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Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 6

Bilancio di previsione triennale 2017-2019.
LEGGE REGIONALE 13 aprile 2017, n. 6

Bilancio di previsione triennale 2017-2019.

SUPPLEMENTO ORDINARIO N.3 AL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 18 del 14 aprile 2017.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Bilancio di previsione 2017-2019

1. In base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come integrato e corretto dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 118 del 2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009), sono rispettivamente previste per l'anno 2017 entrate di competenza per euro 9.626.878.238,41 e di cassa per euro 8.775.794.169,72 e spese di competenza per euro 9.626.878.238,41 e di cassa per euro 8.775.794.169,72, per l'anno 2018 entrate di competenza per euro 8.561.788.961,69 e spese di competenza per euro 8.561.788.961,69, per l'anno 2019 entrate di competenza per euro 8.739.017.547,99 e spese di competenza per euro 8.739.017.547,99, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);
b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese, rispettivamente per titoli e per missioni, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegati 4 e 5);
e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 6);
f) il prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);
g) il prospetto dimostrativo degli equilibri di finanza pubblica per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 8);
h) il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto (allegato 9);
i) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 10);
j) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 11/a-b-c);
k) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 12);
l) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 13);
m) l'elenco della tipologia di spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 14);
n) la nota integrativa (allegato 15) e completa delle indicazioni richieste dall'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e dal punto 9.11 del principio contabile applicato (all. 4/1 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni).
3. Il risultato di amministrazione presunto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016 è determinato in euro -1.124.431.076,79 così come dimostrato nel Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione allegato alla presente legge. Al netto del disavanzo da debito autorizzato di cui al comma 4, il risultato di amministrazione presunto ammonta a euro -723.480.540,32.
4. La quota del disavanzo di amministrazione derivante da debito autorizzato e non contratto, originariamente effetto dell'accantonamento al Fondo a garanzia della reiscrizione dei residui perenti per spese in c/capitale risultante dal rendiconto 2015 approvato con legge regionale 22 dicembre 2016, n. 35 (Approvazione del Rendiconto generale della Regione Sardegna per l'esercizio finanziario 2015 e del Rendiconto consolidato della Regione Sardegna per l'esercizio finanziario 2015), al netto dell'effettiva contrazione del debito, è rideterminata in euro 400.950.536,47.
5. L'Amministrazione regionale provvede alla copertura del disavanzo di cui al comma 4 mediante ricorso all'indebitamento da contrarre solo per effettive esigenze di cassa, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016) e nei limiti dello stanziamento annuo dei relativi oneri finanziari. Gli oneri finanziari derivanti dalla contrazione del debito, anche ad erogazione multipla, sono rideterminati e rappresentati nella missione 50 - programmi 01 e 02.
6. Ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23), il limite alla rinuncia alla riscossione di poste di entrata è fissato nell'importo di euro 30.
7. Ai sensi dell'articolo 34, commi 3 e 3 bis, della legge regionale n.11 del 2006, è stabilita, nel limite massimo fissato nella misura di euro 35, la rinuncia alla riscossione per crediti vantati a valere sui fondi di rotazione e assimilati in essere presso gli istituti di credito incaricati della gestione di leggi di incentivazione e il rimborso di entrate dovute a qualunque titolo.
8. Sono autorizzati gli impegni e le liquidazioni delle spese, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, secondo lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge entro il limite di stanziamento di competenza, e per l'anno 2017 sono autorizzati i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di cassa.

Art. 2
Disposizioni per l'attuazione del bilancio annuale

1. Nelle more dell'approvazione dell'ordinamento contabile regionale adeguato al decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa richiesta degli assessorati interessati e competenti per materia, sono adottate le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di cui all'articolo 51, comma 2, le variazioni compensative nell'ambito del medesimo programma, le iscrizioni e variazioni delle quote vincolate al risultato di amministrazione di cui all'articolo 42, le variazioni di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b), e dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 possono essere trasferiti al fondo autorizzazioni di cassa gli stanziamenti di cassa che in corso di gestione risultino eccedenti rispetto alle esigenze dei centri di spesa, nel rispetto del limite di stanziamento massimo di un dodicesimo della complessiva autorizzazione a pagare disposta nel bilancio.
3. Con determinazione del dirigente responsabile della spesa, previo parere del direttore del Servizio bilancio e governance delle entrate dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, possono essere effettuate variazioni compensative di competenza e cassa tra capitoli di entrata della medesima categoria-tipologia-titolo e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato-missione-programma-titolo. Non possono essere assunte variazioni compensative sulla competenza delle spese di natura obbligatoria se non tra capitoli della stessa natura obbligatoria e in nessun caso dei capitoli autorizzati per legge. Le variazioni compensative di cassa che riguardino anche capitoli di spesa obbligatoria o autorizzata con legge sono effettuate a seguito di espressa dichiarazione del responsabile della spesa circa l'esigibilità della stessa nell'esercizio, fermo restando il parere vincolante del direttore del Servizio bilancio e governance delle entrate.
4. Ai fini della completa attuazione del Piano dei conti integrato (PCF) il direttore generale dei Servizi finanziari dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con propria determina, provvede alle necessarie variazioni di bilancio gestionale, nell'ambito del medesimo macroaggregato di spesa e nella medesima categoria d'entrata.
5. Il direttore generale dei Servizi finanziari dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con propria determinazione, previa richiesta del direttore generale competente per materia, è autorizzato ad adeguare le previsioni dei competenti capitoli di entrata e di spesa di cui alla missione 99 - programma 01 relative alle partite di giro.
6. Al fine di soddisfare le obbligazioni scaturenti da sentenze, liti, arbitrati e altre tipologie di spesa analoghe, la Giunta regionale provvede, con la procedura di cui al comma 1, mediante l'utilizzo del capitolo SC08.5101 - missione 20 - programma 03 (Fondo spese legali e contenzioso), a incrementare i capitoli di spesa relativi, rispettivamente, all'obbligazione principale e agli oneri correlati.
7. Con la medesima procedura di cui al comma 1 sono incrementati gli stanziamenti del capitolo SC08.0046 - missione 01 - programma 11, per essere utilizzati, ove occorra, per le spese relative alla stipula delle procure speciali per la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione regionale.

Art. 3
Approvazione bilancio pluriennale e quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale

1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione nel testo allegato alla presente legge per missioni e programmi per competenza e cassa e il quadro generale riassuntivo di competenza per il triennio 2017-2018-2019 e di cassa per l'anno 2017.

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras) con effetti finanziari a decorrere dal 1° gennaio 2017.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 13 aprile 2017

Pigliaru



ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLA LEGGE DI BILANCIO

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);
b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese, rispettivamente per titoli e per missioni, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegati 4 e 5);
e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 6);
f) il prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);
g) il prospetto dimostrativo degli equilibri di finanza pubblica per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 8);
h) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione presunto (allegato 9);
i) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 10);
j) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 11/a-b-c);
k) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 12);
l) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 13);
m) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 14);
n) la nota integrativa (allegato 15) e completa delle indicazioni richieste dall'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e dal punto 9.11 del principio contabile applicato (all. 4/1 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni).