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Legge regionale 18 dicembre 2006, n. 20

Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi.
LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2006, n. 20
Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 42 del 23 dicembre 2006

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Capo I
Figure professionali turistiche di accompagnamento

Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge disciplina la materia delle professioni turistiche di accompagnamento nel rispetto delle norme costituzionali e comunitarie, nonché sulla base dei principi di cui alla Legge 29 marzo 2001, n. 135, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002.
2. La presente legge ha l’obiettivo di razionalizzare l’esercizio delle professioni turistiche in Sardegna intervenendo sulla definizione, sulla declaratoria delle funzioni, sull’accesso e sui requisiti abilitativi.
3. L’esercizio delle attività finalizzate all’offerta turistica, non esplicitamente definite e disciplinate nella presente legge, è considerato libero.

Art. 2
Individuazione delle figure professionali di accompagnamento
1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce e tutela le seguenti attività professionali di accompagnamento:
a) la guida turistica;
b) la guida ambientale-escursionistica;
c) la guida turistica sportiva.

Art. 3
Direttore tecnico di agenzie di viaggio e turismo
1. È direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo chi per professione dirige ed organizza l’attività di agenzie di viaggio e turismo e di succursali e filiali delle stesse.
2. Per l’esercizio dell’attività di direttore tecnico di agenzie di viaggio e turismo è necessaria l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 6.
3. L’iscrizione nel registro è riservata a coloro che possiedono i seguenti requisiti minimi: laurea triennale in scienze giuridiche, economiche, politiche o turistiche, più sei mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato secondo l’articolo 7.
4. I titolari di diploma di scuola media superiore con almeno un anno, anche non continuativo, di comprovata esperienza nel settore turistico, possono essere iscritti nel registro dei direttori tecnici previo superamento di un esame che viene bandito ogni due anni con decreto dell’Assessore regionale competente per materia.

Art. 4
Declaratoria di funzioni delle figure professionali
1. Le funzioni di ciascuna figura professionale di cui all’articolo 2 sono le seguenti:
a) è guida turistica chi per professione illustra, con competenza a carattere regionale, nel corso di visite guidate in accompagnamento di persone singole o gruppi di persone, opere d’arte, gallerie, musei, mostre, monumenti, scavi archeologici, complessi architettonici, urbanistici, città ed insediamenti umani, beni demo-etno-antropologici e quant’altro sia testimonianza di una civiltà, evidenziandone le caratteristiche artistiche, storiche e monumentali;
b) è guida ambientale-escursionistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone in ambienti terrestri o acquatici, compresi parchi ed aree protette, illustrandone le peculiarità paesaggistiche, naturalistiche, faunistiche, botaniche e geologiche;
c) è guida turistica sportiva chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone in attività turistico-sportive per le quali è richiesta la conoscenza e l’utilizzo di particolari tecniche secondo le direttive, le linee guida e le tabelle di specializzazione adottate con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia; appartengono alla categoria di guida turistica sportiva le guide subacquee e gli istruttori subacquei di cui alla legge regionale 26 febbraio 1999, n. 9 (Norme per la disciplina dell’attività degli operatori del turismo subacqueo).

