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Legge Regionale 11 febbraio 2019, n. 6

Modifiche delle leggi regionali n. 8 del 2016 e n. 43 del 2018 in materia di inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS.
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n.8 - Parte I e II del 14 febbraio 2019

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:

Art.1
Modifiche all'articolo 48 della legge regionale n.8 del 2016 (Personale dell'Agenzia)

1. All'articolo 48 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Nel rispetto dei limiti in materia di ordinamento civile, i rapporti di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'Agenzia, amministrazione pubblica facente parte del sistema Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 2 bis della legge regionale n. 31 del 1998, sono disciplinati dalla contrattazione collettiva, ai sensi del titolo VI della medesima legge regionale n. 31 del 1998, in applicazione del comma 13 dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto delle norme inderogabili contenute nel titolo III del decreto legislativo medesimo.";
b) il comma 3 è abrogato.

Art. 2
Modifiche all'articolo 48 bis della legge regionale n. 8 del 2016 (Nuovo inquadramento contrattuale)

1. All'articolo 48 bis della legge regionale n. 8 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il titolo dell'articolo è sostituito dal seguente: "Omogeneizzazione del sistema Regione";
b) al comma 1 le parole "1. Nel rispetto di quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 48" sono sostituite dalle parole "1. Nel rispetto di quanto disposto dai commi 1 bis e 6 dell'articolo 48, secondo le procedure di cui al titolo VI della legge regionale n. 31 del 1998, in quanto compatibili con le norme inderogabili di cui al titolo III del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in applicazione di quanto disposto dall'articolo 46, comma 13, del decreto legislativo medesimo.";
c) i commi 3 e 4 sono abrogati.

Art. 3
Modifica dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 (Ambito di applicazione)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) è abrogato.

Art. 4 Modifica dell'articolo 5 della legge regionale n. 43 del 2018 (Rapporto di lavoro a tempo determinato)
1. L'articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2018, n. 43 (Norme in materia di inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS) è sostituito dal seguente: "Art. 5 (Rapporto di lavoro a tempo determinato)
1. Per garantire l'assolvimento delle proprie funzioni istituzionali, l'Agenzia FoReSTAS è autorizzata a procedere alla progressiva estensione del periodo annuale di lavoro dei dipendenti con rapporto semestrale. La Regione attua gli interventi di cui al presente comma nel rispetto dei limiti assunzionali stabiliti dalla normativa statale e nell'ambito delle risorse stanziate annualmente in bilancio (missione 09 - programma 02).
2. L'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (Legge finanziaria 2014) è abrogato.".

Art. 5
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 11 febbraio 2019
Pigliaru