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Legge Regionale 3 luglio 2017, n. 12

Interventi di promozione e comunicazione finalizzati alla destagionalizzazione dei flussi turistici attraverso il sistema del trasporto aereo.
LEGGE REGIONALE 3 luglio 2017, n. 12

Interventi di promozione e comunicazione finalizzati alla destagionalizzazione dei flussi turistici attraverso il sistema del trasporto aereo.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 31 del 6 luglio 2017.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Finalità

1. La Regione, al fine di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici e distribuirne i benefici sull'intero territorio regionale, attiva politiche di promozione e comunicazione attraverso i canali offerti dal sistema del trasporto aereo nel rispetto del diritto dell'Unione europea.

Art. 2
Autorizzazione di spesa

1. Per consentire l'adeguata programmazione degli interventi diretti alla destagionalizzazione secondo quanto previsto all'articolo 1, è autorizzata la spesa di euro 4.800.000 per l'anno 2017 e di euro 12.000.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

Art. 3
Criteri

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative degli interventi diretti alla destagionalizzazione previsti dall'articolo 1.

Art. 4
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'articolo 2 sono quantificati in complessivi euro 40.800.000 per gli anni 2017-2020 in ragione di euro 4.800.000 per l'anno 2017 e di euro 12.000.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 (missione 07 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC06.0177).
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione per gli stessi anni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 dicembre 2011, n. 25 (Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale area), e successive modifiche ed integrazioni (missione 10 - programma 04 - titolo 1 - capitolo SC07.0627).
3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2017-2019 sono introdotte le seguenti variazioni:

SPESA

in diminuzione

missione 10 - programma 04 - titolo 1 (cap. SC07.0627)
2017 euro 4.800.000
2018 euro 12.000.000
2019 euro 12.000.000

in aumento

missione 07 - programma 01 - titolo 1 (cap. SC06.0177)
2017 euro 4.800.000
2018 euro 12.000.000
2019 euro 12.000.000.

Art. 5
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 3 luglio 2017

Pigliaru