Art. 5
Requisiti abilitativi per l’accesso alla professione
1. Le professioni turistiche di cui all’articolo 2 possono essere esercitate mediante iscrizione nel registro professionale di cui all’articolo 6.
2. L’iscrizione a ciascun registro delle professioni turistiche è consentita a chi possiede i seguenti requisiti abilitativi minimi:
a) per guida turistica: laurea almeno triennale in discipline afferenti alle materie turistiche, umanistiche e storico-artistiche ed architettoniche, più tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato in Sardegna, avente ad oggetto attività connesse al patrimonio storico-archeologico-monumentale della Sardegna; i titolari di diploma di scuola media superiore con almeno un anno, anche non continuativo, di comprovata esperienza nel settore, possono esser iscritti nel registro delle guide turistiche previo superamento di un esame bandito ogni due anni con decreto dell’Assessore regionale competente per materia;
b) per guida ambientale-escursionistica:
- laurea triennale in discipline afferenti alle materie biologiche e naturali, ambientali, geologiche, agrarie e forestali, più titoli rilasciati da organismi riconosciuti che attestino la frequenza di corsi sulle attività tecniche connesse all’escursionismo ambientale, secondo le direttive e le linee guida stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia, più tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo, secondo le modalità di cui all’articolo 7;
- oppure titoli rilasciati da organismi riconosciuti che attestino la frequenza di corsi sulle attività tecniche connesse all’escursionismo ambientale, secondo le direttive e le linee guida stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia, più tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo, secondo le modalità di cui all’articolo 7, previo superamento di un esame bandito ogni due anni con decreto dell’Assessore regionale competente per materia;
c) per guida turistica sportiva: titoli rilasciati da organismi riconosciuti ed individuati nelle direttive e linee guida stabilite con successiva deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia, più tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato, secondo le modalità previste nell’articolo 7, per ciascuna delle specialità per le quali si richiede l’iscrizione.
3. Costituiscono titoli validi, oltre ai requisiti di cui al comma 2, anche i titoli equipollenti il cui elenco è aggiornato periodicamente con deliberazione della Giunta regionale.

Capo II
Registro delle professioni turistiche.
Disciplina transitoria


Art. 6
Registro degli esercenti professioni turistiche e segreteria
1. I registri degli esercenti le professioni turistiche di accompagnamento e dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo sono tenuti dalla Regione alla quale vengono comunicati i dati di cui al comma 2.
2. Presso ciascuna provincia è istituita la segreteria dei registri che ha il compito di verificare il possesso dei titoli previsti dalla presente legge e la relativa documentazione e di trasmettere l’esito dell’istruttoria all’interessato e alla Regione per i successivi adempimenti.
3. Gli iscritti agli albi professionali di cui al previdente regime sono iscritti d’ufficio nel corrispondente registro.
4. Alla segreteria dei registri sono affidati i compiti di cui agli articoli 7 e 8, nonché i compiti di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 9 del 1999.
5. I registri relativi alla professione di guida turistica sportiva e di guida ambientale-escursionistica devono indicare le specifiche aree tematiche di competenza in conformità alle direttive stabilite con successiva deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia.
6. Per l’iscrizione al registro, oltre ai requisiti di cui agli articoli 3 e 5, le segreterie dei registri devono verificare che ciascun richiedente l’iscrizione possegga i seguenti requisiti soggettivi minimi:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro paese membro dell’Unione europea (sono equiparati i cittadini extracomunitari in regola con le leggi dello Stato);
c) godimento dei diritti civili;
d) idoneità psico-fisica all’esercizio della professione.
7. Coloro che esercitano la professione di guida turistica abilitati all’esercizio presso altre regioni o altri paesi membri dell’Unione europea, al fine dell’iscrizione nei registri della Sardegna devono dimostrare di conoscere le peculiarità storiche, archeologiche, monumentali, museali e naturalistiche della Sardegna, superando un esame integrativo da bandirsi con cadenza biennale.
8. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire una disciplina omogenea a livello regionale degli esami di cui al comma 7, l’Assessore regionale competente per materia, con proprio decreto, stabilisce le materie, le prove d’esame e la composizione delle commissioni.
9. La Regione riceve, esamina e decide i ricorsi in materia di iscrizione ai registri delle professioni turistiche di accompagnamento e dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo presentati entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento amministrativo regionale.
10. L’iscrizione nel registro regionale ha valenza triennale per la guida turistica e per la guida ambientale-escursionistica e annuale per la guida turistica sportiva. La richiesta di rinnovo dell’iscrizione deve essere presentata alle segreterie dei registri entro e non oltre sessanta giorni antecedenti le scadenze sopradette, pena la sospensione o la cancellazione d’ufficio dal registro medesimo. Ai fini del rinnovo è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di permanenza dei requisiti abilitativi ed il certificato di idoneità psico-fisica, in corso di validità, di cui alla lettera d) del comma 6.

