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Legge Regionale 2 agosto 2018, n. 28

Disposizioni per la valorizzazione della suinicoltura sarda.
LEGGE REGIONALE 2 agosto 2018, n. 28

Disposizioni per la valorizzazione della suinicoltura sarda.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 37 del 9 agosto 2018

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:

Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto

1. La Regione riconosce l'importanza del comparto suinicolo nell'economia della Sardegna e con la presente legge pone in atto un percorso di graduale rilancio delle attività ad esso collegate.
2. La Regione supporta l'azione dell'unità di progetto di cui alla legge regionale 22 dicembre 2014, n. 34 (Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana), fino alla completa eradicazione della peste suina africana (PSA) in Sardegna.
3. Gli assessorati regionali e le agenzie regionali competenti promuovono ogni azione che contribuisca al rilancio del comparto e a ripristinare la fiducia tra gli allevatori, le popolazioni interessate, le amministrazioni locali e la Regione.
4. La presente legge disciplina l'allevamento suinicolo professionale, la relativa filiera e l'allevamento familiare per autoconsumo.

Art. 2
Finalità

1. La presente legge è finalizzata a riordinare e rilanciare il settore della suinicoltura in Sardegna con azioni di sostegno e valorizzazione destinate a:
a) consolidare le buone pratiche di contrasto alla diffusione e di eradicazione della PSA e delle altre malattie diffusive;
b) razionalizzare l'allevamento suino in Sardegna distinguendo tra l'attività familiare e quella professionale;
c) regolamentare l'allevamento nelle terre pubbliche;
d) formare e aggiornare gli operatori del settore suinicolo regionale;
e) rinnovare e adeguare le fasi della filiera suinicola, dall'allevamento alla trasformazione delle carni;
f) istituire una rete permanente degli allevamenti suinicoli al fine di assicurare la tracciabilità nella filiera suina;
g) individuare e istituire i marchi di valorizzazione per i prodotti di spicco della filiera;
h) tutelare e valorizzare l'allevamento del suino di razza sarda;
i) regolamentare l'attività di macellazione e il trattamento delle carni.

Art. 3
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di:
a) PSA: peste suina africana;
b) Azienda controllata per PSA: azienda sottoposta negli ultimi dodici mesi ad almeno un controllo ufficiale da parte del servizio veterinario competente, il cui esito complessivo sia stato sfavorevole, ma conforme almeno per i parametri clinico e sierologico;
c) Azienda certificata per PSA: azienda sottoposta negli ultimi dodici mesi ad almeno un controllo ufficiale da parte del servizio veterinario competente, il cui esito sia stato favorevole per tutti i parametri considerati;
d) fasce di rischio: aree del territorio regionale classificate sulla base delle indagini epidemiologiche;
e) semibrado confinato: sistema di allevamento che prevede, oltre alla possibilità di disporre di strutture per il ricovero dei suini, il pascolo all'aria aperta in spazi confinati delimitati da recinzioni idonee a evitare il contatto con altri suidi nel rispetto delle norme di biosicurezza;
f) brado: allevamento dei suini al pascolo libero in terreni non confinati con possibilità di promiscuità con altri suini sia domestici che selvatici;
g) stabulato: allevamento dei suini in strutture chiuse che prevedono la raccolta e la gestione delle deiezioni;
h) biosicurezza: l'insieme delle norme di allevamento di cui al Piano straordinario per l'eradicazione della PSA.

Capo II
Azioni a supporto dell'attività di rilancio
Art. 4
Tipologie di allevamento

