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Legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19

Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici.
LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2006, n. 19

Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 41 del 14 dicembre 2006

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:

Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalità
1. La Regione riconosce l’acqua quale patrimonio da tutelare in quanto risorsa limitata di alto valore ambientale, culturale ed economico; considera altresì l’accesso all’acqua quale diritto umano, individuale e collettivo e ne regolamenta l’uso, in attuazione dell’articolo 43 della Costituzione, al fine di salvaguardare i diritti e le aspettative delle generazioni future.
2. La presente legge disciplina funzioni e compiti primari per il governo delle risorse idriche sotto il profilo quantitativo e qualitativo, promuovendo:
a) l’uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica, in quanto bene pubblico primario e fattore fondamentale di civiltà e di sviluppo, secondo criteri di solidarietà ed in funzione di obiettivi di salvaguardia dei diritti delle future generazioni e dell’integrità del patrimonio ambientale;
b) le azioni necessarie per tutelare le acque destinate prioritariamente al consumo umano, quindi all’uso agricolo ed infine agli altri usi, garantendo, quale esigenza fondamentale, nei bacini idrografici di competenza, il deflusso necessario alla vita negli alvei a salvaguardia permanente degli ecosistemi interessati;
c) la gestione dei beni del demanio idrico e la determinazione dei relativi canoni di concessione;
d) l’approvvigionamento primario delle risorse idriche per l’uso civile, irriguo, agricolo ed industriale;
e) l’organizzazione ed il funzionamento del servizio idrico multisettoriale regionale per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere e per la conservazione dei beni preposti all’uso ed alla tutela delle acque, secondo principi industriali e criteri di efficienza, di efficacia e di economicità;
f) il miglioramento della qualità delle acque, anche sotto il profilo igienico-sanitario, attraverso la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento;
g) il raggiungimento degli obiettivi di qualità, sulla base di un approccio combinato della gestione delle fonti puntuali e diffuse di inquinamento e degli usi delle acque;
h) la salvaguardia dell’approvvigionamento idrico dei soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate;
i) la definizione di politiche per il recupero dei costi dei servizi idrici per un uso sostenibile delle risorse ed il recupero del costo della risorsa, del costo ambientale dell’utilizzo e dei costi industriali e finanziari dei relativi servizi, sulla base dei principi stabiliti dall’articolo 9 della direttiva n. 2000/60/CE del 23 ottobre 2000; il livello e le modalità del recupero dei costi a carico delle utenze devono tener conto delle conseguenze sociali, ambientali ed economiche del recupero stesso, come pure delle specifiche condizioni geografiche e climatiche della Sardegna.
3. La presente legge disciplina inoltre funzioni e compiti primari per il conseguimento dell’equilibrio idrogeologico del suolo, promuovendo:
a) la prevenzione del rischio idraulico e di frana garantendo, prioritariamente, la sicurezza delle popolazioni e delle infrastrutture;
b) la difesa e la regolazione dei corsi d’acqua, delle aree limitrofe, delle zone umide e lacustri;
c) la difesa e il consolidamento dei versanti delle aree instabili e dei litorali;
d) la realizzazione, la manutenzione e la gestione delle infrastrutture idrauliche e degli impianti.

Art. 2
Delimitazione dei bacini
1. L’intero territorio regionale è delimitato quale unico bacino idrografico di competenza della Regione e costituisce il distretto idrografico della Sardegna, ai sensi della lettera g) del comma 1 dell’articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Art. 3
Definizioni
1. Ai fini della presente legge:
a) per bacino idrografico si intende il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali;
b) per distretto idrografico si intende l’area di terra e di mare costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che viene assunto come principale unità di gestione dei bacini idrografici;
c) per sistema idrico multisettoriale regionale si intende l’insieme delle opere di approvvigionamento idrico e di adduzione che, singolarmente o perché parti di un sistema complesso, siano suscettibili di alimentare, direttamente o indirettamente, più aree territoriali o più categorie differenti di utenti, contribuendo ad una perequazione delle quantità e dei costi di approvvigionamento;
d) per sistema regionale di opere idrauliche si intende l’insieme di opere che concernono le sistemazioni dell’alveo, il contenimento delle acque di fiumi, torrenti ed altri corsi d’acqua naturali e i manufatti per la regolazione dei corsi d’acqua;
e) per le restanti infrastrutture si intendono quelle ricomprese nei distinti sistemi idrici, volti agli usi singoli delle diverse categorie di utenza;
f) per categorie di utenza si intendono le macrocategorie in cui si ripartiscono gli usi dei corpi idrici; essi sono:
1) usi civili: quelli relativi al consumo umano e ai servizi d’igiene, collettivi e privati;
2) usi agricoli: quelli relativi all’utilizzo della risorsa idrica finalizzata alla produzione di prodotti agricoli;
3) usi industriali: quelli relativi all’utilizzo della risorsa idrica per scopi industriali;
4) usi ambientali: quelli che assicurano una quota dei deflussi minimi vitali necessaria a garantire la salvaguardia naturale dei corsi d’acqua.

