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Legge Regionale 24 luglio 2018, n. 26

Norme per la lavorazione, la trasformazione, il confezionamento e la vendita di prodotti agricoli aziendali.
Legge Regionale 24 luglio 2018, n. 26

Norme per la lavorazione, la trasformazione, il confezionamento e la vendita di prodotti agricoli aziendali.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 35 del 26 luglio 2018

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:

Art.1
Oggetto

1. La Regione, allo scopo di favorire l'attività delle piccole aziende agricole e sostenere lo sviluppo delle aree rurali specie nelle zone interne, promuove e agevola la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento in azienda di prodotti di produzione aziendale, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, destinati al consumo presso l'azienda stessa e alla sola vendita diretta nel mercato locale.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte in osservanza della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e, in particolare, nel rispetto del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale.
3. Nelle lavorazioni e trasformazioni possono essere utilizzati spezie e ingredienti minimi non prodotti in azienda.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) vendita diretta: vendita al dettaglio, ai sensi della disciplina di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57);
b) mercato locale: l'intero territorio della Sardegna.

Art. 3
Destinatari e inizio attività

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati a:
a) imprenditori agricoli singoli e associati di cui all'articolo 2135 del Codice civile;
b) coltivatori diretti singoli e associati di cui all'articolo 2083 del Codice civile.
2. L'imprenditore che intende avviare le attività di cui all'articolo 1, comma 1, presenta la notifica ai fini della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, presso lo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE).

Art. 4
Caratteristiche dei locali

1. I requisiti edilizi dei locali aziendali o dell'abitazione destinati alle lavorazioni, trasformazioni e confezionamento dei prodotti agricoli, sono quelli previsti per gli edifici ad uso residenziale del comune in cui ha sede l'impresa, tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici.
2. I requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature sono specificati nelle direttive di attuazione di cui all'articolo 6, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di igiene e sicurezza degli alimenti ed in coerenza con gli obiettivi di flessibilità di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004.
3. La destinazione di un locale alle attività di cui al comma 1 non determina la necessità di un cambiamento di destinazione d'uso dello stesso.

Art. 5
Tipologie di locali

1. Per le lavorazioni, le trasformazioni ed il confezionamento dei prodotti aziendali può essere utilizzata la cucina di civile abitazione, purché dotata delle caratteristiche igienico-sanitarie prescritte dalle direttive di cui all'articolo 6 e purché le lavorazioni e le trasformazioni avvengano in maniera distinta e in tempi diversi dall'uso domestico del locale.
2. Per lo svolgimento delle diverse fasi di lavorazione dei prodotti aziendali può essere utilizzato un locale polivalente.
3. Le attività nei locali di cui ai commi 1 e 2 sono svolte nel rispetto della normativa comunitaria di cui all'articolo 1, comma 2, e del piano di autocontrollo.

Art. 6
Direttive di attuazione

1. La Giunta regionale, su proposta degli assessorati competenti e sentite le associazioni di categoria del comparto dell'agricoltura e del commercio maggiormente rappresentative, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana le direttive di attuazione in cui definisce, in particolare:
a) l'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 1, comma 3;
b) i requisiti dei locali di cui all'articolo 4;
c) le linee guida per la redazione del piano di autocontrollo di cui all'articolo 5;
d) i quantitativi massimi, per tipologia di prodotto, assoggettabili a lavorazioni e trasformazioni ai sensi della presente legge.
2. Le direttive di cui al comma 1 sono soggette al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.

Art. 7
Norma finanziaria

1. L'applicazione della presente legge non determina nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Data a Cagliari, addì 24 luglio 2018

Pigliaru