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Legge Regionale 18 giugno 2018, n. 21

Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998, alla legge regionale n. 13 del 2006, alla legge regionale n. 36 del 2013 e alla legge regionale n. 37 del 2016
Legge Regionale 18 giugno 2018, n. 21

Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998, alla legge regionale n. 13 del 2006, alla legge regionale n. 36 del 2013 e alla legge regionale n. 37 del 2016

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. n.30 - Parte I e II del 21 giugno 2018

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 31 del 1998
(Ruolo unico del personale dirigenziale)

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) è sostituito dai seguenti:
"1. I dirigenti del comparto di contrattazione regionale appartengono ad un ruolo unico e sono inquadrati in un'unica qualifica.
1 bis. La struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di personale provvede all'assegnazione e alla mobilità dei dirigenti tra le amministrazioni del sistema Regione per garantire l'efficienza dell'azione amministrativa.".

Art. 2
Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 31 del 1998
(Unità di progetto)

1. Il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"3. Al personale non dirigente preposto al coordinamento delle Unità di cui al comma 1 è riconosciuta una indennità aggiuntiva equiparata alla retribuzione di posizione spettante al direttore di servizio e alla relativa retribuzione di risultato commisurata al raggiungimento degli obiettivi.".
Art. 3
Integrazioni all'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998
(Dirigenti esterni)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998 è aggiunto il seguente:
"4 bis. Nelle amministrazioni del sistema Regione, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 25 e 26 possono essere conferiti, con procedure selettive a evidenza pubblica, nei limiti dell'8 per cento delle dotazioni organiche dirigenziali del sistema Regione e secondo le rispettive procedure di nomina, incarichi dirigenziali con contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), la cui durata è determinata nell'avviso entro i limiti di cui all'articolo 28, comma 7.".
Art. 4
Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 31 del 1998
(Accesso alla dirigenza)

1. All'articolo 32 della legge regionale n. 31 del 1998, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Al corso-concorso selettivo di formazione sono ammessi candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 2, a seguito del superamento di apposita preselezione, in numero doppio rispetto ai posti messi a concorso. Ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni del sistema Regione è riservato il 40 per cento dei posti sulla quota di maggiorazione rispetto ai posti messi a concorso.";
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Il corso ha durata di sei mesi, prevede il superamento di un esame intermedio e comprende periodi di applicazione, anche a tempo parziale, presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale limitato ai posti messi a concorso, maggiorati del 20 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, per la definizione di una graduatoria di idoneità eventualmente utilizzabile nel rispetto della legislazione vigente.";
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Durante il corso ai partecipanti esterni è corrisposta una borsa di studio a carico dell'Amministrazione regionale. Ai dipendenti delle amministrazioni del sistema Regione è mantenuto il trattamento economico in atto. Agli allievi del corso-concorso selettivo di formazione che siano dipendenti pubblici non appartenenti al sistema Regione è corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, l'intero trattamento economico in godimento, con l'esclusione dell'indennità di missione. L'importo corrisposto è rimborsato dall'amministrazione di destinazione del dipendente all'amministrazione che lo ha anticipato. Qualora il trattamento economico del dipendente sia inferiore a euro 1.500 mensili, l'Amministrazione regionale corrisponde un'integrazione.";
d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"7 bis. Per adeguare costantemente la programmazione del fabbisogno del personale alle effettive esigenze dell'Amministrazione regionale e garantire continuità nella direzione dei Servizi e nelle altre partizioni organizzative dell'Amministrazione regionale, il corso-concorso è indetto dalla Direzione competente in materia di personale ogni tre anni, entro tre mesi dall'approvazione del Piano triennale del fabbisogno del personale previsto dall'articolo 15.".

Art. 5
Modifiche al capo I del titolo IV della legge regionale n. 31 del 1998
(Istituzione del ruolo unico del personale regionale)

1. Al capo I del titolo IV della legge regionale n. 31 del 1998, prima dell'articolo 34 è inserito il seguente:
"Art. 33 ter (Ruolo unico dei dipendenti del comparto di contrattazione regionale)
1. Il personale del comparto di contrattazione regionale di cui all'articolo 58 appartiene ad un unico ruolo.
2. La struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di personale provvede all'assegnazione e alla mobilità del personale tra le amministrazioni del sistema Regione per garantire l'efficienza dell'azione amministrativa.".