Art. 4
Competenze della Regione
1. Competono alla Regione, oltre ai compiti e alle funzioni assegnati dalla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali):
a) la disciplina del sistema idrico multisettoriale regionale e delle opere che lo costituiscono;
b) la regolazione economica dei servizi idrici e la definizione degli indirizzi per i riversamenti dei corrispettivi per le forniture idriche tra i gestori dei diversi servizi idrici organizzati per le diverse parti del ciclo delle acque ed i diversi usi;
c) il coordinamento delle attività attuate ai fini del perseguimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione regionale in materia di risorse idriche, tutela delle acque e difesa del suolo, nel rispetto dei principi generali stabiliti per l’erogazione dei servizi;
d) il potere di vigilanza e di sostituzione nei confronti dei soggetti responsabili della redazione e dell’attuazione della pianificazione regionale in materia di risorse idriche, tutela delle acque e difesa del suolo.

Art. 5
Autorità di bacino regionale
1. È istituita un’unica Autorità di bacino per l’insieme dei bacini regionali.
2. L’Autorità di bacino regionale, al fine di perseguire l’unitario governo dei bacini idrografici, indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione, aventi per finalità:
a) la conservazione e la difesa del suolo da tutti i fattori negativi di natura fisica e antropica;
b) il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche qualitative richieste per gli usi programmati;
c) la tutela delle risorse idriche e la loro razionale utilizzazione;
d) la tutela degli ecosistemi, con particolare riferimento alle zone d’interesse naturale, forestale e paesaggistico e alla promozione di parchi fluviali, ai fini della valorizzazione e del riequilibrio ambientale.
3. L’Autorità di bacino regionale opera in collaborazione con gli enti locali territoriali e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nel bacino idrografico.

Art. 6
Organi dell’Autorità di bacino
1. Sono organi dell’Autorità di bacino:
a) il Comitato istituzionale;
b) l’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna.

Art. 7
Comitato istituzionale
1. Il Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino, presieduto dal Presidente della Regione, è composto da:
a) quattro Assessori regionali competenti in materia di lavori pubblici, difesa dell’ambiente, agricoltura e sviluppo produttivo;
b) tre amministratori locali indicati, con voto limitato a due, dal Consiglio delle autonomie locali tra soggetti non facenti parte del medesimo Consiglio, individuati in modo da assicurare la rappresentanza rispettivamente delle province, dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
2. Le adunanze del Comitato istituzionale sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.
Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti;
a parità di voti prevale quello del presidente.
3. Il Comitato istituzionale:
a) definisce i criteri, metodi, tempi e modalità per l’elaborazione del Piano di bacino distrettuale e lo adotta;
b) approva i programmi d’intervento attuativi del Piano di bacino, degli schemi previsionali e programmatici e ne controlla l’attuazione;
c) adotta il Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici;
d) adotta il Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna, da svilupparsi con le modalità e i contenuti previsti dall’articolo 13 della direttiva n. 2000/60/CE;
e) propone e adotta normative omogenee relative a standard, limiti e divieti, inerenti alle finalità di cui all’articolo 1;
f) predispone indirizzi, direttive e criteri per la valutazione degli effetti sull’ambiente degli interventi e delle attività con particolare riferimento alle tecnologie agricole, zootecniche ed industriali;
g) attiva forme di informazione e partecipazione pubblica al fine di favorire un adeguato coinvolgimento dei portatori di interesse nella formazione degli atti di pianificazione.

Art. 8
Piano di bacino distrettuale - Contenuto
1. Il Piano di bacino è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa, alla valorizzazione e alla corretta utilizzazione del suolo e delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali dei territori interessati. Esso rappresenta il quadro di riferimento a cui devono adeguarsi e riferirsi tutti i provvedimenti autorizzativi e concessori inerenti agli interventi comunque riguardanti il bacino e ha valore di piano territoriale di settore.
2. Il Piano di bacino ha i contenuti e l’efficacia di cui all’articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. Il Piano di bacino è redatto, adottato e approvato per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, interessanti anche più bacini idrografici e costituenti, in ogni caso, fasi sequenziali e interrelate rispetto ai suoi contenuti.

