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Legge Regionale 11 gennaio 2019, n. 2

Disposizioni in materia di disturbo da gioco d'azzardo.
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n.4 – Parte I e II del 17 gennaio del 2018


Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:

Capo I
Finalità e definizioni
Art. 1
Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna, con la presente legge, detta disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al "Disturbo da gioco d'azzardo" al fine di: a) prevenire e contrastare la diffusione di dipendenze patologiche legate al gioco d'azzardo; b) accrescere la consapevolezza del rischio correlato al gioco, ancorché lecito, e salvaguardare le fasce più deboli della popolazione; c) contenere e ridurre gli effetti negativi connessi alla pratica del gioco d'azzardo lecito sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sul governo del territorio. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) gioco lecito: il gioco autorizzato e legale praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modifiche ed integrazioni, e mediante altre forme di gioco d'azzardo lecito previste dalla normativa vigente; b) gioco d'azzardo patologico o disturbo da gioco d'azzardo (GAP): la patologia riconosciuta a livello internazionale dall'Organizzazione mondiale della sanità che riguarda un disturbo del comportamento che rientra nella categoria diagnostica dei disturbi del controllo degli impulsi e ha una forte attinenza con la tossicodipendenza e, come questa, è inquadrato nella categoria delle cosiddette "dipendenze comportamentali"; c) sala da gioco: un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti o comunque accessibili apparecchiature per il gioco lecito previste dalla normativa vigente.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) gioco lecito: il gioco autorizzato e legale praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modifiche ed integrazioni, e mediante altre forme di gioco d'azzardo lecito previste dalla normativa vigente;
b) gioco d'azzardo patologico o disturbo da gioco d'azzardo (GAP): la patologia riconosciuta a livello internazionale dall'Organizzazione mondiale della sanità che riguarda un disturbo del comportamento che rientra nella categoria diagnostica dei disturbi del controllo degli impulsi e ha una forte attinenza con la tossicodipendenza e, come questa, è inquadrato nella categoria delle cosiddette "dipendenze comportamentali";
c) sala da gioco: un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti o comunque accessibili apparecchiature per il gioco lecito previste dalla normativa vigente.

Capo II
Competenze della Regione
Art. 3
Piano regionale del gioco d'azzardo patologico

1. La Regione, al fine di contrastare i fattori di rischio legati ai comportamenti di gioco e di limitare i rischi e i danni alla salute correlati al gioco d'azzardo, in particolare nei soggetti più vulnerabili, si dota del Piano regionale del gioco d'azzardo patologico.
2. Il Piano è deliberato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di sanità, previo parere della competente Commissione consiliare; il Piano è rivisto ed implementato ogni due anni.
3. Il Piano regionale del gioco d'azzardo patologico contiene le attività che interessano l'intero contesto regionale in ordine alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e al sostegno psicologico dei soggetti problematici o patologici e dei loro familiari, e le azioni sia di carattere regionale sia di carattere territoriale da porre in essere per l'attuazione dello stesso.
4. Il Piano riporta le azioni finanziate con le risorse assegnate alla Regione dal Fondo nazionale per il gioco d'azzardo patologico istituito presso il Ministero della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), le azioni finanziate utilizzando risorse del Fondo sanitario regionale e quelle finanziate con eventuali altre risorse regionali.
5. In sede di prima applicazione si tiene conto del "Piano regionale 2017 del gioco d'azzardo patologico " già approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione e con il quale è stato programmato l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per il gioco d'azzardo patologico assegnate alla Regione con decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2016.

Art. 4
Osservatorio regionale del disturbo da gioco d'azzardo

1. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di sanità, che ne assicura il supporto tecnico, opera l'Osservatorio regionale del disturbo da gioco d'azzardo, le cui funzioni sono ricomprese nell'Osservatorio epidemiologico regionale per le dipendenze patologiche. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i dati da rilevare e gli specifici fenomeni da monitorare.
2..L'Osservatorio regionale del disturbo da gioco d'azzardo monitora il fenomeno del GAP in ambito regionale e svolge le funzioni di cabina di regia e monitoraggio per la verifica dello stato di attuazione del Piano regionale del gioco d'azzardo patologico.