1. Gli allevamenti suinicoli presenti in Sardegna sono differenziati in funzione della finalità produttiva e della modalità di conduzione, nel rispetto delle norme per l'identificazione e la registrazione dei suini di cui al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 (Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini).
2. Nell'allevamento familiare si possono detenere fino a quattro capi suini da ingrasso e non è consentita la presenza di capi riproduttori. Nella stessa azienda agricola non è consentito più di un allevamento di tipo familiare. Tutti i capi allevati sono destinati all'autoconsumo e non sono oggetto di attività commerciale o di movimentazione verso altri allevamenti.
3. L'allevamento professionale ha come finalità produttiva la vendita di capi suini a vita o per il macello. Gli allevamenti professionali si distinguono in:
a) allevamenti a ciclo completo, in cui sono allevati sia i suini riproduttori che tutte le categorie di suini fino ai capi che raggiungono le caratteristiche scelte per la loro destinazione al macello;
b) allevamenti a ciclo aperto, in cui sono allevati suini riproduttori e sono venduti capi a vita o sono allevati suini non riproduttori provenienti da altri allevamenti.
4. Tutti gli allevamenti, sia familiari che professionali, sono condotti esclusivamente secondo le seguenti modalità:
a) stabulato;
b) semibrado confinato.
5. È vietato l'allevamento a pascolo brado.
6. A seconda della razza allevata, gli allevamenti si distinguono in:
a) allevamenti di suini di razza sarda in purezza e/o in incrocio certificato;
b) allevamenti di suini di altre razze.
7. Tutte le tipologie di allevamento di cui al presente articolo rispettano le norme sanitarie, di biosicurezza e benessere animale e sono, inoltre, soggette alle procedure di autorizzazione e registrazione previste dalla normativa vigente.

Art. 5
Allevamento semibrado confinato

1. Sono allevamenti di tipo semibrado confinato quelli in cui i suini pascolano all'aperto in spazi confinati, di superficie variabile a seconda di quanto consentito dalle fasce di rischio di cui all'articolo 7, comma 4, separati dall'esterno attraverso recinti o altri manufatti a norma e non accessibili da parte di suini esterni all'allevamento o da cinghiali selvatici. Il carico sostenibile è di 15 quintali per ettaro, con obbligo di rispetto della disciplina regionale di gestione degli effluenti zootecnici.
2. L'allevamento semibrado confinato, a seconda della titolarità dei terreni in cui è esercitato, si distingue in:
a) allevamento semibrado confinato stanziale in terre pubbliche;
b) allevamento semibrado confinato stanziale in terre private;
c) allevamento semibrado confinato stagionale e/o periodico in terre pubbliche e private.
3. Le dimensioni degli spazi confinati consentiti di cui al comma 1 possono subire variazioni in relazione all'evoluzione delle condizioni ambientali e delle fasce di rischio sanitario e sono aggiornate sulla base dello svolgimento del Piano straordinario per l'eradicazione della PSA, con possibilità di graduale incremento a seguito della diminuzione del livello di rischio.

Art. 6
Allevamento in terre pubbliche e razionalizzazione degli usi civici

1. Nelle terre pubbliche è consentito l'allevamento suinicolo esclusivamente nelle forme compatibili con il programma di eradicazione della PSA: allevamento stabulato e allevamento semibrado confinato.
2. Le aree di allevamento semibrado confinato in terre pubbliche dei suini possono essere inserite in un programma di valorizzazione in funzione della tipizzazione dei relativi prodotti di trasformazione.
3. A seguito della classificazione del territorio regionale in fasce di rischio ai sensi dell'articolo 7, comma 4, l'introduzione degli allevamenti nelle terre pubbliche è preceduta dalla valutazione delle strutture e infrastrutture che caratterizzano le aree di allevamento al fine di mettere le aziende in condizioni di operare in sicurezza e con strumenti tecnologici innovativi.
4. Le perimetrazioni degli allevamenti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), costituiscono, secondo le direttive di cui all'articolo 22, parcelle aziendali geolocalizzate e visionabili sui sistemi informativi regionali di gestione del territorio.
5. L'accesso e il carico di bestiame sono regolati sulla base di quanto stabilito all'articolo 5, comma 1; per i terreni classificati "superficie forestale" ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), la disponibilità è sottoposta alle prescrizioni del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
6. Nei terreni soggetti a uso civico è consentita l'attivazione di aree di allevamento semibrado confinato per i suini, nel rispetto del Piano di valorizzazione di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda), ove presente, o a seguito di concessione di riserva d'esercizio, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 12 del 1994.
7. I comuni possono istituire, nei terreni del proprio territorio gravati da uso civico, aree di allevamento semibrado confinato dotate delle infrastrutture necessarie a garantire la biosicurezza, da assegnarsi agli operatori interessati con procedure ad evidenza pubblica.
8. La Regione può supportare l'attività dei comuni che intendono delimitare e/o infrastrutturare aree idonee all'allevamento suinicolo.

