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Legge Regionale 27 aprile 2017, n. 8

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 28 (Completamento delle procedure per le progressioni professionali del personale dell'Amministrazione regionale).
LEGGE REGIONALE 27 aprile 2017, n. 8

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 28 (Completamento delle procedure per le progressioni professionali del personale dell'Amministrazione regionale).

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 20 del 27 aprile 2017.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Modifica dell'articolo 1 della legge regionale n. 28 del 2016
(Progressioni professionali)

1. All'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 28 (Completamento delle procedure per le progressioni professionali del personale dell'Amministrazione regionale) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole "Nel fondo" sono sostituite con le parole "Nell'ambito delle disponibilità del fondo"; le parole "per gli anni 2013 e 2014 le predette progressioni hanno effetti esclusivamente giuridici" sono abrogate;
b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:
"2. Ferma restando l'invarianza della spesa complessiva e pro capite del trattamento accessorio, come previsto dalle disposizioni statali in materia, o comunque nel rispetto delle disposizioni statali concernenti i limiti di spesa del trattamento accessorio, le economie concernenti il personale cessato nel quadriennio 2015-2018, e i risparmi realizzati nel trattamento accessorio del personale dell'Amministrazione regionale nel triennio 2016-2018, confluiscono sulle disponibilità sussistenti in conto della missione 01 - programma 10 da destinare secondo le disposizioni contrattuali. Gli enti e le agenzie del comparto di contrattazione collettiva regionale operano secondo le modalità di cui al presente comma.".
2. Le risorse resesi disponibili nella missione 01 - programma 10, negli esercizi 2017 e 2018, per effetto del comma 1, lettera b), sono utilizzate secondo disposizioni contrattuali.

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 27 aprile 2017

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