Art. 9
Piano di bacino distrettuale - Procedure
1. Il presidente del Comitato istituzionale, al fine di definire criteri, metodi, tempi e modalità per l’elaborazione del Piano di bacino, entro sessanta giorni dalla sua prima adunanza convoca una conferenza programmatica articolata per sezioni provinciali alle quali partecipano le province ed i comuni interessati.
2. Lo schema preliminare di Piano, predisposto dall’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna di cui all’articolo 12 tenendo conto della pianificazione territoriale della Regione, è adottato dal Comitato istituzionale e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, con l’indicazione delle modalità di accesso e di consultazione degli elaborati relativi e contestualmente inviato alle province e ai comuni interessati.
3. Entro sessanta giorni dall’ultima pubblicazione le autonomie locali, le organizzazioni e associazioni economiche e sociali e tutti i soggetti interessati possono presentare osservazioni al Comitato istituzionale; trascorso tale termine il presidente del Comitato istituzionale provvede ad indire l’istruttoria pubblica articolata per province, ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sui rapporti fra i cittadini e l’amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa).
4. Il Comitato istituzionale, entro i successivi sessanta giorni decorrenti dall’ultima istruttoria pubblica, adotta la proposta definitiva di Piano e la trasmette al Consiglio regionale per la sua approvazione finale che deve avvenire entro i successivi novanta giorni, previa acquisizione - ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali) - del parere del Consiglio delle autonomie locali.
5. Entro un anno dall’approvazione del Piano di bacino la Regione e gli enti locali provvedono ad adeguare i rispettivi strumenti di piano e programmatici alle sue prescrizioni.

Art. 10
Misure di salvaguardia
1. Dal momento dell’adozione e fino all’approvazione del Piano di bacino distrettuale o di un suo stralcio si applica il comma 7 dell’articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 11
Disposizioni concernenti l’utilizzazione delle risorse idriche
1. La Regione subentra nella sola titolarità di tutte le concessioni di acqua pubblica, o dei titoli a derivare comunque denominati in corso ovvero di tutte le domande di concessione in istruttoria, in capo ad enti pubblici o a partecipazione pubblica, che utilizzino o prevedano l’utilizzo delle infrastrutture, degli impianti ad essa trasferiti ai sensi dell’articolo 6 della Legge 2 maggio 1976, n. 183 (Disciplina dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80), e quelli realizzati con finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, purché inseriti nel sistema idrico multisettoriale regionale.
2. Agli attuali utilizzatori è assicurata la possibilità di prelevare, per gli utilizzi settoriali della risorsa, in qualità di utenti del soggetto gestore del sistema multisettoriale regionale, un quantitativo d’acqua pari a quello utilizzato in conformità al preesistente titolo di derivazione rilasciato o in fase di istruttoria, a condizione che ciò risulti compatibile con le risultanze della procedura di revisione dei titoli di utilizzazione delle acque pubbliche.
3. L’Agenzia regionale per le risorse idriche, con l’obiettivo di assicurare l’equilibrio del bilancio idrico nel rispetto delle priorità di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 e tenendo conto delle idroesigenze, delle disponibilità della risorsa, del minimo deflusso vitale, della salvaguardia delle falde e delle destinazioni d’uso compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative, propone alla Regione prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative di tutti i titoli di utilizzazione di acque pubbliche, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
4. La Giunta regionale, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, emana, su proposta dell’Assessore regionale dei lavori pubblici, direttive per la disciplina del procedimento di concessione per l’approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee e sorgenti, sulla base dei criteri e principi di cui al comma 8 dell’articolo 20 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa).

Capo II
Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna
Art. 12
Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna. Istituzione, finalità e natura giuridica
1. Al fine di garantire l’unitarietà della gestione delle attività di pianificazione, programmazione, regolazione nei bacini idrografici della regione è istituita, quale direzione generale della Presidenza della Giunta, l’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna di seguito denominata Agenzia.
2. L’Agenzia ha la funzione di segreteria tecnico-operativa, di struttura di supporto logistico-funzionale dell’Autorità di bacino e di struttura tecnica per l’applicazione delle norme previste dalla direttiva n. 2000/60/CE; a tal fine svolge compiti istruttori, di supporto tecnico, operativo e progettuale alle funzioni di regolazione e controllo proprie della Regione e realizza una attività di ricerca e sviluppo.
3. L’attività dell’Agenzia è finalizzata a:
a) proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici per il fabbisogno idrico;
b) agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche sostenibili;
c) mirare alla protezione rafforzata e al miglioramento dell’ambiente acquatico;
d) assicurare la graduale riduzione dell’inquinamento delle acque sotterranee;
e) contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e delle siccità;
f) contribuire a garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo.

