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge

Art. 1
Istituzione del Fondo speciale per le emergenze regionali

1. Per fronteggiare i danni derivanti dagli eventi calamitosi che si verificano in Sardegna è istituito un Fondo speciale per le emergenze regionali (di seguito denominato Fondo), con una prima dotazione, per l'anno 2015, pari a euro 1.000.000.
2. Il Fondo, finalizzato all'erogazione di contributi a favore dei soggetti privati e delle attività produttive colpiti dalle calamità, nei limiti delle risorse disponibili e, a far data dagli eventi calamitosi verificatisi in Sardegna nel mese di novembre 2013, è destinato al ripristino delle condizioni normali di vita dei privati cittadini e alla ripresa delle attività produttive che abbiano subito danni a causa di calamità.
3. Il Fondo è istituito presso la Direzione generale della Regione competente in materia di protezione civile, che opera in coordinamento con gli altri soggetti istituzionalmente competenti, chiamati a cooperare per il superamento dell'emergenza e il ripristino delle normali condizioni di vita.
4. Il Fondo è alimentato da risorse regionali e da eventuali ulteriori finanziamenti di provenienza locale, nazionale, europea nonché da erogazioni liberali in denaro acquisite dalla Regione in seguito a eventi calamitosi che hanno colpito la popolazione.
5. In via prioritaria la presente legge è applicata ai soggetti privati residenti in Sardegna titolari di beni mobili ed immobili, nonché ai titolari di attività produttive che siano stati danneggiati dagli eventi alluvionali verificatisi in Sardegna nei mesi di novembre 2013 e di giugno 2014.

Art. 2
Ambito di applicazione

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono disposti nel caso di eventi previsti dall'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), a seguito di dichiarazione di stato di calamità o di emergenza.
2. In caso di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992, il territorio interessato dagli eventi calamitosi è delimitato con deliberazione della Giunta regionale.
3. Gli indennizzi previsti dalla presente legge sono corrisposti esclusivamente nei casi in cui gli immobili o le attività produttive danneggiati siano conformi alla normativa vigente.

Art. 3
Interventi a favore di soggetti privati

1. Ai soggetti privati che, in conseguenza degli eventi previsti dall'articolo 2, abbiano subito danni, è concesso un indennizzo sotto forma di contributo a fondo perduto per i danni subiti:
a) dall'abitazione principale;
b) dai beni di prima necessità.
2. Gli indennizzi previsti dal comma 1, lettera a), sono concessi ai titolari del diritto di proprietà sull'immobile danneggiato ovvero ai titolari di diritti reali di garanzia e di godimento che si sostituiscano al proprietario del bene nella richiesta dell'indennizzo.
3. Gli indennizzi previsti dal comma 1, lettera b), sono concessi ai titolari del diritto di proprietà su beni mobili e mobili registrati destinati direttamente ed esclusivamente alle primarie necessità della vita lavorativa e familiare.
4. Nel caso in cui le risorse del Fondo non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute, gli indennizzi previsti dal presente articolo sono erogati secondo una ripartizione proporzionale per scaglioni finanziari che, dando la priorità ai danni subiti dai soggetti privati. privilegi il ripristino dei servizi abitativi privati essenziali.

Art. 4
Interventi a favore di attività produttive

1. Ai titolari di attività produttive che in conseguenza degli eventi previsti dall'articolo 2 abbiano subito danni agli immobili nei quali si svolge l'attività o ai beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività, è concesso un indennizzo, qualora non sia già previsto da specifiche leggi di settore, sotto forma di contributo a fondo perduto destinato alla ripresa delle attività produttive.
2. Nel caso in cui le risorse del Fondo non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute, gli indennizzi previsti dal presente articolo sono erogati secondo criteri di progressività e proporzionalità rispetto ai danni subiti dai singoli beneficiari.

Art. 5
Modalità di utilizzo del Fondo

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, delibera, previo parere della competente Commissione consiliare, i provvedimenti attuativi degli interventi previsti dalla presente legge avendo particolare riguardo:
a) alle concrete modalità di gestione del Fondo;
b) alle modalità attuative per la concessione delle agevolazioni comprensive delle disposizioni di armonizzazione con gli eventuali finanziamenti previsti dallo Stato;
c) all'indicazione dei massimali di erogazione da assegnare a titolo di contributo;
d) alle priorità di assegnazione finalizzate alla ripresa delle normali condizioni di vita dei privati cittadini e alla ripresa delle attività produttive.
2. Gli interventi programmati dalla Giunta regionale con la deliberazione prevista dal comma 1 sono attuati dai comuni di residenza dei soggetti danneggiati o dai comuni nei quali è ubicata l'attività produttiva danneggiata.
3. I comuni interessati dall'evento alluvionale che beneficiano del trasferimento delle risorse del Fondo, qualora impossibilitati alla loro spendita per effetto di vincoli imposti dal patto di stabilità, possono, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente, chiedere ulteriori spazi finanziari per l'utilizzo delle risorse assegnate.
4. Previo accordo con il Governo è disposta l'esclusione dal patto dì stabilità interno delle spese sostenute dagli enti locali, con risorse provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di soggetti pubblici e privati puntualmente finalizzate agli interventi di cui alla presente legge.

Art. 6
Agevolazioni finanziarie e fiscali

1. La Regione favorisce il ripristino delle normali condizioni di vita delle persone e la ripresa delle attività produttive anche attraverso appositi strumenti finanziari, da concordare con istituti bancari, finalizzati a ottenere agevolazioni finanziarie o di accesso al credito agevolato.
2. Nell'ambito delle agevolazioni previste dalla presente legge, la Regione può prevedere forme di premialità a favore delle imprese che abbiano stipulato assicurazioni finalizzate alla copertura di danni causati da eventi calamitosi.

Art. 7
Norma in materia di aiuti di Stato

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di interventi configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui i suddetti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Art. 8
Divieto di sovracompensazione

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono concessi al netto di ogni altro risarcimento, indennizzo o emolumento comunque denominato, corrisposto per compensare i danni derivanti dall'evento calamitoso.

Art. 9
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati per l'anno 2015 in euro 1.000.000, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 1, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), iscritta in conto dell'UPB S05.03.003 del bilancio regionale di previsione della Regione per lo stesso anno; conseguentemente, l'articolo 24, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2015 è abrogato.
2. A decorrere dall'anno 2016, ai relativi oneri si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti annualmente con legge di bilancio.

Art. 10
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 9 novembre 2015

Pigliaru