Art. 6
Modifiche all'articolo 54 della legge regionale n. 31 del 1998
(Concorsi unici)

1. Il comma 2 dell'articolo 54 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"2. L'Assessore competente in materia di personale, sulla base delle necessità di personale definite dall'Amministrazione e dagli enti del sistema Regione ed alle quali non si possa far fronte mediante processi di mobilità, fissa il contingente dei posti da mettere a concorso, definito per specifiche professionalità e sedi di destinazione.".
Art. 7
Istituzione del ruolo unico. Prima applicazione

1. Le disposizioni in contrasto con gli articoli 1 e 5 sono abrogate. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta gli atti necessari per garantire l'attuazione degli articoli 1 e 5, ivi compresi la ricognizione puntuale sul dettaglio delle disposizioni abrogate e, in sede contrattuale, l'adeguamento del trattamento previdenziale integrativo, informandone il Consiglio regionale. La Giunta regionale, entro il medesimo termine di cui al secondo periodo, al fine di armonizzare l'organizzazione con gli enti e le agenzie aventi personale di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998, effettua una ricognizione delle situazioni in essere e propone al Consiglio regionale i conseguenti atti normativi.

Art. 8
Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 13 del 2006
(Nomina del direttore generale)

1. Il comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna), è sostituito dal seguente:
"4. Il direttore generale è scelto con le modalità previste dalla legge regionale n. 31 del 1998; per il direttore generale dell'Agenzia AGRIS Sardegna è inoltre richiesto il possesso di un'alta qualificazione scientifica e professionale nelle materie di competenza dell'Agenzia.".

Art. 9
Modifiche alla legge regionale n. 37 del 2016
(Proroga contratti)

1. Il termine del 31 dicembre 2018 previsto dall'articolo 4, comma l, della legge regionale 22 dicembre 2016, n. 37 (Norme per il superamento del precariato nel sistema Regione e altre disposizioni in materia di personale) è prorogato al 31 dicembre 2020.

Art. 10
Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 20 n. 36 del 2013
(Uffici territoriali di protezione civile)

1. All'articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di protezione civile), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Per Le esigenze operative derivanti dall'istituzione degli uffici territoriali di protezione civile di cui al comma 1 è autorizzato il trasferimento del personale, mediante cessione del contratto, dei mezzi e delle strutture delle province connessi alle funzioni trasferite, secondo i criteri e le modalità stabilite dall'articolo 70 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna).";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono a carico del fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007 e portate in diminuzione dei trasferimenti spettanti alle province.".

Art. 11
Integrazione fondo per la contrattazione collettiva

1. Al fine di dare attuazione al "sistema Regione" istituito dall'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale n. 31 del 1998, come introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione), a decorrere dall'anno 2018 è autorizzata la spesa annua di euro 750.000 in conto del fondo per la contrattazione collettiva del comparto regionale di cui all'articolo 62 della medesima legge regionale n. 31 del 1998, destinati all'omogeneizzazione dei trattamenti dei dipendenti appartenenti al comparto secondo i criteri definiti in sede di contrattazione (missione 01 - programma 10). Ai relativi oneri finanziari si fa fronte mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 6, della legge regionale n. 37 del 2016 iscritta in conto della missione 01 - programma 10.
2. Gli enti appartenenti al comparto regionale di contrattazione i cui oneri di funzionamento ricadono nei rispettivi bilanci sono autorizzati a stanziare le risorse in conformità con quanto disposto nel comma 1.

Art. 12
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 9, sino alla definizione delle procedure di stabilizzazione, quantificati in euro 1.177.710,50 per l'anno 2019 ed euro 1.739.179,16 per l'anno 2020, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse già stanziate per gli anni 2019 e 2020 nel bilancio di previsione della Regione 2018-2020 in conto delle seguenti missioni e programmi:
missione
programma
2019
2020
01
12
914.715,42
1.390.099,46
07
01
77.199,32
91.235,56
09
09
29.939,78
19
2
185.795,76
227.904,36
totale
1.177.710,50
1.739.179,16

Art. 13
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 18 giugno 2018

Pigliaru