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Legge Regionale 23 dicembre 2015, n. 35

Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni varie.
LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2015, n. 35

Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni varie.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 60 del 29 dicembre 2015.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge

Art. 1
Patrimonio culturale e valorizzazione dei territori

1. Al fine di consentire, nell'anno 2015, il completamento dei progetti di cui all'articolo 29, comma 33 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), per la tutela e la conservazione del patrimonio culturale della Sardegna, è autorizzata per il medesimo anno l'ulteriore spesa di euro 2.300.000 (UPB S03.01.003).
2. Per il finanziamento di programmi di sviluppo e valorizzazione turistica, è autorizzata, per l'anno 2015, l'ulteriore spesa di euro 677.000 (UPB S06.02.002).
3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'intervento già avviato di cui all'articolo 17, comma 5, della legge regionale n. 5 del 2015, è disposto il trasferimento della somma di euro 150.000 per altre iniziative da svolgersi entro sei mesi dalla data di chiusura di EXPO 2015 (UPB S06.04.015).
4. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di aggiornamento e predisposizione dei piani di gestione dei siti Natura 2000, è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 250.000 (UPB S04.08.001).

Art. 2
Incentivi all'esodo della Fluorite di Silius Spa in liquidazione

1. Al fine di razionalizzare la spesa e dare seguito alla procedura liquidatoria della società Fluorite di Silius Spa in liquidazione, al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che non si opponga al licenziamento e che risolva il rapporto di lavoro entro il 30 aprile 2016, è corrisposta un'indennità a titolo di incentivazione che tenga conto delle seguenti fattispecie alternative:
a) risoluzione del rapporto di lavoro consensuale incentivata senza il collocamento nelle liste di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro);
b) risoluzione del rapporto di lavoro con i lavoratori da collocare in mobilità ai sensi della legge n. 223 del 1991, che non maturano i requisiti pensionistici entro il medesimo periodo di mobilità;
c) risoluzione del rapporto di lavoro con i lavoratori da collocare in mobilità ai sensi della legge n. 223 del 1991, che maturano i requisiti pensionistici entro il medesimo periodo di mobilità.
2. È fatto divieto alla società Fluorite di Silius Spa in liquidazione di attivare procedure di reclutamento di personale in sostituzione di quello esodato.
3. Al fine di garantire una parità di trattamento con i lavoratori precedentemente esodati, a seguito delle procedure di liquidazione dell'ex Ente Minerario Sardo (EMSA) e della Fluorite di Silius Spa in liquidazione, si tiene conto che l'incentivo da corrispondere a ciascun dipendente non può essere superiore a euro 120.000.
4. Sulla base di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, la società Fluorite di Silius Spa in liquidazione attiva le procedure necessarie al fine di predisporre un piano di esodi compatibile con le attività di custodia e messa in sicurezza del sito minerario di Genna Tres Montis fino all'affidamento delle concessioni al nuovo concessionario.
5. Ai fini del calcolo dell'indennità di incentivazione all'esodo si tiene conto, per le casistiche di cui al comma 1, lettere a), b) e c), rispettivamente dei seguenti criteri di calcolo:
a) I.I.=[12+(AxMM)xRAL/12]
1) 12: n. mensilità da corrispondere;
2) A=0,417: rapporto 5/12 dove 5 è il numero di mensilità incentivate su 12 mensilità;
3) MM=36: numero massimo di mensilità di collocamento in mobilità previsto dalla legge n. 223 del 1991, e successive modifiche ed integrazioni per l'anno 2015;
4) MM=24: numero massimo di mensilità di collocamento in mobilità previsto dalla legge n. 223 del 1991, e successive modifiche ed integrazioni per l'anno 2016;
5) RAL: retribuzione annua lorda;
b) I.I.=[9+(AxMPM)xRAL/12]
1) 9: n. mensilità da corrispondere;
2) A=0,417: rapporto 5/12 dove 5 è il numero di mensilità incentivate su 12 mensilità;
3) MPM: numero mesi di permanenza in mobilità;
4) RAL: retribuzione annua lorda;
c) I.I.= [(AxMPM)xRAL/12]
1) A=0,417: rapporto 5/12 dove 5 è il numero di mensilità incentivate su 12 mensilità;
2) MPM: numero mesi di permanenza in mobilità per il raggiungimento dei requisiti pensionistici;
3) RAL: retribuzione annua lorda.
6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in euro 600.000 nel 2015 ed euro 700.000 nel 2016, si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse, ancorché impegnate, a valere sulla UPB S06.03.023 (cap. SC06.0676).