Art. 7
Rete permanente della filiera suinicola

1. Al fine di assicurare la completa tracciabilità della filiera suina, è istituita la Rete permanente della filiera suinicola alla quale sono iscritti gli allevamenti suinicoli e gli altri soggetti della filiera.
2. Nella rete sono inseriti i seguenti dati, relativi a ciascun operatore:
a) le informazioni riportate nella Banca dati nazionale (BDN);
b) le informazioni riportate nei registri aziendali;
c) il livello di formazione dell'allevatore, macellatore e trasformatore;
d) la delimitazione e identificazione dell'azienda.
3. La Regione predispone sistemi innovativi di informazione e condivisione diretti al coinvolgimento dei soggetti iscritti nella Rete nelle attività di valorizzazione del comparto, anche con il contributo del tavolo tecnico di cui all'articolo 12, comma 3.
4. Fino alla completa eradicazione della PSA, il territorio della Sardegna è classificato in fasce di rischio sulla base delle indagini epidemiologiche effettuate dall'Osservatorio epidemiologico veterinario regionale (OEVR). Le aree sono riconosciute come idonee all'allevamento dei suini e ottengono il riconoscimento di "area indenne" quando la PSA è assente, nel perimetro definito, da almeno tre anni.
5. Previa stipula di un apposito protocollo d'intesa tra la Regione e il Ministero della salute e secondo le indicazioni in esso contenute, qualora in un'area si manifesti un focolaio di PSA, è individuato, entro dieci giorni, per le aziende certificate per PSA non sede di focolaio, un percorso viario che consenta la movimentazione del bestiame e il conferimento degli animali al macello. In caso di emergenza è prevista l'applicazione di un protocollo aziendale contenente percorsi personalizzati da utilizzare al momento della dichiarazione di emergenza e dell'individuazione della zona da sottoporre a restrizione.
6. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge tutte le aziende suinicole sono sottoposte alla verifica delle certificazioni di biosicurezza.

Art. 8
Formazione, aggiornamento, professionalizzazione addetti

1. La Regione programma la formazione degli addetti al comparto suinicolo affinché raggiungano un livello professionale in grado di garantire la qualità nelle diverse componenti della filiera suinicola: allevamento, macellazione, trasformazione e commercializzazione, e il mantenimento delle condizioni sanitarie necessarie per l'eradicazione della PSA.
2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione si avvale delle agenzie regionali e della collaborazione delle università e dei centri di ricerca operanti nell'Isola.
3. L'Assessorato regionale competente in materia, sentite le associazioni di categoria, individua le figure professionali verso cui indirizzare l'attività di formazione.
4. Gli allevatori del comparto suinicolo acquisiscono un livello di formazione adeguato alle esigenze delle attività svolte e al loro grado di complessità, certificato attraverso il conseguimento di un apposito titolo per la pratica dell'allevamento suinicolo.
5. Al fine di garantire la corretta applicazione delle norme sul benessere animale e sull'allevamento in biosicurezza è previsto un livello minimo di formazione anche per i titolari di allevamenti familiari di cui all'articolo 4, comma 2.
6. Per il rilascio del titolo di cui al comma 4 agli allevatori già in attività è sufficiente la regolarità della tenuta dell'allevamento dal punto di vista sanitario negli ultimi cinque anni, certificata dai servizi veterinari territorialmente competenti, o il possesso di specifici titoli di formazione.

Art. 9
Programmi di miglioramento e valorizzazione
del patrimonio suinicolo sardo

1. La Regione, al fine di rilanciare su nuove basi l'allevamento suinicolo in Sardegna, promuove:
a) programmi mirati al miglioramento del patrimonio suinicolo allevato in Sardegna;
b) programmi di studio e valorizzazione di soggetti derivati dall'incrocio della razza sarda con altre razze;
c) la nascita di "Centri gran parentali" per la produzione di riproduttori e la nascita di "Centri F.A." per la produzione di seme per la fecondazione artificiale;
d) l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione alla pratica della fecondazione artificiale suina e la gestione dell'elenco dei soggetti che abbiano superato i corsi con esito positivo.

