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Legge Regionale 14 settembre 2017, n. 20

Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2017, n. 19 (Sostegno delle imprese del comparto ovino attive nella produzione agricola primaria per far fronte al deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato del latte della campagna 2016/2017), incremento della dotazione finanziaria ed estensione al comparto caprino
LEGGE REGIONALE 14 settembre 2017, n. 20

Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2017, n. 19 (Sostegno delle imprese del comparto ovino attive nella produzione agricola primaria per far fronte al deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato del latte della campagna 2016/2017), incremento della dotazione finanziaria ed estensione al comparto caprino.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 44 del 21 settembre 2017.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Incremento della dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria destinata al finanziamento del programma di sostegno delle imprese del comparto ovino attive nella produzione agricola primaria per far fronte al deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato del latte della campagna 2016/2017 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 agosto 2017, n. 19 (Sostegno delle imprese del comparto ovino attive nella produzione agricola primaria per far fronte al deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato del latte della campagna 2016/2017), anche in considerazione delle gravi conseguenze dell'eccezionale siccità dell'anno in corso, è incrementata di euro 30.000.000.
2. Il programma di sostegno di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 19 del 2017, è esteso anche alle imprese del comparto caprino attive nella produzione agricola primaria.

Art. 2
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 19 del 2017
(Normativa applicabile)

1. L'articolo 3 della legge regionale n. 19 del 2017 è sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Normativa applicabile)
1. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono erogati conformemente ai principi generali dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e al quadro delle norme in materia di aiuti di Stato applicabili al settore agricolo, formato in particolare dai regolamenti (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.
2. La Giunta regionale è autorizzata a stabilire che gli aiuti previsti dalla presente legge o parte di essi siano attuati conformemente a quanto stabilito per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole dal capo II (Interventi compensativi) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38).".

Art. 3
Disposizioni finanziarie

1. Le economie realizzate dall'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) sulle somme già trasferite alla medesima agenzia per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 34 (Modifica alla legge regionale 30 novembre 2016, n. 30, per lo svolgimento temporaneo delle attività di cui alla convenzione Regione-ATI IFRAS, nelle more della procedura di scelta dell'aggiudicatario del nuovo Piano per i lavoratori del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna) (missione 09 - programma 02, titolo 1) pari a euro 7.700.000, sono riversate, nell'annualità 2017, alle entrate del bilancio regionale (titolo 3, tipologia 500) per essere destinate alle finalità di cui alla presente legge (missione 16 - programma 01 - titolo 1).
2. I maggiori accertamenti sussistenti in conto dei capitoli EC362.021, EC361.029, EC362.034 (titolo 3, tipologia 500), e pari, rispettivamente, a euro 2.850.000, euro 287.820,53 ed euro 292.305,34, per complessivi euro 3.430.125,87, sono iscritti, in conto dei medesimi titolo e tipologia, nel bilancio regionale per l'annualità 2017, per essere destinati alle finalità di cui alla presente legge (missione 16 - programma 01 - titolo 1).
3. Il contributo annuale regionale di cui all'articolo 19 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015) e all'articolo 2 della legge regionale 19 giugno 2015, n. 14 (Interventi in materia di consorzi di garanzia fidi), pari ad euro 5.000.000 annui, autorizzato a favore dei Consorzi fidi e destinato all'integrazione del Fondo rischi per la prestazione di garanzie rilasciate per favorire l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese, è finanziato, per l'anno 2017, a valere sulle risorse POR - FESR 2014-2020 (missione 01 - programma 12 - titolo 2) secondo la riprogrammazione degli interventi già adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 40/23 del1° settembre 2017. Sono conseguentemente liberate le risorse regionali relative al medesimo intervento, pari a euro 5.000.000 per l'anno 2017 (missione 14 - programma 01 - titolo 02), per essere destinate alle finalità di cui alla presente legge (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

Art. 4
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono quantificati, in termini di competenza e cassa, in euro 30.000.000 per l'anno 2017 (missione 16 - programma 01 - titolo 1).
2. Agli stessi oneri si provvede, per il medesimo anno 2017:
a) quanto a euro 11.130.125,87 mediante le risorse di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, riversate alle entrate del bilancio regionale (titolo 3 - tipologia 500);
b) quanto a euro 5.000.000, mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 5 del 2015, iscritta in conto competenza e cassa della missione 14 - programma 01 - titolo 2 del bilancio regionale 2017-2019;
c) quanto a euro 3.000.000 mediante pari riduzione delle risorse, iscritte in conto competenza e cassa, nella missione 01 - programma 10 - titolo 1 del bilancio regionale 2017-2019;
d) quanto a euro 2.000.000 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 dicembre 2011, n. 25 (Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale aerea), e successive modifiche ed integrazioni, iscritte in conto competenza e cassa della missione 10 - programma 04 - titolo 1 del bilancio regionale 2017-2019;
e) quanto a euro 1.000.000 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui alla missione 13 - programma 02 - titolo 1 del bilancio regionale 2017-2019;
f) quanto a complessivi euro 5.760.000 mediante pari riduzione, rispettivamente, per euro 2.600.000, delle risorse iscritte in conto competenza e cassa, nella missione 50, programma 01, titolo 01 e, per euro 3.160.000, mediante pari riduzione delle risorse iscritte, in conto competenza e cassa nella missione 50 - programma 02 - titolo 4 del bilancio regionale 2017-2019;
g) quanto a euro 400.000 mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 28 ottobre 2016, n. 25 (Istituzione dell'Agenzia sarda delle entrate (ASE)), iscritta in conto competenza e cassa della missione 01 - programma 04 - titolo 1 del bilancio regionale 2017-2019;
h) quanto a euro 1.709.874,13 mediante pari riduzione delle risorse, a valere sul cofinanziamento POR FESR 2014-2020, iscritte in conto competenza e cassa della missione 01 - programma 12 - titolo 2 del bilancio regionale 2017-2019.
3. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese sono introdotte, per l'esercizio finanziario 2017, in termini di competenza e di cassa, le variazioni di cui all'allegato 1 (tabella n. 1 per le entrate) e all'allegato 3 (tabella n. 2 per le spese), annessi alla presente legge.

Art. 5
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 14 settembre 2017

Pigliaru


Allegati alla presente legge:

Allegato 1 - Tabella n. 1 - Variazioni delle entrate per titoli e tipologia

Allegato 2 - Riepilogo dell'entrata per titoli

Allegato 3 - Tabella n. 2 - Variazioni delle spese per missioni, programmi e titoli

Allegato 4 - Riepilogo per titoli e missioni - Parte A e Parte B

Allegato 5 - Quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese per titoli - Variazioni

Allegato 6 - Prospetto dei vincoli di finanza pubblica

Allegato 7 - Allegato per il tesoriere