Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 19 novembre 2018, n.43

Norme in materia di inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS.
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n..52 - parte I e II del 22 novembre 2018
Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:

Art. 1
Modifiche all'articolo 48 della legge regionale n. 8 del 2016 (Personale dell'Agenzia)

1. L'alinea del comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna) è sostituito dal seguente: "2. Fino alla data di adozione della disciplina contrattuale di cui all'articolo 48 bis i dipendenti dell'Agenzia costituiscono un comparto di contrattazione distinto dal comparto del personale dell'Amministrazione regionale e degli altri enti regionali e, fino alla stessa data, ad essi continua ad applicarsi:".

Art. 2
Modifiche all'articolo 48 della legge regionale n. 8 del 2016 (Nuovo inquadramento contrattuale)

1. Dopo l'articolo 48 della legge regionale n. 8 del 2016 è inserito il seguente:
"Art. 48 bis (Nuovo inquadramento contrattuale)
1. Nel rispetto di quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 48 i dipendenti dell'Agenzia in servizio, assunti a tempo indeterminato, sono inseriti nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale dalla data di adozione di una compiuta disciplina contrattuale coerente con le attività e con le tipologie lavorative del personale medesimo e, dalla medesima data, ad essi si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).
2. Dalla data di adozione della disciplina contrattuale di cui al comma 1, il personale dirigente dell'Agenzia fa parte della autonoma e separata area di contrattazione, all'interno del comparto di contrattazione collettiva regionale, di cui al comma 4 dell'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998.
3. La contrattazione di cui al comma 1 deve essere avviata entro il 31 dicembre 2018. 4. Fino all'adozione della disciplina contrattuale di cui ai commi 1 e 2 anche ai dipendenti dell'Agenzia assunti a tempo indeterminato e ai dirigenti, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 48.".

Art. 3
Modifiche all'articolo 49 della legge regionale n. 8
del 2016 (Assunzioni)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale n. 8 del 2016 è inserito il seguente: "1 bis. Ai dipendenti dell'Agenzia assunti a tempo indeterminato secondo le modalità di cui al comma 1, si applica l'articolo 48 bis.".

Art. 4
Modifica dell'articolo 58 della legge regionale n. 31
del 1998 (Contratti collettivi)

1. Al comma 3 dell'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998 dopo le parole "vigilanza ambientale" sono aggiunte le parole "e per il personale dell'Agenzia FoReSTAS assunto a tempo indeterminato,".
2. La modifica di cui al comma 1 entra in vigore dalla data di adozione della nuova disciplina contrattuale di cui all'articolo 2.

Art. 5
Rapporto di lavoro a tempo determinato

1. Per il personale dipendente assunto a tempo determinato il transito nel nuovo inquadramento contrattuale avviene a seguito della definizione del processo di stabilizzazione secondo le modalità di cui al comma 2.
2. Al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale stagionale, l'Agenzia FoReSTAS è autorizzata a procedere alla progressiva estensione del periodo annuale di lavoro dei dipendenti con rapporto semestrale, fino alla completa stabilizzazione, nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente. La Regione attua gli interventi di cui al presente comma nei limiti delle risorse stanziate annualmente in bilancio (missione 09 - programma 02).
3. L'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione) è abrogato.
4. Fino alla data del nuovo inquadramento 22-11-2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Parte I e II - N. 52 6 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 48 della legge regionale n. 8 del 2016.

Art. 6
Norma finanziaria

1. A decorrere dall'anno 2019, una quota pari a euro 9.349.000 annui delle risorse trasferite all'Agenzia regionale FoReSTAS ai sensi della legge regionale n. 8 del 2016 è destinata a far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 (missione 09 - programma 02 - titolo 1).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 19 novembre 2018
Pigliaru