Art. 3
Rischio idrogeologico

1. Una quota non superiore all'1,5 per cento delle risorse finanziarie regionali assegnate per la realizzazione degli interventi di competenza del commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Sardegna di cui al decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), può essere impiegata per l'acquisizione di risorse umane dalle amministrazioni pubbliche, dagli enti e da società pubbliche dei quali lo stesso commissario può avvalersi al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dei diversi istituti contrattuali, nonché per l'acquisizione di beni strumentali e per missioni.
2. La quota di cui al comma 1 grava sui quadri economici dei singoli interventi.

Art. 4
Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2014

1. Alla legge regionale 24 ottobre 2014, n. 19 (Assestamento alla manovra finanziaria per gli anni 2014-2016), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 37 dell'articolo 1, dopo il punto, le parole "Una somma di euro 10.000.000", sono sostituite con le parole "Una somma di euro 5.000.000";
b) la lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 è così sostituita:
"c) l'erogazione del rifinanziamento è subordinata alla costituzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante entro e non oltre nove mesi successivi dalla data dell'autorizzazione regionale di cui alla lettera b);".

Art. 5
Norma interpretativa dell'articolo 5, comma 16, della legge regionale n. 12 del 2013

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 16, della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013), è da intendersi fino ad esaurimento delle risorse.

Art. 6
Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2015

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2015, le parole: "opere di competenza degli enti locali" sono sostituite dalle parole: "opere di interesse regionale e di competenza degli enti locali funzionali alle loro esigenze".
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, comma 2, della legge regionale n. 5 del 2015, è incrementata dell'importo di euro 500.000 (UPB S04.02.003).
3. Dopo il comma 23 dell'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2015, sono inseriti i seguenti:
"23 bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge quadro in materia di consorzi di bonifica), sono inseriti i seguenti:
"3 bis. A decorrere dal 2016 è istituito uno specifico capitolo di bilancio per le risorse, destinate a garantire la fornitura idrica a valore energetico uniforme di cui al comma 3, che costituiscono per il soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale (ENAS) entrate a destinazione vincolata. Le modalità di utilizzo di tali risorse sono stabilite annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla base della definizione di costi standard che tengano conto di un uso efficiente delle risorse idriche ed energetiche. ENAS è autorizzato ad operare eventuali compensazioni in relazione al contributo dovuto dai consorzi di bonifica.
3 ter. I consorzi di bonifica adottano misure di efficienza energetica, idrica e recupero energetico sulla base dei criteri e dei programmi di interesse regionale realizzati a valere sulle risorse del ciclo di programmazione dei fondi comunitari e nazionali 2014/2020.".
23 ter. Il ristoro dei costi energetici ancora dovuti ai consorzi di bonifica per gli anni 2014 e 2015, nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale, è corrisposto dalla società Abbanoa. Il piano di rientro del debito di cui all'atto di transazione del 27 marzo 2015, rep. n. 1217, è ridotto di un ammontare pari a quello effettivamente corrisposto dalla medesima società Abbanoa ai consorzi di bonifica.".

Art. 7
1. La nomina degli amministratori straordinari e del commissario della Provincia di Cagliari

Disposizioni transitorie in materia di riordino delle amministrazioni provinciali[/span], effettuate rispettivamente ai sensi della legge regionale 11 marzo 2015, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie), e della legge regionale 28 giugno 2013, n. 15 (Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province), è prorogata fino all'elezione del presidente della rispettiva provincia.
2. Tutti gli amministratori straordinari e il commissario esercitano le loro funzioni limitandosi alle attività strettamente necessarie alla gestione ordinaria e all'erogazione dei servizi e redigono la relazione finale contenente la ricognizione degli atti contabili, finanziari, patrimoniali e liquidatori di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e) della legge regionale n. 15 del 2013.
3. Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro, allo scopo di garantire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego e la continuità dei servizi erogati, nonché la conduzione del Piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una "Garanzia per i giovani", gli amministratori straordinari e il commissario, ai sensi dell'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e dell'articolo 15, comma 6 bis, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, sono autorizzati a prorogare i contratti a termine nei limiti previsti dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
4. Al fine di garantire le necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, gli amministratori straordinari e il commissario sono autorizzati a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 1, comma 426, della legge n. 190 del 2014, e di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di proroga del personale a termine per l'anno 2016, a valere sulle risorse ordinarie del bilancio regionale.
5. Gli amministratori straordinari e il commissario sono autorizzati a rinnovare i contratti di somministrazione lavoro per le esigenze strettamente correlate a garantire la continuità dei servizi erogati.

