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Legge Regionale 20 marzo 2018, n. 10

Disciplina dell'anagrafe regionale degli studenti.
LEGGE REGIONALE 20 marzo 2018, n. 10

Disciplina dell'anagrafe regionale degli studenti.


BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 16 del 22 marzo 2018

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:

Art. 1
Istituzione

1. La presente legge, nell'ambito delle competenze regionali in materia di istruzione e formazione
professionale e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), istituisce l'anagrafe regionale degli studenti, di seguito denominata "anagrafe regionale" e ne disciplina finalità, contenuto e modalità di utilizzo.
2. L'anagrafe regionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53), contiene i dati e le informazioni sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato degli studenti iscritti nelle scuole della Regione e degli studenti residenti nella Regione e iscritti in scuole di altre regioni, a partire dal
primo anno del percorso di educazione, istruzione e formazione.

Art. 2
Finalità

1. L'anagrafe regionale consente alla Regione di gestire e tracciare i flussi informativi relativi ai percorsi scolastici e formativi dei singoli studenti e costituisce un supporto per l'attività di programmazione e attuazione delle competenze regionali in materia di diritto dovere all'istruzione.
2. In particolare, l'anagrafe regionale, in un'ottica di azioni integrate tra i diversi attori che operano nel settore dell'istruzione e, in via principale e in sussidiarietà, nella formazione professionale, fornisce un contributo conoscitivo per lo svolgimento delle
seguenti attività:
a) contrasto alla dispersione scolastica;
b) miglioramento delle performance scolastiche;
c) programmazione dell'offerta formativa e dimensionamento della rete scolastica;
d) programmazione dei finanziamenti in materia di istruzione in favore degli enti locali;
e) pianificazione del servizio di trasporto collettivo finalizzato al miglioramento dell'accessibilità degli istituti scolastici con sistemi di trasporto efficienti e sostenibili;
f) orientamento scolastico;
g) promozione e realizzazione di azioni tese a garantire le pari opportunità in materia di istruzione;
h) promozione del benessere e dell'educazione alla salute;
i) educazione degli adulti;
j) valutazione degli effetti delle politiche in materia di istruzione e formazione professionale.

Art. 3
Tipologia e gestione dei dati

1. L'anagrafe regionale e costituita dai dati individuali relativi al percorso scolastico, formativo e di
educazione e istruzione sin dalla nascita. In particolare, include le seguenti informazioni minime:
a) dati anagrafici e codice fiscale;
b) dati relativi all'istituzione educativa, scolastica o formativa e alla classe frequentata;
c) indirizzo di studi prescelto;
d) dati sulla frequenza scolastica;
e) esiti intermedi e finali del profitto e del comportamento.
2. L'anagrafe regionale e gestita dalla Direzione generale regionale competente in materia di istruzione nel rispetto delle norme in materia e del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Art. 4
Modalità di funzionamento e processo di implementazione e integrazione del sistema informativo


1. La Regione acquisisce i dati di cui all'articolo 3, comma 1 attraverso le istituzioni scolastiche statali e paritarie e l'Ufficio scolastico regionale.
2. La Regione, inoltre, al fine di garantire la completezza e la tracciabilità dei percorsi di educazione, istruzione e formazione, può prevedere l'interoperabilità e il collegamento dell'anagrafe
regionale con altri sistemi informativi, banche dati o archivi informatici, in particolare con:
a) le anagrafi comunali della popolazione, anche al fine della vigilanza sull'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di obbligo scolastico;
b) il sistema informativo regionale del lavoro;
c) il sistema informativo regionale della formazione professionale;
d) i sistemi informativi delle università sarde;
e) l'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica;
f) gli ulteriori sistemi o sottosistemi informativi, sulla base di appositi accordi bilaterali o convenzioni, tra cui quello del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, dell'Ufficio scolastico regionale, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), delle camere di commercio, degli enti locali, delle singole istituzioni scolastiche, degli enti formativi attuatori e di altre regioni o di ulteriori soggetti.
3. L'integrazione dell'anagrafe regionale con le anagrafi e i sistemi di cui al presente articolo che non rientrano nella diretta disponibilità o gestione della Regione e regolata da apposite convenzioni.
4. Nelle more dell'approvazione dell'accordo tra il Ministero dell'istruzione, università e ricerca e il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 76 del 2005, l'anagrafe e avviata e implementata con i dati individuali di cui all'articolo 3, comma 1.
5. Le modalità di raccolta, gestione ed elaborazione dei dati dell'anagrafe regionale e i sistemi di integrazione e interoperabilità tra i sistemi informativi sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione.

Art. 5
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge concernenti l'avvio, l'implementazione e
integrazione del sistema informativo dell'anagrafe regionale degli studenti sono determinati in euro
80.000 per l'anno 2018 e di euro 40.000 per l'anno 2019.
2. Alla copertura finanziaria di provvede con le seguenti variazioni nel bilancio di previsione della
Regione per gli anni 2018-2020:

in aumento
missione 04 - programma 06 - titolo 2 - capitolo SC NI
2018 euro 80.000
2019 euro 40.000

in diminuzione
missione 04 - programma 01 - titolo 1 - capitolo
SC02.0051
2018 euro 80.000
2019 euro 40.000.
3. La Regione provvede agli ulteriori adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 20 marzo 2018

Pigliaru