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Legge Regionale 27 luglio 2017, n. 14

Reiscrizione delle economie di stanziamento nell'ambito dei trasferimenti di cui al decreto legislativo n. 46 del 2008 recante norme di attuazione in materia di trasporto pubblico locale.
LEGGE REGIONALE 27 luglio 2017, n. 14

Reiscrizione delle economie di stanziamento nell'ambito dei trasferimenti di cui al decreto legislativo n. 46 del 2008 recante norme di attuazione in materia di trasporto pubblico locale.

Supplemento Ordinario n. 5 al BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 34 del 27 luglio 2017.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Incremento del fondo destinato alla reiscrizione di passività non contabilizzate
e correlate a riscossioni di entrata

1. Il fondo destinato alla reiscrizione di passività non contabilizzate e correlate a riscossioni di entrata, iscritto in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC08.5100 del bilancio della Regione per gli anni 2017-2019, è incrementato dell'importo di euro 5.593.963,31, per essere destinato alla reiscrizione, nell'anno 2017, delle economie di stanziamento verificatesi nell'ambito delle risorse finanziarie trasferite alla Regione in attuazione del decreto legislativo 21 febbraio 2008, n. 46 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Sardegna concernenti il conferimento di funzioni e compiti di programmazione e amministrazione in materia di trasporto pubblico locale).

Art. 2
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono quantificati, per l'anno 2017, in euro 5.593.963,31 (missione 20 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC08.5100).
2. L'Amministrazione regionale attua la presente legge senza far derivare, per l'anno 2017, ulteriori oneri a carico della finanza regionale, mediante impiego di risorse già stanziate in conto del bilancio regionale per lo stesso anno, come di seguito specificato:
a) per euro 3.400.000, mediante riduzione di pari quota delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 2 dicembre 2011, n. 25 (Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale aerea), e successive modifiche ed integrazioni, già iscritte in conto della missione 10 - programma 04 - titolo 1 - capitolo SC07.0627 del bilancio regionale per gli anni 2017-2019;
b) per euro 1.493.963,31, mediante riduzione di pari quota delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna), e successive modifiche ed integrazioni, già iscritte in conto della missione 10 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC07.0598 del bilancio regionale per gli anni 2017-2019;
c) per euro 700.000, mediante riduzione di pari quota delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 21 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni, già iscritte in conto della missione 10 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC07.0616 del bilancio regionale per gli anni 2017-2019.
3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2017-2019 sono introdotte le seguenti variazioni:
SPESA

in diminuzione

missione 10 - programma 02 - titolo 1
cap. SC07.0598
2017 euro 1.493.963,31

cap. SC07.0616
2017 euro 700.000

missione 10 - programma 04 - titolo 1
cap. SC07.0627
2017 euro 3.400.000

in aumento

missione 20 - programma 03 - titolo 1
cap. SC08.5100
2017 euro 5.593.963,31

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 27 luglio 2017

Pigliaru