Art. 13
Funzioni
1. L’Agenzia cura gli adempimenti dell’Autorità di bacino fornendo il supporto tecnico e organizzativo per il suo funzionamento e predispone, per l’adozione dei successivi provvedimenti di competenza:
a) i progetti di Piano di bacino, dei relativi Piani stralcio e il progetto del Piano di gestione del distretto idrografico;
b) un’analisi delle caratteristiche del distretto idrografico della Sardegna, con le modalità e i contenuti previsti dall’articolo 5 della direttiva n. 2000/60/CE, per procedere ad un esame dell’impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee e per definire un’analisi economica dell’utilizzo idrico;
c) gli elaborati per istituire e aggiornare i registri delle aree protette, con le modalità e i contenuti previsti dall’articolo 6 della direttiva n. 2000/60/CE;
d) l’aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti;
e) gli indirizzi e gli obiettivi per l’elaborazione, da parte del soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale, dei programmi di interventi e del piano finanziario, relativi al servizio di approvvigionamento idrico;
f) la carta dei servizi inerente al servizio idrico multisettoriale regionale, esercitando inoltre le attività di verifica e controllo riguardanti il raggiungimento dei requisiti e degli standard in essa fissati;
g) il sistema regionale dei corrispettivi economici per la fornitura dell’acqua grezza all’ingrosso per gli usi multisettoriali;
h) le attività operative ed istruttorie relative alle funzioni della Regione in materia di servizio idrico integrato a’ termini del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36) e successive modifiche ed integrazioni;
i) i programmi di monitoraggio dello stato di qualità delle acque, con le modalità e i contenuti previsti dall’articolo 8 della direttiva n. 2000/60/CE, anche ai fini della determinazione continua del bilancio idrico e della salvaguardia della sicurezza dei cittadini in condizioni di crisi e successiva emergenza idrica, concordandone l’attuazione con l’ARPAS;
l) i pareri sulle domande di concessione idrica di particolare rilevanza, ai sensi dell’articolo 96 del decreto legislativo n. 152 del 2006, i criteri e gli obblighi per l’installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d’acqua pubblica derivata o restituita e le norme sul risparmio idrico con particolare riferimento al settore agricolo;
m) le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano, ai sensi del comma 2 dell’articolo 94 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
n) i pareri di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 91 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. L’Agenzia inoltre, assicura:
a) l’integrazione e la raccolta unitaria delle informazioni relative al sistema delle acque interne, compresi gli ambiti fluviali e lacustri;
b) la condivisione delle informazioni da parte di tutti gli enti competenti in materia, al fine di favorire una gestione coerente e integrata delle risorse idriche;
c) la raccolta omogenea delle informazioni necessarie per l’alimentazione delle banche dati nazionali ed europee;
d) la realizzazione di strumenti informatici di supporto alle decisioni e di monitoraggio in ordine all’impatto degli interventi;
e) la realizzazione di servizi informativi per la diffusione di dati ed elementi conoscitivi del territorio;
f) il raccordo e l’integrazione dei dati e delle informazioni con il Sistema informativo regionale per il monitoraggio ambientale gestito dall’ARPAS.

Art. 14
Direttore generale
1. Il direttore generale dell’Agenzia è scelto tra i dirigenti dell’Amministrazione o degli enti regionali o tra soggetti esterni di cui al comma 2 dell’articolo 28 e all’articolo 29 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione), in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisita nella direzione di sistemi organizzativi complessi di medie e grandi dimensioni nei cinque anni precedenti, il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto per demerito o altro fatto imputabile al medesimo soggetto.
2. Il direttore generale redige, in particolare, una relazione annuale sulle attività svolte, i risultati conseguiti e le criticità emerse nell’anno precedente e un rapporto annuale sullo stato dei servizi idrici, sulle caratteristiche quantitative e qualitative dei corpi idrici e sull’assetto idrogeologico del territorio in Sardegna per la presentazione al Comitato istituzionale; tale relazione deve essere redatta in collaborazione, per le materie di competenza, con l’ARPAS.
3. Il direttore generale svolge le funzioni di segretario generale dell’Autorità di bacino regionale e partecipa alle adunanze del Comitato istituzionale senza diritto di voto.

Art. 15
Assegnazione di beni
1. Per l’esercizio delle sue funzioni sono assegnati all’Agenzia, con decreto del Presidente della Regione, i beni mobili ed immobili, le attrezzature, le strutture della Regione, degli enti regionali e di altri enti, organismi pubblici e società di capitali se tali beni sono di proprietà della Regione.

Art. 16
Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna
1. Il Piano di gestione del distretto idrografico, di seguito Piano di gestione, da sviluppare con le modalità e i contenuti previsti dall’articolo 13 della direttiva n. 2000/60/CE, è lo strumento regionale per la pianificazione della tutela e dell’uso delle acque; esso, in coerenza con la pianificazione generale della Regione, assunta anche in qualità di Autorità di bacino:
a) individua le misure e gli interventi necessari ad assicurare la tutela qualitativa e quantitativa dei corpi idrici e il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, secondo il modello della programmazione integrata e nel rispetto del principio di sussidiarietà;
b) contiene il programma di tutela e uso delle acque con il quale sono individuate le azioni per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell’atto di indirizzo;
c) contiene l’integrazione della valutazione ambientale condotta secondo i contenuti e le procedure di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della direttiva n. 2001/42/CE.
2. Il Piano di gestione costituisce un piano stralcio di bacino con le caratteristiche e le procedure di approvazione e attuazione di cui all’articolo 9.