Art. 8
Aumento e valorizzazione patrimonio boschivo

1. I contributi assegnati/erogati ai comuni per le finalità di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), all'articolo 6, comma 10, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011), e all'articolo 5, comma 5 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012), permangono in capo ai comuni purché gli interventi siano avviati entro il 31 dicembre 2016.

Art. 9
Manifestazioni sportive nazionali e internazionali - legge regionale n. 17 del 1999

1. Per le attività svolte dai sodalizi sportivi isolani nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 26, comma 4, della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), per le annualità 2013 e 2014, è riconosciuto il contributo assegnato per le medesime annualità, previo perfezionamento della documentazione probatoria delle spese sostenute.
2. Per le finalità di cui all'articolo 33, comma 37, della legge regionale n. 5 del 2015, relative alla annualità sportiva 2014/2015, l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport dispone l'integrazione di euro 200.000 al programma già approvato per l'annualità sportiva 2014/2015 ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale n. 17 del 1999 (UPB S05.04.001).
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, si fa fronte mediante pari riduzione delle risorse iscritte nell'UPB S06.02.002 del bilancio della Regione per l'anno 2015.

Art. 10
Rimodulazione delle risorse disponibili in capo al Consorzio industriale provinciale di Cagliari

1. Le somme attualmente in capo al Consorzio industriale provinciale di Cagliari rivenienti dal finanziamento di cui all'articolo 33 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11 (legge finanziaria 1998), al netto delle risorse rimodulate ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 53/10 del 3 novembre 2015, sono autorizzate per interventi di infrastrutturazione e miglioramento dei livelli di servizio dell'area industriale nell'agglomerato di Elmas.

Art. 11
Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 20 del 2015

1. I commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge regionale 5 agosto 2015, n. 20 (Trasformazione in agenzia del Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese "Sardegna ricerche", istituito con la legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 (Istituzione di un fondo per l'assistenza alle piccole e medie imprese, in attuazione dell'articolo 12 della legge 24 giugno 1974, n. 268)), sono soppressi.

Art. 12
Interpretazione del comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 6 del 2012

1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 8 della legge regionale n. 6 del 2012 deve interpretarsi nel senso che le eccezioni previste nel richiamato articolo 6, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), si applicano al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, della Direzione generale della protezione civile e dell'Ente foreste della Sardegna, per le infermità contratte per effetto dello svolgimento di funzioni di pubblica sicurezza o di soccorso pubblico.
2. Il personale di cui al comma 1 può presentare domanda, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, per il rimborso delle spese di degenza per causa di servizio e per l'equo indennizzo, anche a seguito di infermità contratte dall'entrata in vigore dell'articolo 3, comma 8, della legge regionale n. 6 del 2012.

Art. 13
Misure per la protezione
civile
1. In deroga alle vigenti disposizioni normative e contrattuali che stabiliscono il numero massimo individuale di ore di lavoro straordinario e alle disposizioni concernenti l'onnicomprensività del trattamento retributivo, la Giunta regionale, per le attività legate alle funzioni di protezione civile, può autorizzare il personale non dirigente, nei limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di ottanta ore mensili. La deroga dell'onnicomprensività del trattamento retributivo trova applicazione anche nei confronti del personale non dirigente incaricato, limitatamente alle attività che non rientrano tra quelle a cui l'incarico si riferisce ovvero in relazione alle attività che eccedono i limiti di lavoro straordinario contrattualmente previsti.
2. Ai sensi dall'articolo 62 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), l'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva per il triennio 2013-2015 del personale dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali, finalizzata alla definizione di disposizioni particolari sull'orario di lavoro della Protezione civile è determinato, limitatamente all'anno 2015, in euro 160.000, comprensivi degli oneri riflessi e dell'Irap. Gli effetti economici decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 23 luglio 2015.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in euro 160.000 annui. Detti oneri gravano sull'UPB S01.02.003 del bilancio della Regione per gli anni 2015-2017 e sulle corrispondenti UPB dei bilanci degli anni successivi; ad essi si fa fronte mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa già destinata agli interventi di cui all'articolo 16 della legge regionale 14 giugno 2000, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e norme varie sugli uffici e il personale della Regione), e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14
Interventi finalizzati a garantire la sicurezza delle navi in porto e degli impianti portuali
1. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 4, della legge regionale n. 1 del 2011 è autorizzata la spesa di euro 30.000 per l'anno 2015 e di euro 60.000 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 (UPB S07.04.001).

