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Legge Regionale 13 gennaio 2016, n. 1

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2016.
LEGGE REGIONALE 13 gennaio 2016, n. 1

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2016.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 2 del 14 gennaio 2016.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Esercizio provvisorio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), e dell'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2016 per il periodo di due mesi dal 1° gennaio al 29 febbraio 2016, secondo lo schema di bilancio approvato dalla Giunta regionale in data 29 dicembre 2015 e trasmesso al Consiglio regionale ai fini dell'approvazione.
2. La Giunta regionale non può superare due dodicesimi dello stanziamento previsto per ciascun Programma dello stato di previsione della spesa sia per le autorizzazioni di impegno sia per quelle di pagamento, al netto delle quote reimputate a seguito di riaccertamento straordinario e ordinario e degli impegni già assunti sul pluriennale da esercizi precedenti.
3. Il limite di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionate in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità e alla scadenza delle erogazioni.
4. Il limite di cui al comma 2 non si applica alle spese da effettuare mediante l'utilizzo del fondo a garanzia della reiscrizione dei residui perenti e del fondo a garanzia delle obbligazioni persistenti in capo all'Amministrazione regionale derivanti dalla soppressione dei fondi di garanzia in favore delle imprese, di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 dicembre 2015, n. 31 (Adeguamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 alle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie), nonché alle spese da effettuare mediante utilizzo del fondo per spese legali delle quali sia intervenuta maturazione. Nei pagamenti di spesa la Giunta regionale è autorizzata al pagamento dell'intero ammontare dei residui nonché degli impegni di spesa assunti in conto competenza ai termini dei commi 2 e 3 nonché di quelli assunti a seguito dell'utilizzo dei fondi di cui al presente comma.
5. Gli stanziamenti di spesa correlati ad entrate a destinazione vincolata possono essere utilizzati sino all'importo dell'accertamento dell'entrata medesima.

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras), con effetti giuridici dal 1° gennaio 2016.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 13 gennaio 2016

Pigliaru