Art. 17
Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici
1. Il Comitato istituzionale stabilisce annualmente i criteri per l’attuazione del sistema di definizione dei contributi al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell’acqua all’ingrosso, sulla base di quanto previsto dall’articolo 9 della direttiva n. 2000/60/CE, tenendo conto:
a) dell’esigenza di incentivare la conservazione ed il risparmio della risorsa idrica per conseguire l’obiettivo di una gestione sostenibile;
b) degli investimenti infrastrutturali effettuati e da effettuare, che contribuiscono al miglioramento della produttività, della qualità e dell’organizzazione del servizio idrico di gestione del sistema idrico multisettoriale regionale;
c) dell’obiettivo di unificare i criteri di determinazione dei corrispettivi economici relativi al servizio di approvvigionamento idrico del sistema idrico multisettoriale regionale sull’intero territorio per categorie di utenze omogenee;
d) delle conseguenze sociali, ambientali ed economiche del recupero dei costi per le diverse categorie di utenza;
e) dell’esigenza di graduare nel tempo le eventuali variazioni dei contributi territorialmente vigenti al recupero dei costi.
2. L’Agenzia elabora il Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici per l’acqua all’ingrosso, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e lo propone all’adozione del Comitato istituzionale che lo trasmette, successivamente, alla Giunta regionale per la sua approvazione; il Piano ripartisce i costi tra i diversi settori di utilizzazione suddivisi almeno nelle categorie di utenza di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 3.
3. I corrispettivi economici per la fornitura dell’acqua all’ingrosso sono riscossi dal soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale.
4. Gli organismi competenti della distribuzione delle risorse settoriali, che usufruiscono delle risorse idriche rese disponibili dal sistema idrico multisettoriale regionale, provvedono di conseguenza ad adeguare i rispettivi recuperi economici a carico degli utenti in relazione a quanto stabilito dal Piano di recupero dei costi.

Capo III
Soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale
Art. 18
Soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale
1. L’Ente autonomo del Flumendosa, dalla data di entrata in vigore della presente legge, è trasformato in Ente delle risorse idriche della Sardegna, di seguito denominato ERIS, quale ente strumentale della Regione per la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale.
2. L’ente provvede alla realizzazione, alla gestione e alla manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale affidati in concessione dalla Regione e, a tal fine, utilizza le risorse ed i beni della Regione per lo svolgimento delle attività di cui all’oggetto sociale, e quelli già di competenza dell’Ente autonomo del Flumendosa.
3. La titolarità delle reti e delle infrastrutture e la titolarità delle concessioni ad esse inerenti rimane in capo alla Regione, mentre la relativa gestione è attribuita all’ERIS.

Art. 19
Compiti
1. L’attività dell’ERIS ha per oggetto:
a) la gestione unitaria del sistema idrico multisettoriale regionale sia in modo diretto che indiretto;
b) la progettazione, la realizzazione, la gestione dei relativi impianti ed opere e la manutenzione ordinaria e straordinaria e la valorizzazione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere, del sistema idrico multisettoriale regionale;
c) la predisposizione dei programmi di interventi ed il relativo piano finanziario inerenti al servizio di approvvigionamento idrico multisettoriale regionale; essi sono approvati dalla Giunta regionale;
d) la riscossione dei corrispettivi per il recupero dei costi del servizio idrico, per il sistema di approvvigionamento multisettoriale dell’acqua all’ingrosso, dalle utenze idriche settoriali sulla base del Piano di recupero dei costi;
e) l’espletamento di ulteriori compiti, funzioni ed attività conferiti dalla Regione, dagli enti locali e da altri soggetti pubblici e privati coerenti con la sua attività e con riferimento alle attività di realizzazione delle opere pubbliche.
2. Le norme statutarie dell’ERIS sono approvate, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici previo parere della competente Commissione consiliare.
3. Fino all’approvazione delle norme statutarie e regolamentari l’ERIS conserva lo statuto, il regolamento organico, i regolamenti interni e gli atti di contrattazione decentrata vigenti per l’EAF. Sono confermate, fino all’approvazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione dell’ERIS, le strutture organizzative, le sottoarticolazioni e gli incarichi vigenti all’EAF alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20
Modifiche legislative
1. Nella tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali), il numero 7) è sostituito dal seguente:
“7) Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS);”.
2. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell’ambito regionale), la lettera n) è sostituita dalla seguente:
“n) Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS);”.
3. L’articolo 24 della legge regionale n. 20 del 1995 è sostituito dal seguente:
“Art. 24 (Ente delle risorse idriche della Sardegna)
1. Il consiglio di amministrazione dell’Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS) è composto da tre esperti di elevato livello scientifico in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisita in materia di sistemi ed infrastrutture idrauliche, gestione di servizi pubblici e di sistemi organizzativi complessi; essi sono nominati con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale, secondo le forme e le procedure di cui all’articolo 3.".
4. Nella tabella A allegata alla legge regionale n. 20 del 1995, l’alinea:
“- Ente autonomo del Flumendosa (EAF)” è sostituito dal seguente:
“- Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS)”.
5. La lettera l) del comma 1 dell’articolo 69 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituita dalla seguente:
“l) Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS);”.

