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Legge Regionale 24 luglio 2018, n. 27

Disposizioni per la regolarizzazione dell'occupazione di immobili regionali provenienti dal patrimonio dell'Agenzia LAORE Sardegna.
LEGGE REGIONALE 24 luglio 2018, n. 27

Disposizioni per la regolarizzazione dell'occupazione di immobili regionali provenienti dal patrimonio dell'Agenzia LAORE Sardegna.
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 35 del 26 luglio 2018

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:

Art. 1
Regolarizzazione dell'occupazione di immobili provenienti dal patrimonio dell'Agenzia LAORE Sardegna

1. La Regione è autorizzata a regolarizzare, una tantum, la posizione di coloro che occupano gli immobili provenienti dal patrimonio dell'Agenzia LAORE Sardegna ubicati in zone di riforma agraria, utilizzati a fini abitativi, con titolo scaduto o senza titolo, nei limiti e alle condizioni indicate nel presente articolo.
2. La regolarizzazione di cui al comma 1 è consentita in favore di coloro:
a) che occupano continuativamente l'immobile da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) che non hanno giudizi, pendenti o definiti, con la Regione autonoma della Sardegna o con gli enti del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche ed integrazioni, in conseguenza dell'occupazione dell'immobile;
c) per i quali ricorrono tutte le seguenti condizioni:
1) sono titolari di un reddito complessivo del nucleo familiare desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi non superiore al triplo previsto dalle vigenti norme per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
2) l'alloggio occupato risulta essere prima abitazione e l'occupante e i suoi conviventi non hanno altro alloggio adeguato nel territorio regionale;
3) sono in regola con il pagamento delle somme dovute alla Regione a titolo di risarcimento per l'occupazione dell'immobile o dei canoni dovuti all'Agenzia LAORE sino al 31 dicembre 2015, a conclusione della procedura di cui al comma 4.
3. La domanda di regolarizzazione di cui al comma 1 è presentata, a pena di decadenza, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, all'Assessorato regionale competente in materia di demanio e patrimonio, corredata della documentazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti al comma 2 e l'impegno alla corresponsione delle somme di cui al comma 2, lettera c), punto 3).
4. L'Assessorato, ricevuta la domanda, comunica agli occupanti:
a) in caso di arretrati, l'importo dovuto per l'occupazione del bene e gli eventuali canoni ancora dovuti all'Agenzia LAORE;
b) il canone di locazione successivo alla regolarizzazione di cui alla presente legge, che deve essere mensilmente versato, calcolato secondo i valori di mercato.
5. I soggetti aventi titolo, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'Assessorato di cui al comma 4, dichiarano, per iscritto in carta libera, se intendono avvalersi della facoltà loro riconosciuta allegando, in caso positivo, copia del versamento, delle somme dovute a titolo di arretrati.
6. In caso di mancato versamento delle somme dovute entro il termine assegnato, il soggetto occupante perde automaticamente ogni legittimazione ed è obbligato a lasciare libero l'immobile.
7. La regolarizzazione non è consentita per l'occupazione di immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali: A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli).
8. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano:
a) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA);
b) agli immobili ricadenti nelle aree di conservazione costiera di cui all'articolo 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007) e sui quali sussista l'interesse della Agenzia regionale Conservatoria delle coste;
c) agli immobili dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e per i quali la competente Sovrintendenza non abbia rilasciato la prescritta autorizzazione ai sensi dell'articolo 57 bis del citato Codice dei beni culturali;
d) agli immobili già compresi nelle ex colonie penali e non costituenti oggetto di assegnazione ai sensi delle leggi di riforma fondiaria;
e) alle aree ex demaniali marittime sclassificate e trasferite dallo Stato alla Regione;
f) agli immobili di particolare rilevanza economico-produttiva e turistica.

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 24 luglio 2018
Pigliaru