Art. 15
Norme in materia sanitaria

1. In ragione delle peculiarità demografiche e territoriali e in coerenza con quanto disposto dall'articolo 3 del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera), le aziende sanitarie locali possono sottoscrivere contratti con strutture ospedaliere private, non interessate dai processi di aggregazione di cui all'allegato 1, comma 2.5 del decreto ministeriale n. 70 del 2015, il cui numero di posti letto accreditati, comprensivi di posti letto per acuti e per post acuti, sia non inferiore a 60.

Art. 16
Provvedimenti a favore degli enti locali

1. La somma di euro 617.043,00 di cui all'articolo 25 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), e all'articolo 8, comma 4, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), e di cui all'UPB S01.06.001, cap. SC01.1074 stanziata e non impegnata nell'esercizio 2015 è trasferita alla UPB S06.02.002, cap. SC06.0177, per essere impegnata nell'esercizio 2015.
2. La somma di euro 60.000 di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 7 del 2005 e all'articolo 8, comma 4, della legge regionale n. 4 del 2006 di cui all'UPB S01.06.001, cap. SC01.1074, stanziata e non impegnata nell'esercizio 2015 è trasferita all'UPB S01.04.001, cap. SC01.0708, per essere impegnata nell'esercizio 2015 al fine di consentire la prosecuzione delle attività relative alla realizzazione della piattaforma tecnologica Sardegna Turismo.

Art. 17
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 4.267.000 per l'anno 2015 e a euro 220.000 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si fa fronte con le seguenti variazioni di bilancio:

ENTRATA

in aumento

UPB E116.002
Tributi regionali
2015 euro 2.300.000

SPESA

in aumento

UPB S01.02.003 (capitolo SC01.0216)
2015 euro 160.000
2016 euro 160.000
2017 euro 160.000

UPB S03.01.003
Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale - spese correnti
2015 euro 2.300.000

UPB S04.08.002
Interventi a tutela dei Parchi e delle aree protette – spese correnti
2015 euro 250.000

UPB S04.02.003
Contributi per la gestione della risorsa idrica nel settore agricolo
2015 euro 500.000

UPB S05.04.001
Interventi a favore dello sport
2015 euro 200.000

UPB S06.02.002
Promozione e propaganda nei settori del turismo, artigianato e commercio
2015 euro 677.000

UPB S06.04.015
Tutela, valorizzazione e marketing dei prodotti agricoli
2015 euro 150.000

UPB S07.04.001
Spese per la manutenzione ordinaria e la sicurezza dei porti
2015 euro 30.000
2016 euro 60.000
2017 euro 60.000

in diminuzione

UPB S01.01.002 (capitolo SC01.0008)
2015 euro 160.000
2016 euro 160.000
2017 euro 160.000

UPB S01.06.001
Trasferimenti agli enti locali - Parte corrente
2015 euro 1.177.000

UPB S04.08.002
Interventi a tutela dei Parchi e delle aree protette - investimenti
2015 euro 250.000

UPB S06.02.002
Promozione e propaganda nei settori del turismo, artigianato e commercio
2015 euro 380.000
2016 euro 60.000
2017 euro 60.000.

Art. 18
Variazioni di bilancio

1. Nel bilancio della Regione per gli anni 2015-2017, sono introdotte le seguenti variazioni:

SPESA

in diminuzione

UPB S01.05.001
Gestione del patrimonio e del demanio (capitolo SC01.0909)
2015 euro 474.503

UPB S05.06.001
Interventi a sostegno della cultura della legalità (capitolo SC05.1207)
2015 euro 100.000
2016 euro 100.000
2017 euro 100.000

in aumento

UPB S01.02.005
Acquisizione di beni e servizi (capitolo SC01.0269)
2015 euro 474.503

UPB S02.01.005
Contributi per favorire il diritto allo studio (capitolo NI)
2015 euro 100.000
2016 euro 100.000
2017 euro 100.000.

Art. 19
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 23 dicembre 2015

Pigliaru