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Legge Regionale 11 novembre 2016, n. 28

Completamento delle procedure per le progressioni professionali del personale dell'Amministrazione regionale.
LEGGE REGIONALE 11 novembre 2016, n. 28

Completamento delle procedure per le progressioni professionali del personale dell'Amministrazione regionale.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 52 del 17 novembre 2016

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Progressioni professionali

1. Nel fondo per la contrattazione collettiva di cui all'articolo 62, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche ed integrazioni, a valere sulle disponibilità di cui alla missione 01 - programma 10, è autorizzata la spesa di euro 660.000 per l'anno 2016 di cui euro 330.000 a regime finalizzate al completamento delle procedure per le progressioni professionali riferite all'anno 2013; per gli anni 2013 e 2014 le predette progressioni hanno effetti esclusivamente giuridici. L'Ente acque della Sardegna (ENAS) e l'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) sono autorizzati a stanziare risorse per tale finalità nell'ambito della disponibilità dei rispettivi bilanci.
2. A decorrere dall'anno 2016, al fine di adeguare la dotazione dei fondi per le progressioni professionali del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti, istituti, agenzie e aziende del comparto regionale di contrattazione a quella prevista nell'ambito delle amministrazioni del pubblico impiego, negli stessi confluiscono, a regime, le economie corrispondenti alla differenza tra il livello retributivo posseduto al momento della cessazione e quello iniziale della categoria o area di appartenenza dei dipendenti cessati dal servizio, a qualunque titolo, nell'anno precedente (missione 01 - programma 10). Le economie decorrenti nel 2016, concernenti il personale cessato nel 2015, valutate in euro 1.036.000 sono imputate sulle disponibilità sussistenti in conto della missione 01 - programma 10.
3. In sede di prima applicazione del comma 2, a compensazione delle economie per le cessazioni intervenute in annualità pregresse, sono altresì destinati alle progressioni professionali del personale dell'Amministrazione regionale ulteriori risorse per complessivi euro 4.652.000, di cui euro 964.000 a decorrere dal 2016, euro 539.000 a decorrere dal 2017 e euro 682.000 a decorrere dal 2018, a valere sulle disponibilità sussistenti in conto della missione 01 - programma 10.
4. Gli enti e le agenzie del comparto di contrattazione collettiva regionale sono autorizzati a stanziare, nell'ambito della disponibilità dei rispettivi bilanci, risorse per le finalità di cui al comma 3 in misura proporzionale alla consistenza del proprio personale rispetto a quello dell'Amministrazione regionale sulla base del parametro stabilito dalla Giunta regionale.

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 11 novembre 2016

Pigliaru