Art. 7
Tirocinio operativo certificato
1. Per tirocinio operativo certificato si intende un periodo di formazione intensivo in affiancamento presso associazioni, enti o società pubbliche o private che erogano servizi turistici e/o culturali o presso una figura professionale turistica già abilitata ed iscritta in apposito registro; in particolare:
a) per la professione di guida turistica e di guida ambientale-escursionistica, la certificazione di tirocinio deve essere rilasciata da associazioni, enti o società pubbliche o private che erogano servizi turistici e/o culturali o da guide professioniste abilitate ed iscritte nei registri e deve attestare la pratica dell’attività di guida per il periodo indicato rispettivamente dalle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 5, nonché almeno dieci prestazioni di guida in affiancamento alla guida professionista;
b) per guida turistica sportiva la certificazione di tirocinio deve essere rilasciata, per ciascuna delle specialità individuate con deliberazione della Giunta regionale, di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 5, da un istruttore abilitato ed iscritto nel registro e deve attestare la pratica dell’attività di istruzione per ciascuna disciplina per il periodo indicato dalla medesima lettera c) in affiancamento all’istruttore professionista;
c) per il direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo di cui all’articolo 3 la certificazione di tirocinio deve essere rilasciata dal rappresentante legale di un’agenzia di viaggio e turismo o da un direttore tecnico di agenzia di viaggio abilitato ed iscritto nel registro e deve attestare la frequentazione della struttura operativa e la pratica dell’attività di direzione tecnica per il periodo indicato dal comma 3 dell’articolo 3 in affiancamento al rappresentante legale o al direttore dell’agenzia.

Art. 8
Disciplina transitoria dell’accesso alla professione
1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto nei registri di cui all’articolo 6 tutti coloro i quali operano professionalmente e regolarmente nel settore del turismo con specializzazioni per le quali non era istituito l’albo sotto la previdente disciplina, ovvero per le quali, pur esistendo l’albo, non si era regolarmente provveduto ad effettuare gli esami di abilitazione per l’accesso, che possano documentare esperienza di almeno tre anni anche in modo non esclusivo e continuativo di esercizio regolare e professionale nello specifico settore e ne facciano domanda entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge presso la competente segreteria. Entro gli stessi termini, ai fini dell’iscrizione di diritto nei registri di cui all’articolo 6, possono fare domanda coloro che hanno frequentato corsi di almeno 600 ore, comprensivi di stage formativi con esame finale di qualifica, riconosciuti dalla Regione Autonoma della Sardegna e/o dal Ministero della pubblica istruzione e/o dall’Unione europea nel settore ambientale.
2. La segreteria dei registri, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, comunica l’esito dell’istruttoria alla Regione ai fini dell’iscrizione al registro del professionista. Alla verifica dei requisiti, alla successiva iscrizione o al diniego della stessa deve procedersi entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Fra i requisiti necessari per la documentazione dell’esperienza professionale rilevano, fra gli altri, contratti di lavoro con specificazione di mansioni, possesso di partita IVA, lettere di incarico, fatture, dichiarazioni dei redditi, ricevute di pagamento di imposte e di versamento di oneri previdenziali connessi e compatibili con l’attività professionale turistica, atti amministrativi e in genere documenti dai quali si desuma incontrovertibilmente l’esercizio per almeno tre anni delle attività professionali turistiche per le quali si richiede l’iscrizione.
3. In sede di prima applicazione della presente legge ed entro centottanta giorni dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 dell’articolo 9, la Regione indice una sessione straordinaria di esami per ciascuna delle categorie professionali previste per coloro i quali, pur non in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 5, abbiano almeno un anno, anche non continuativo, di comprovata esperienza nel settore.
4. Il superamento dell’esame di abilitazione attribuisce il diritto ad iscriversi ai registri professionali di cui agli articoli precedenti.

