Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 2 agosto 2016, n. 21

Interventi sul capitale della società di gestione dell'aeroporto di Alghero SOGEAAL Spa.
LEGGE REGIONALE 2 agosto 2016, n. 21

Interventi sul capitale della società di gestione dell'aeroporto di Alghero SOGEAAL Spa.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 41 del 5 settembre 2016

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Interventi sul capitale della SOGEAAL Spa

1. Ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico alla valorizzazione dello scalo di Alghero quale aeroporto di interesse nazionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201 (Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del codice della navigazione), è autorizzato ai sensi dell'articolo 2447 del Codice civile e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6, comma 19, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), così come recepiti nell'articolo 18, commi 42 e 43, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), l'intervento sul capitale della SOGEAAL Spa da parte dei soci Regione Sardegna e SFIRS Spa, nella misura massima di complessivi euro 5.821.550 per copertura perdite, e comunque sulla base di una situazione contabile (patrimoniale ed economica) infrannuale approvata dall'assemblea dei soci, riferita ad una data non antecedente trenta giorni rispetto alla medesima assemblea dei soci, e sottoscrizione del capitale sociale nella misura del 28,75 per cento. L'intervento è autorizzato esclusivamente nel rispetto del principio del Principio dell'investitore in economia di mercato (PIEM).
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata alla contestuale sottoscrizione, da parte di idoneo investitore privato, secondo il principio del "pari passu", selezionato in esito alla procedura di privatizzazione indetta nel maggio 2015 ed ancora non definita di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2010, n. 10 (Misure per lo sviluppo del trasporto aereo), di un intervento sul capitale sociale di SOGEAAL Spa non inferiore ad euro 9.468.804 finalizzato all'acquisizione del 71,25 per cento del relativo pacchetto azionario.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, nell'anno 2016, la spesa in capo al socio Regione Sardegna, fino a complessivi euro 4.669.000 (missione 10 - programma 04 - titolo 3 del bilancio regionale per gli anni 2016-2018).

Art. 2
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, quantificati per il socio Regione Sardegna fino a complessivi euro 4.669.000, si fa fronte mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2016, di cui alla legge regionale 2 dicembre 2011, n. 25 (Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale aerea), e successive modifiche ed integrazioni (missione 10 - programma 04 - titolo 1 - cap. SC07.0627).


Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 2 settembre 2016

Pigliaru