Art. 21
Entrate del soggetto gestore
1. Le entrate del soggetto gestore sono costituite da:
a) i contributi al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell’acqua all’ingrosso;
b) i finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati al soggetto gestore;
c) gli introiti derivanti dall’effettuazione di prestazioni erogate a favore di altri enti e organismi pubblici;
d) i finanziamenti statali e comunitari;
e) ogni altro finanziamento acquisito in conformità alle norme che ne disciplinano l’attività.
2. La Regione, sulla base delle risultanze dei Piani di bacino, del Piano di gestione o di documenti pianificatori preliminari predisposti dall’Agenzia e in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, può concedere incentivi e contributi al soggetto gestore, a parziale copertura dei costi del servizio idrico multisettoriale, al fine di tener conto delle conseguenze sociali, ambientali, economiche del recupero dei costi a carico dei soggetti utilizzatori delle risorse idriche e delle specifiche condizioni geografiche e climatiche della Sardegna.
3. La Regione, sulla base degli obiettivi strategici fissati nel Piano regionale di sviluppo e dei programmi operativi elaborati dall’Agenzia e in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, può concedere incentivi e contributi a favore dell’ente per l’attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e di realizzazione di opere infrastrutturali, nonché per ricerche e studi, attinenti alla gestione delle risorse idriche multisettoriali del distretto idrografico della Sardegna.
4. Il rilascio della concessione degli incentivi avviene secondo le seguenti priorità:
a) programmi di investimento e adeguamento degli impianti e delle reti multisettoriali;
b) attivazione di risorse pubbliche con strumenti e tecniche che comportino minori costi per la pubblica amministrazione;
c) attivazione di progetti che tendano al risparmio ed al recupero della qualità idrica;
d) adozione di tecnologie a elevato contenuto innovativo, finalizzate al risparmio idrico.

Capo IV
Norme per la trasparenza dei costi
Art. 22
Finalità
1. Le presenti norme perseguono la trasparenza dei costi sostenuti dai soggetti gestori dei sistemi di approvvigionamento idrico per le diverse categorie di utenza mediante un appropriato sistema di individuazione e di separazione, amministrativa e contabile, degli oneri afferenti alle attività svolte per garantire il servizio idrico. Gli oneri del servizio idrico devono essere totalmente distinti dagli oneri afferenti ad altre attività ed altri servizi svolti dai soggetti gestori, comprese le attività connesse alla difesa idraulica del territorio.
2. La separazione amministrativa e contabile persegue l’obiettivo di rendere trasparenti e omogenei i bilanci dei soggetti operanti nel settore della gestione dei sistemi idrici e di consentire la verifica dei costi delle singole prestazioni assicurando, in particolare, la loro corretta disaggregazione ed imputazione per attività svolta per area geografica e per categoria di utenza.
3. Le presenti norme dettano altresì le regole della corretta imputazione dei costi che i soggetti che operano nel settore della gestione dei sistemi idrici devono applicare anche al fine della promozione dell’efficienza nell’erogazione dei servizi di pubblica utilità e per garantire adeguati livelli di qualità dei servizi in condizioni di economicità ed efficacia.

Art. 23
Ambito soggettivo di applicazione
1. Le presenti norme si applicano ad ogni soggetto, indipendentemente dalla sua forma giuridica, che operi in favore di una pluralità di categorie di utenza di risorse idriche, ovvero che operi nel campo della gestione delle risorse idriche ed in altre e diverse attività; esse non si applicano a soggetti affidatari della gestione del servizio idrico integrato da parte dell’Autorità d’ambito.

Art. 24
Attività e comparti di separazione contabile
1. Con riferimento alle attività nel campo della gestione delle risorse idriche, costituiscono attività e comparti di separazione contabile:
a) l’attività di produzione delle risorse idriche, con i seguenti comparti:
1) opere di presa e derivazione ad acqua fluente;
2) dighe e relativi serbatoi di accumulo;
3) pozzi e sorgenti;
4) impianti non convenzionali;
b) l’attività di adduzione delle risorse idriche, con i seguenti comparti:
1) adduzioni a pelo libero;
2) adduzioni in pressione;
3) impianti di sollevamento;
c) l’attività di trattamento delle risorse idriche, con i seguenti comparti:
1) trattamento delle acque per l’utilizzo;
2) depurazione delle acque per lo scarico;
3) depurazione delle acque per il riuso;
d) l’attività di distribuzione delle risorse idriche, con i seguenti comparti:
1) trasporto, accumulo e consegna;
2) impianti di sollevamento;
e) l’attività di misura delle risorse idriche, con i seguenti comparti:
1) installazione e manutenzione dei misuratori;
2) rilevazione e registrazione dei flussi e dei consumi;
f) l’attività di controllo della qualità delle risorse idriche, con i seguenti comparti:
1) installazione e manutenzione delle apparecchiature di monitoraggio;
2) campionamento;
3) analisi chimico-fisiche e biologiche.
2. Tali attività comprendono le operazioni di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle opere e degli impianti.

