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Legge Regionale 20 aprile 2016, n. 7

Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna).
LEGGE REGIONALE 20 aprile 2016, n. 7

Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 20 del 21 aprile 2016

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Modifica dell'articolo 7 della legge regionale n. 2 del 2016 (Unione di comuni)

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), è aggiunto il seguente periodo: "In ragione delle particolari condizioni geografiche di isolamento, il Comune di Burcei non è obbligato ad associarsi in unione di comuni. L'assolvimento degli obblighi di gestione associata di cui all'articolo 15 è conseguito attraverso la stipula di convenzioni con altri comuni o con la città metropolitana di Cagliari.".

Art. 2
Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 2 del 2016 (Dirigenti apicali)

1. Ai commi 5 e 6 dell'articolo 14 della legge regionale n. 2 del 2016, dopo le parole "dei segretari comunali e provinciali" sono inserite le parole "in servizio".

Art. 3
Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 2 del 2016 (Consiglio metropolitano)

1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 2 del 2016, è sostituito dal seguente:
"2. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da quattordici consiglieri.".
2. La disposizione di cui al comma 2 della legge regionale n. 2 del 2016, come modificato dal presente articolo, si applica a decorrere dalle elezioni del consiglio metropolitano successive all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4
Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2016 (Consiglio provinciale)

1. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente:
"2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.001 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.".

Art. 5
Modifica dell'articolo 28 della legge regionale n. 2 del 2016 (Voto ponderato)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale n. 2 del 2016 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Per il calcolo di cui al comma 1 il numero degli abitanti è quello risultante dai dati dell'ISTAT relativi alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data di indizione delle elezioni.".

Art. 6
Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 2 del 2016 (Mobilità del personale delle province)

1. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale n. 2 del 2016 le parole "della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), della legge 28 dicembre 2016, n. 208 (legge di stabilità 2016)" sono abrogate.

Art. 7
Modifiche all'articolo 48 della legge regionale n. 2 del 2016 (Energia)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale n. 2 del 2016, è abrogata. È conseguentemente abrogata la lettera f bis) del comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).

Art. 8
Modifiche all'articolo 71 della legge regionale n. 2 del 2016 (Uffici stampa)

1. Nel comma 2 dell'articolo 71 della legge regionale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole "fatte salve condizioni più favorevoli" sono soppresse;
b) dopo le parole "il contratto nazionale giornalistico nella sua interezza" sono aggiunte le seguenti: "tenendo conto, comunque, nella determinazione dei trattamenti economici e di missione, delle disposizioni di contenimento della spesa riguardanti il personale del pubblico impiego.".

Art. 9
Modifica dell'articolo 12 della legge regionale n. 1 del 2005
(Conferenza permanente Regione-enti locali)

1. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali), così come modificato dalla legge regionale n. 2 del 2016, è sostituito dal seguente:
"3. In rappresentanza degli enti locali partecipano alla Conferenza quattro rappresentanti del coordinamento delle associazioni degli enti locali della Sardegna, designati tra sindaci in carica, oltre il presidente dell'ANCI e il rappresentante dell'associazione degli enti di area vasta.".
2. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore del comma 3 della legge regionale n. 1 del 2005, come modificato dalla presente legge, la composizione della Conferenza è rideterminata in conformità a quanto stabilito dal comma 3 medesimo.

Art. 10
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 20 aprile 2016

Pigliaru