Art. 10
Assistenza tecnica e consulenza

1. La Regione predispone un apposito programma di assistenza tecnica diretto agli operatori del settore e finalizzato al rilancio del comparto suinicolo.
2. Le attività di assistenza tecnica sono realizzate dalle agenzie regionali competenti e sono coordinate con le azioni di controllo sanitario svolte dai servizi veterinari delle ASL.
3. Tra le attività di cui al comma 2 sono compresi servizi di supporto e consulenza finalizzati al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 11, 12 e 13.

Capo III
Produzioni suinicole e marchi di qualità
Art. 11
Valorizzazione della filiera sarda

1. La Regione valorizza le preparazioni a base di carne di suini nati e allevati in Sardegna tipiche della tradizione regionale promuovendo la realizzazione di accordi o programmi di filiera tra i soggetti interessati, con particolare attenzione alla qualità dei prodotti, alla sostenibilità ambientale e al rispetto del benessere animale.
2. Gli accordi e i programmi di filiera incoraggiano la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.
3. La Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria e le organizzazione produttive di settore:
a) definisce gli indirizzi generali relativi alle caratteristiche degli accordi e dei programmi di filiera, con particolare riguardo ai principi di trasparenza, sicurezza alimentare e sostenibilità ambientale;
b) assume, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, iniziative dirette a promuovere l'informazione e la sensibilizzazione sul consumo dei prodotti di qualità regionali.

Art. 12
Caratterizzazione dei prodotti di qualità

1. La Regione promuove la caratterizzazione dei prodotti dell'allevamento suinicolo e la valorizzazione delle pratiche e dei processi produttivi connessi alla tutela del territorio.
2. La Regione, ai sensi delle disposizioni di cui al capo II della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agro-biodiversità, marchio collettivo e distretti), approva i disciplinari di produzione delle preparazioni a base di carne suina anche ai fini dell'accesso all'utilizzo del marchio collettivo di qualità di cui all'articolo 16 della medesima legge.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce presso l'Assessorato regionale competente in materia un apposito tavolo tecnico composto da rappresentanti degli assessorati, delle agenzie regionali e delle organizzazioni professionali agricole. La partecipazione al tavolo tecnico è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi.
4. Il tavolo tecnico coadiuva l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale nell'elaborazione delle politiche di settore e nella predisposizione di apposite strategie di intervento dirette a agevolare, assistere ed incentivare i produttori locali nell'avvio e nell'espletamento delle procedure finalizzate all'accesso al regime delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, n. 1151/2012, per le preparazioni a base di carne suina tipiche della tradizione della Sardegna, anche in riferimento ai prodotti ottenuti da suini di razza sarda e da animali ottenuti con incroci da essa derivati.
5. La Regione promuove l'individuazione e l'utilizzo di tipologie di alimentazione e di pascolo che incidano positivamente sulle caratteristiche qualitative delle produzioni ottenibili, al fine di consentire una migliore valorizzazione dei prodotti trasformati.
6. La Regione adotta orientamenti finalizzati alla produzione di carne di alta qualità per la trasformazione in prodotti tipici per l'offerta gastronomica.

Art. 13
Tutela del suinetto sardo

1. La Regione tutela e valorizza il prodotto agro-alimentare "suinetto sardo" e in particolare:
a) riconosce al "suinetto sardo" un ruolo nel processo di valorizzazione del comparto suinicolo isolano;
b) promuove l'avvio delle procedure finalizzate all'accesso al regime delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1151/2012.

Art. 14
Norme contro l'abusivismo nel settore dell'attività salumiera

1. La Giunta regionale, in accordo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e in collaborazione con gli organi preposti ai controlli, promuove lo svolgimento di azioni di contrasto al fenomeno dell'abusivismo e della concorrenza sleale nel settore dell'attività salumiera.
2. La Giunta regionale favorisce lo svolgimento di apposite campagne d'informazione relative alla produzione casalinga di salumi finalizzate alla tutela della salute pubblica.