Art. 5
Campagne di informazione e sensibilizzazione

1. La Regione, avvalendosi dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 4 e raccordandosi con soggetti pubblici istituzionali, privati e del terzo settore, operanti a livello nazionale, regionale e locale, promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi legati al gioco d'azzardo.
2. Nel predisporre le campagne previste dal comma 1 la Regione presta particolare attenzione ai minori e ai soggetti socialmente ed economicamente più deboli.

Art. 6
Istituzione della "Giornata regionale contro il disturbo da gioco d'azzardo"

1. La Regione istituisce la "Giornata regionale contro il disturbo da gioco d'azzardo" quale occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica regionale sui rischi correlati al gioco.
2. La data della giornata e il programma di iniziative ad essa correlate sono definiti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale adottata previo parere della competente Commissione consiliare.

Art. 7
Contributi e patrocinio

1. La Regione, per rafforzare gli interventi previsti dal Piano regionale del gioco d'azzardo patologico, può concedere il proprio patrocinio gratuito o accompagnato dall'erogazione di un contributo per le iniziative culturali, ricreative, sociali e sportive che favoriscano la sensibilizzazione verso l'utilizzo responsabile del denaro e il contrasto al gioco d'azzardo.
2. La Regione, in coerenza con i principi della presente legge, non concede il proprio patrocinio per le iniziative culturali, ricreative, sociali e sportive che contengono e pubblicizzano attività che, benché lecite, favoriscono o inducono alla dipendenza da gioco d'azzardo.

Art. 8
Istituzione del Fondo regionale GAP

1. È istituito il Fondo regionale GAP per i comuni al fine di integrare le risorse che i comuni incamerano con i proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, comma 4.
2. In sede di approvazione annuale della legge di bilancio della Regione sono determinate le somme da destinare al finanziamento del Fondo di cui al comma 1.

Art. 9
Logo "No Slot - Regione Sardegna"

1. È istituito il logo regionale "No Slot - Regione Sardegna", di seguito denominato logo.
2. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le caratteristiche ideografiche del logo ed approva il manuale di utilizzo che individua i criteri e le procedure per la concessione in uso e i casi di sospensione, decadenza e revoca della concessione dello stesso.
3. Il logo è rilasciato dal comune competente per territorio agli esercenti di pubblici esercizi, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare o di rimuovere apparecchiature per il gioco d'azzardo.

Art. 10
Limitazioni della pubblicità

1. La Regione, al fine di rendere più incisiva la propria azione nella lotta al disturbo del gioco d'azzardo, promuove la stipula di accordi e protocolli d'intesa con il sistema delle autonomie locali al fine di vietare la vendita e la concessone di spazi pubblicitari che promuovano il gioco d'azzardo lecito.
2. La Regione promuove, inoltre, per la medesima finalità, la stipula di accordi e protocolli d'intesa con gli enti del servizio pubblico regionale e locale di trasporto al fine di vietare la concessione di spazi pubblicitari sui mezzi di trasporto che promuovano il gioco d'azzardo lecito.

Art. 11
Relazione annuale della Giunta regionale al Consiglio regionale

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta in materia di disturbo da gioco d'azzardo nel corso dell'anno precedente.

Capo III
Competenze dei comuni
Art. 12
Autorizzazione all'esercizio

1. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931, e successive modifiche ed integrazioni, e ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in danaro, sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalla normativa vigente.
2. È vietata l'apertura di sale da gioco, sia tradizionali sia Video lottery terminal (VLT), e di spazi per il gioco, sia la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931, in locali che si trovino ad una distanza determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di 500 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.
3. Per nuova installazione, ai fini della presente legge, si intende il collegamento degli apparecchi di cui al comma 2 alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva all'entrata in vigore della presente legge. Sono inoltre equiparati alla nuova installazione: a) la stipula di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere; b) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi. È ammessa, nel corso di validità del contratto degli apparecchi già installati, la loro sostituzione ed il trasferimento ad altro esercizio.
4. Sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 è indicata e chiaramente leggibile: a) la data di collegamento alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; b) la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi.
5. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina le distanze di cui al comma 2, tenendo conto della densità demografica dei comuni.
6. I comuni, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del tessuto urbano, anche al fine di evitare l'ulteriore degrado delle proprie aree periferiche, possono chiedere una deroga motivata per il proprio territorio di competenza rispetto alle distanze determinate dalla Giunta regionale.
7. Gli esercizi con autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle nuove disposizioni relative alle distanze minime dai luoghi sensibili entro il termine massimo di cinque anni.
8. Gli esercizi di cui al comma 7 predispongono, entro tre mesi dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2, un piano di intervento aziendale in grado di documentare il rischio GAP all'interno del proprio locale. Sono inoltre tenuti ad implementare il raccordo con le strutture di intervento socio-sanitario del proprio territorio, qualora si manifestino negli utenti quelle precise condizioni di criticità riconducibili ai disturbi da gioco d'azzardo.