Art. 25
Servizi comuni e condivisi
1. Le componenti non attribuibili dal soggetto in modo diretto alle attività di cui all’articolo 24, sono imputate ai servizi comuni.
2. Costituiscono servizi comuni:
a) la pianificazione e il controllo di gestione, la contabilità generale e di gestione, la revisione contabile interna ed esterna;
b) la gestione finanziaria;
c) il funzionamento degli organi legali e societari, inclusi presidenza, direzione generale, segreteria generale e protocollo, servizi legale e fiscale, studi economici, marketing e relazioni esterne;
d) i servizi del personale e delle risorse umane;
e) gli approvvigionamenti, acquisti, trasporti e logistica;
f) la ricerca e sviluppo;
g) i servizi di ingegneria e di costruzione;
h) i servizi immobiliari;
i) i servizi informatici;
l) i servizi di telecomunicazione;
m) eventuali altri servizi non compresi nel presente elenco.
3. Quando i costi di una funzione svolta da un servizio comune sono attribuibili in modo diretto e quantificabile alle attività, il soggetto gestore assegna detti costi direttamente alle attività cui si riferiscono.
4. Quando i costi di una funzione svolta da un servizio comune non sono attribuibili in modo diretto alle attività, il soggetto gestore assegna detti costi alle attività cui si riferiscono in modo proporzionale ai costi diretti imputati alle diverse attività.

Art. 26
Categorie di utenza
1. Quando il costo complessivo di una attività svolta, distinto per comparti e gravato dei costi dei servizi comuni, è attribuibile in modo diretto a una categoria di utenza, il soggetto gestore assegna detto costo direttamente alla categoria cui si riferisce.
2. Quando il costo di una attività svolta, distinto per comparti e gravato dei costi dei servizi comuni, non è attribuibile in modo diretto a una categoria di utenza, il soggetto gestore ripartisce detto costo fra le categorie di utenze interessate in modo proporzionale al volume annuo di acqua movimentato per ciascuna categoria di utenza.

Art. 27
Gestione separata
1. Ai fini delle norme del presente capo il soggetto gestore organizza le attività di cui all’articolo 24 come se le stesse attività fossero svolte da imprese separate.

Capo V
Norme transitorie e finali
Art. 28
Personale dell’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna
1. L’Agenzia si avvale per le proprie funzioni prioritariamente del personale di cui al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2005, n. 10 (Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato).
L’Agenzia può, inoltre, avvalersi di personale dell’Amministrazione e degli enti regionali.
2. In sede di prima applicazione il direttore generale dell’Agenzia è nominato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Entro due mesi dalla data della nomina di cui al comma 2, il direttore generale provvede:
a) alla ricognizione del personale necessario per lo svolgimento a regime delle attività inerenti le competenze dell’Agenzia e dei relativi beni ed attrezzature;
b) alla presentazione alla Giunta regionale, che l’approva entro quindici giorni, di una relazione sui risultati della ricognizione contenente la definizione della dotazione organica e dei beni e delle attrezzature necessarie per il funzionamento.
4. Entro i successivi due mesi la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di personale, procede alla valutazione delle domande di assegnazione pervenute e alla contestuale attivazione delle procedure di mobilità.
5. I posti in organico, non coperti dopo l’attivazione dei provvedimenti di mobilità, sono assegnati mediante concorsi pubblici. Al personale dell’Agenzia è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento nell’ente di provenienza.

Art. 29
Personale dell’Ente delle risorse idriche della Sardegna
1. Il personale di ruolo dell’Ente autonomo del Flumendosa, alla data di entrata in vigore della presente legge, è assegnato all’Ente delle risorse idriche della Sardegna ed incluso nei suoi ruoli organici mantenendo l’inquadramento, lo status giuridico, economico, previdenziale in godimento e l’anzianità di servizio maturata che viene interamente riconosciuta nel ruolo dell’ERIS. Alle eventuali carenze di organico, in sede di prima applicazione, si fa fronte con il personale e secondo le modalità di cui al comma 1 dell’articolo 28.
2. In sede di prima applicazione il consiglio di amministrazione dell’ERIS è nominato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Entro due mesi dalla data della nomina di cui al comma 2 il consiglio di amministrazione provvede:
a) alla ricognizione del personale necessario per lo svolgimento a regime delle attività inerenti le competenze dell’Ente;
b) alla presentazione alla Giunta regionale, che l’approva entro quindici giorni, di una relazione sui risultati della ricognizione contenente la definizione della dotazione organica necessaria per il funzionamento.
4. Entro i successivi due mesi la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di personale, procede alla valutazione delle domande di assegnazione pervenute e alla contestuale attivazione delle procedure di mobilità.
5. I posti in organico, non coperti dopo l’attivazione dei provvedimenti di mobilità, sono assegnati mediante concorsi pubblici. Al personale dell’ERIS è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento nell’ente di provenienza.
6. Ai soggetti che partecipino a concorsi pubblici banditi dall’Amministrazione regionale per le finalità di cui al comma 5, impiegati presso l’EAF, a qualunque titolo, alla data del 1° novembre 2006, per profili professionali corrispondenti alle mansioni da essi effettivamente svolte, è attribuito, qualora conseguano l’idoneità nelle prove d’esame, un punteggio aggiuntivo in sede di valutazione dei titoli non superiore al 25 per cento del punteggio complessivo finale conseguito da ciascun candidato, in relazione alla durata del servizio prestato.
7. In sede di prima applicazione sono disposte analoghe selezioni concorsuali anche per le qualifiche “A” e “B” del vigente ordinamento professionale del personale regionale. Ai candidati idonei che abbiano, a qualunque titolo, prestato servizio negli ultimi quattro anni presso l’EAF sono riconosciuti i medesimi punteggi aggiuntivi di cui al comma 6; le relative graduatorie hanno validità triennale.