Capo IV
Tutela e valorizzazione del suino di razza sarda
Art. 15
Tutela del suino di razza sarda

1. La Regione, nell'ambito del rilancio della suinicoltura sarda, promuove le azioni di tutela del suino di razza sarda e ne incentiva l'allevamento nell'Isola. Sono incoraggiate, in particolare, le seguenti azioni di tutela:
a) monitoraggio della razza e salvaguardia della variabilità genetica;
b) caratterizzazione e tipizzazione dei prodotti derivati da suini di razza sarda o da incroci con la stessa, con particolare riferimento ai sistemi di allevamento basati sull'uso delle risorse alimentari al pascolo;
c) costituzione di aggregazioni degli allevatori per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

Art. 16
Valorizzazione e promozione della razza sarda

1. La Regione predispone e realizza programmi di valorizzazione e promozione del suino di razza sarda al fine di incrementare il commercio delle sue carni e dei suoi derivati sul territorio nazionale ed estero attraverso una maggiore conoscenza delle caratteristiche di pregio dei prodotti, con particolare riferimento alle qualità organolettiche e alla tipicità delle lavorazioni, anche attraverso processi di tracciabilità e rintracciabilità.

Art. 17
Azioni di conservazione della razza sarda

1. La Regione sostiene l'incremento dei soggetti riproduttori di suino di razza sarda nell'ambito delle azioni di tutela dell'agrobiodiversità di cui alle direttive di attuazione del capo I della legge regionale n. 16 del 2014 e delle misure del Programma di sviluppo rurale, al fine di garantire la disponibilità di riproduttori di razza sarda in numero sufficiente per avviare la diffusione dell'allevamento e incentivare il consumo delle carni fresche o trasformate.
2. La Regione sostiene gli agricoltori custodi del suino di razza sarda.

Capo V
Macellazioni e lavorazione delle carni
Art. 18
Macellazione e trattamento carni

1. Al fine di regolamentare l'attività di macellazione dei capi suini in sintonia con le norme sanitarie vigenti in materia, negli articoli 19 e 20 si individuano diverse modalità di esecuzione a seconda della dimensione dell'attività interessata. In ogni caso, la macellazione dei suini è sempre eseguita nel pieno rispetto delle norme sanitarie e del benessere animale.
2. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 19 e 20, la macellazione è consentita esclusivamente negli impianti che abbiano ottenuto il riconoscimento comunitario di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
3. La Regione individua forme di agevolazione per il trasporto del bestiame dagli allevamenti verso i macelli autorizzati di cui agli articoli 19 e 20, comma 2.
4. Le aziende suinicole certificate per PSA che intendano trattare e trasformare in azienda le proprie produzioni sono dotate di locali idonei a effettuare le attività di preparazione, trasformazione, confezionamento e conservazione per la vendita diretta di carni, svolte in un locale polivalente artigianale posto all'interno dell'azienda; esse sono soggette alla normativa comunitaria, statale e regionale in materia di igiene dei prodotti alimentari e, in particolare, al regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, e al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari.
5. Nella valutazione dei requisiti igienico-sanitari delle attrezzature e dei locali adibiti alla preparazione, trasformazione, confezionamento e conservazione per la vendita diretta di carni, e del piano aziendale di autocontrollo, si tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti propri. Ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, le attività di cui al presente comma sono soggette a registrazione presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, previa presentazione da parte dell'impresa di una dichiarazione autocertificativa dell'avvio dell'attività allo sportello SUAPE del comune competente.

Art. 19
Macellazioni aziendali

1. Nelle aziende suinicole è consentita la macellazione di suini sino a un massimo di 30 UBE/anno, destinati esclusivamente alla vendita diretta al consumatore finale o ai processi produttivi di trasformazione di cui all'articolo 18, in impianti posti all'interno dell'azienda e di limitate dimensioni per i quali, ferma restando l'obbligatorietà del riconoscimento comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 e del rispetto di quanto previsto in materia di benessere animale dal regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, sia previsto il soddisfacimento di requisiti minimi commisurati a una produzione limitata nel rispetto del concetto di "marginalità", purché sia assicurata la presenza delle attrezzature essenziali per il contenimento degli animali e di mezzi, anche manuali, di sollevamento tali da permettere lo svolgimento delle operazioni sull'animale sospeso e in condizioni igieniche appropriate.
2. Nel rispetto del concetto di "marginalità" e al fine di promuovere e agevolare il ricorso alla macellazione in strutture autorizzate, alle aziende dotate dell'impianto di cui al comma 1 è consentito fornire il servizio di macellazione ad altre aziende suinicole, che ne possono usufruire nei limiti di macellazione dello stesso e, nel caso del trasporto dei propri animali per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97.
3. Le macellazioni di cui al presente articolo sono effettuate in locali destinati esclusivamente a tale attività e le cui caratteristiche sono definite nelle direttive di cui all'articolo 22