Capo III
Esami e aggiornamento professionale

Art. 9
Prove d’esame e valutazione di idoneità
1. È affidato alla Regione l’espletamento delle prove d’esame di cui agli articoli 3 e 5, nonché di quelle previste nel regime transitorio di cui al comma 3 dell’articolo 8.
2. Con decreto dell’Assessore regionale competente per materia, emanato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate per ciascuna professione turistica le modalità attuative dell’esame.

Art. 10
Aggiornamento professionale e formazione continua
1. I professionisti di cui agli articoli precedenti sono tenuti a frequentare periodicamente corsi di aggiornamento e perfezionamento inerenti l’attività professionale turistica esercitata.
2. La Regione, sentite le province, con apposito decreto dell’Assessore regionale competente in materia di turismo, disciplina le modalità di certificazione dell’attività di formazione di cui al comma 1.
3. In caso di inadempienza degli obblighi previsti dal comma 1, la Regione può disporre la sospensione dall’iscrizione al registro da uno a sei mesi; in caso di reiterata sospensione può disporre la cancellazione dal registro professionale.

Art. 11
Esercizio abusivo di professioni turistiche di accompagnamento.
Sanzioni

1. L’esercizio delle professioni turistiche, di cui agli articoli 2 e 3, in mancanza dell’iscrizione nell’apposito registro professionale di cui agli articoli precedenti è da ritenersi abusivo e quindi vietato.
2. L’esercizio abusivo è punito con sanzioni pecuniarie dell’importo da euro 520 a euro 3.200.
3. Le sanzioni amministrative sono irrogate dai comuni e comunicate alle segreterie dei registri. L’entità delle sanzioni amministrative deve essere rapportata alla gravità delle violazioni e alla reiterazione delle stesse.
4. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1 sono introitati dal comune.

Art. 12
Vigilanza
1. Ai fini dell’esercizio delle attività di vigilanza attribuite ai comuni ai sensi della lettera a) del comma 3 dell’articolo 31 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), l’Assessore regionale competente per materia emana, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, linee di indirizzo delle attività di vigilanza omogenee a livello regionale.

Capo IV
Abrogazioni - Norma finanziaria

Art. 13
Abrogazioni
1. Sono abrogati la legge regionale 15 luglio 1988, n. 26 (Disciplina delle attività di interesse turistico), gli articoli 8, 13, 14 e 15 della legge regionale 13 luglio 1988, n. 13 (Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo), nonché i commi 7 e 10 dell’articolo 7 e gli articoli 9 e 10 della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 9 (Norme per la disciplina dell’attività degli operatori del turismo subacqueo).

Art. 14
Modifiche alla legge regionale n. 9 del 1999
1. L’espressione “elenco regionale” contenuta negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituita da “registro regionale”.
2. Le espressioni “Assessorato regionale del turismo” e “Assessorato regionale competente in materia di turismo” contenute nel comma 3 dell’articolo 5 e nel comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 9 del 1999 sono sostituite da “segreterie dei registri istituite presso le province”.

Art. 15
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutati in euro 130.000 per l’anno 2006 e successivi; nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2006-2008 sono introdotte le seguenti variazioni:
Spesa
In diminuzione
03 - Programmazione
UPB S03.006
Fondo speciale nuovi oneri legislativi di parte corrente
2006 euro 130.000
2007 euro 130.000
2008 euro 130.000
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 5) della tabella A), allegata alla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (finanziaria 2006)

In aumento
04 - Enti Locali
UPB S04.019
Trasferimenti enti locali di parte corrente
2006 euro 50.000
2007 euro 50.000
2008 euro 50.000
07 - Turismo
UPB S07.020
Promozione e propaganda turistica
2006 euro 80.000
2007 euro 80.000
2008 euro 80.000
2. Le spese per l’attuazione della presente legge gravano sulle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 e su quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

Art. 16
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 18 dicembre 2006

Soru