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Legge Regionale 20 dicembre 2018, n. 47

Attuazione dell'articolo 2, comma 40, della legge regionale n. 3 del 2009 e provvedimenti per garantire il servizio di assistenza zootecnica alle imprese.
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n.58 - Parte I e II del 27 dicembre 2018
Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:

Art. 1
Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2006 e disposizioni in materia di assistenza tecnica

1. Nel comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura) le parole "e zootecnici" sono soppresse.
2. L'Agenzia LAORE, per garantire la continuità della sicurezza e della qualità delle produzioni alimentari, della salvaguardia dell'ambiente e della sanità animale e la condizionalità degli obiettivi delle politiche agricole comunitarie, nazionali e regionali, è autorizzata ad erogare direttamente l'assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici di cui all'articolo 15, lettera a), della legge regionale n. 13 del 2006, e svolge le corrispondenti funzioni mediante l'attuazione dell'articolo 2, comma 40, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), nei limiti di spesa previsti dalla medesima norma.
3. L'Agenzia LAORE, in aggiunta alle assunzioni di cui al comma 2, è autorizzata a bandire procedure concorsuali per l'assunzione di personale in possesso di comprovata esperienza per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, nei limiti della spesa autorizzata dall'articolo 2, comma 40, della legge regionale n. 3 del 2009, al netto delle risorse già utilizzate per l'attuazione del comma 2. Nella valutazione dei titoli specifici sono attribuiti punteggi per l'attività di assistenza tecnica alle aziende zootecniche svolta nell'attuazione di programmi finanziati dalla Regione ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 13 del 2006.
4. Il contingente di personale di cui ai commi 2 e 3 non può superare quello assunto a tempo indeterminato dall'Associazione regionale degli allevatori della Sardegna per l'erogazione delle medesime funzioni al 31 dicembre 2017.
5. Per l'attuazione dei commi 2 e 3, la capacità assunzionale dell'Agenzia LAORE è conseguentemente quantificata in misura non superiore al costo per il personale a tempo indeterminato sostenuto dall'Associazione regionale degli allevatori della Sardegna al 31 dicembre 2017 per l'erogazione delle funzioni di cui al comma 2.
6. A partire dal 2019 il contributo annuo per le spese di funzionamento dell'Agenzia LAORE Sardegna è incrementato dell'importo di euro 11.600.000 per sopperire al conseguente incremento della spesa per il personale destinato alle attività di assistenza tecnica cui ai commi 2 e 3, e conseguentemente cessa il sostenimento del costo per le attività dell'Associazione regionale allevatori (ARAS) con l'erogazione del relativo contributo, fatte salve le situazioni pregresse.
7. La spesa per l'attuazione dei commi 2 e 3 non può comunque superare annualmente il costo sostenuto dalla Regione al 31 dicembre 2017 per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2.
8. La spesa di cui al comma 6 trova copertura nel capitolo SC06.1036 senza incrementi di spesa per la Regione.

Art. 2
Norma transitoria

Fino alla completa attuazione dell'articolo 1, l'Agenzia LAORE Sardegna continua a prestare le attività di assistenza tecnica in zootecnia secondo quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 4 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell’agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura).

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 20 dicembre 2018

Pigliaru