Art. 13
Agevolazioni e limitazioni in capo ai comuni

1. I comuni, nel rispetto della normativa statale e degli strumenti di pianificazione regionale, tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica, possono individuare negli strumenti di pianificazione urbanistica e nei regolamenti comunali altri luoghi sensibili cui applicare le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2.
2. I comuni, inoltre, possono prevedere per i titolari di esercizi che rimuovono o che rinunciano all'istallazione di apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, agevolazioni, perenni o una tantum, sui tributi comunali (Imu, Tasi, Cosap e altri eventuali), secondo criteri e modalità da determinare con appositi regolamenti comunali.

Art. 14
Disciplina degli orari

1. Il sindaco, per esigenze di tutela della salute pubblica e della circolazione stradale, come pure ai fini del contrasto del fenomeno del gioco d'azzardo patologico, disciplina e dispone eventuali riduzioni degli orari di apertura delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano state installate apparecchiature per il gioco.

Art. 15
Sanzioni amministrative

1. Il comune, tramite la polizia locale, effettua i controlli dei locali in cui è esercitato il gioco e riscuote le sanzioni amministrative previste dalla presente legge.
2. La mancata segnalazione su ogni apparecchio della data di collegamento alla rete telematica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e della data di scadenza del contratto è punita con una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1.000. La sanzione si applica anche nell'ipotesi in cui sia stata indicata una data non veritiera.
3. L'apertura di locali da destinare a sala da gioco o l'installazione nei locali di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in violazione delle distanze determinate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, è punito con una sanzione amministrativa da euro 2.500 a euro 8.000.
4. Con i proventi delle sanzioni amministrative i comuni istituiscono un apposito Fondo denominato "Proventi da controlli di conformità alla legislazione nazionale e regionale sul gioco d'azzardo patologico" destinato a: a) concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 13, comma 2; b) campagne comunali di sensibilizzazione sul GAP; c) finalità di carattere sociale e assistenziale. Capo IV Ruolo dell'istituzione scolastica e dell'associazionismo

Art. 16
Ruolo dell'istituzione scolastica

1. La Regione, nel riconoscere il ruolo di supporto che l'istituzione scolastica può esercitare per il contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, può stipulare accordi e protocolli di intesa con l'Ufficio scolastico regionale al fine di introdurre nelle scuole primarie e secondarie le campagne previste dall'articolo 5 e predisporre ulteriori iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti i potenziali rischi connessi al gioco.
2. Nel predisporre tali iniziative didattiche, la Regione tiene conto, tra le altre, anche della metodologia "Peer education" (Prevenzione tra pari), stimolando gli stessi coetanei-studenti a partecipare a concorsi di idee per realizzare progetti di comunicazione e prevenzione da divulgare nelle scuole.
3. Nel riconoscere l'importanza della formazione ai fini di una più incisiva sensibilizzazione degli studenti sui rischi correlati al gioco d'azzardo, le intese di cui al comma 1 possono prevedere anche specifiche iniziative formative per il personale scolastico.

Art. 17
Enti e associazioni di mutuo aiuto

1. La Regione sostiene le attività delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco d'azzardo e alla sensibilizzazione sull'uso responsabile del denaro.
2. La Regione può avvalersi, direttamente o per il tramite dell'Azienda per la tutela della salute (ATS), della collaborazione di enti e associazioni pubbliche o private di mutuo aiuto per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo1.

Capo V
Disposizioni finali
Art. 18
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 1.372.500 per l'anno 2019, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse finanziarie statali trasferite alla Regione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico ai sensi dell'articolo 1, comma 946, della legge n. 208 del 2015 (missione 13 - programma 07 - titolo 1 - capitolo SC08.5999).
2. A decorrere dall'anno 2020, ai relativi oneri si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 946, della legge n. 208 del 2015, e nei limiti delle eventuali ulteriori risorse regionali stanziate annualmente per tali finalità con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari (missione 13 - programma 07 - titolo 1)

Art. 19
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 11 gennaio 2019

Pigliaru