Art. 30
Trasferimento di gestione
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscono singoli impianti del sistema idrico multisettoriale regionale cessano nell’attività di gestione a decorrere dall’effettiva operatività del nuovo soggetto gestore delle opere rientranti nel sistema idrico multisettoriale regionale.
2. L’ERIS prosegue nella gestione di tutte le opere e di tutti gli impianti ad uso multisettoriale di competenza dell’Ente autonomo del Flumendosa.
3. In sede di prima applicazione l’Assessorato regionale dei lavori pubblici procede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione e identificazione delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale di competenza della Regione da affidare al soggetto gestore e del personale adibito alla gestione delle opere, individuato sulla base delle certificazioni dei rappresentanti legali dei soggetti gestori di cui al comma 1.
4. Le opere identificate ai sensi del comma 3 sono dichiarate di competenza regionale con appositi decreti del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
5. I decreti di cui al comma 4, nell’individuare e disciplinare le procedure attraverso cui realizzare in concreto il trasferimento delle opere dall’attuale gestore al nuovo gestore unico regionale, devono prevedere:
a) l’individuazione cartografica delle opere e le caratteristiche tecniche principali;
b) l’individuazione della tipologia gestionale in atto, con riferimento alla natura giuridica e alle caratteristiche del servizio esercitato;
c) l’illustrazione dei costi di gestione e delle strutture gestionali in atto;
d) l’individuazione del personale necessario per la gestione dell’opera da trasferire all’ERIS.
6. Il Presidente della Regione, entro trenta giorni dalla costituzione dell’Autorità di bacino trasmette al Comitato istituzionale i risultati della ricognizione di cui al comma 3.
7. Il personale trasferito è inquadrato dall’ERIS con le garanzie dell’articolo 2112 del Codice civile, facendo esclusivo riferimento alla posizione giuridica ricoperta nell’ente di provenienza; in ogni caso a tale personale è garantito un trattamento economico non inferiore a quello corrisposto presso l’ente di provenienza all’atto del trasferimento.
8. L’ente di provenienza provvede alla liquidazione di tutti i crediti esigibili che il prestatore di lavoro ha maturato all’atto del trasferimento.
9. Il personale trasferito ha facoltà di esercitare l’opzione di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della Legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della direzione generale degli istituti stessi) e successive modificazioni, per il mantenimento del trattamento previdenziale goduto presso l’ente di appartenenza.

Art. 31
Procedure transitorie
1. Le integrazioni e modifiche puntuali ai piani stralcio di bacino di cui al comma 4 dell’articolo 21 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), già approvati e in corso di attuazione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate dal Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino e successivamente approvate con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

Art. 32
Relazione di verifica
1. Al fine della migliore ed unitaria gestione pubblica del sistema idrico integrato, multisettoriale ed idropotabile la Giunta regionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione delle normative regionali concernenti il governo della risorsa idrica e i soggetti gestori e sulla loro efficacia proponendo, inoltre, le eventuali integrazioni e modifiche necessarie alla legislazione vigente.

Art. 33
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono determinati in euro 300.000 per l’anno 2006; alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria; gli stessi oneri fanno carico alla UPB S01.014 di nuova istituzione del bilancio regionale per l’anno 2006 e alla UPB corrispondente dei bilanci per gli anni successivi e, a decorrere dall’esercizio finanziario 2007, all’UPB S08.014.
2. Nel bilancio della Regione per l’anno 2006 sono introdotte le seguenti variazioni:
in diminuzione
03 - Programmazione
UPB S03.006
Fondo speciale per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2006 euro 300.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3) della tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006)
in aumento
01 - Presidenza
Direzione 01 Servizio 01
UPB S01.014 - NI Titolo I (01.01)
Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna
2006 euro 300.000
08 - Lavori Pubblici
UPB S08.014 (NI)
Contributi ed incentivi ad ERIS per il parziale recupero dei costi del servizio idrico multisettoriale regionale (comma 2 dell’articolo 21 della presente legge).
2007 PM

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 6 dicembre 2006

Soru