Art. 20
Macellazione per consumo domestico privato

1. Presso gli allevamenti suinicoli è consentita la macellazione per consumo domestico privato secondo le modalità di cui alle direttive dell'articolo 22.
2. La macellazione per autoconsumo effettuata presso macelli riconosciuti, sia pubblici che privati, è esentata dal pagamento delle somme dovute relative ai diritti sanitari.
Art. 21
"Persona formata" per la macellazione e il trattamento carni
1. Al fine di disporre nel territorio di servizi adeguati di macellazione e trattamento delle carni, può farsi ricorso all'opera di personale appositamente formato ("maistru de petza") per condurre le fasi della macellazione a domicilio dei suini.
2. La Regione organizza appositi corsi di formazione in materia di macellazione domestica.
3. I corsi di formazione sono dedicati prevalentemente agli addetti agli allevamenti familiari e agli imprenditori del comparto, nell'ambito delle attività di formazione di cui all'articolo 8.
4. Presso l'assessorato competente o la struttura regionale delegata è tenuto l'elenco dei soggetti che abbiano superato con esito positivo i corsi di cui al comma 2.

Capo VI
Disposizioni finali
Art. 22
Direttive di attuazione

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta degli assessorati regionali competenti, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce:
a) le caratteristiche tecniche dei recinti o altri manufatti di cui all'articolo 5;
b) le modalità di istituzione e gestione della Rete permanente della filiera suinicola di cui all'articolo 7;
c) le modalità di stesura dei protocolli aziendali per affrontare le situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, comma 5;
d) il programma e le modalità di verifica delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 6;
e) le tipologie dei corsi di formazione, le modalità e i tempi di attuazione delle azioni di cui all'articolo 8;
f) le modalità di attuazione dei programmi di valorizzazione di cui all'articolo 9;
g) le linee guida per la stesura del Programma di assistenza tecnica finalizzato al rilancio del comparto di cui all'articolo 10;
h) gli indirizzi generali relativi alle caratteristiche degli accordi e dei programmi di filiera di cui all'articolo 11;
i) le modalità di attuazione delle azioni di conservazione e diffusione del suino di razza sarda di cui all'articolo 17;
j) i requisiti di idoneità dei locali polivalenti per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 18 e 19;
k) le indicazioni per lo svolgimento della macellazione in allevamento per consumo domestico privato di cui all'articolo 20;
l) le competenze dei soggetti formati ai sensi dell'articolo 21.

Art. 23
Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2018 e di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 da ripartire, per ciascun anno, secondo le seguenti finalità:
a) euro 130.000 per l'anno 2018 per le finalità di cui all'articolo 6 (missione 16 - programma 01 - titolo 2); per gli anni successivi al 2018 agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati;
b) euro 100.000 per l'anno 2018 e euro 110.000 per gli anni 2019 e 2020 per le finalità di cui agli articoli 7, 8, 9, comma 1, lettere a), b) e d) e 11, comma 1 (missione 16 - programma 01 - titolo 1);
c) euro 20.000 per l'anno 2018 ed euro 490.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per le finalità di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), (missione 16 - programma 01 - titolo 2).
2. Agli oneri previsti per l'attuazione della presente legge si fa fronte, rispettivamente:
a) quanto a complessivi euro 250.000 per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione per lo stesso anno, per euro 150.000 dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 28 ottobre 2016, n. 25 (Istituzione dell'Agenzia sarda delle entrate (ASE)), (missione 01 - programma 04 - titolo 1, capitolo SC08.6790) e per euro 100.000 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, tabella A, della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018), (missione 13 - programma 07 - titolo 1 - capitolo SC05.6050);
b) quanto a complessivi euro 600.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 mediante corrispondente riduzione per gli stessi anni, per euro 400.000 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), (missione 16 - programma 01 - titolo 2 - capitoli SC06.1027 e SC06.1030), per euro 200.000 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017), (missione 16 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC06.1059).
3. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni di bilancio di cui alla tabella A.
4. La Regione attua gli ulteriori interventi previsti dalla presente legge senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito dell'Amministrazione regionale e delle agenzie regionali agricole

Art. 24
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 2 agosto 2018
Pigliaru