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Legge Regionale 23 dicembre 2019, n. 24

Norme per l'attivazione di un piano straordinario per il disbrigo delle pratiche arretrate relative a premi, contributi ed erogazioni di qualsiasi natura nel settore agricolo
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 56 del 27 dicembre 2019 n. 56

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:

Art. l
Finalità


1. Per il disbrigo delle pratiche arretrate relative a premi, contributi ed erogazioni di qualsiasi natura nel settore agricolo fino all'annualità 2019 compresa, l'agenzia ARGEA d'intesa con l'agenzia LAORE definisce e realizza un piano straordinario tramite l'impiego prioritario del proprio personale e di quello reso disponibile, nei contingenti richiesti, dall'Agenzia LAORE.
2. Il piano ha una durata di dodici mesi ed è attuato con determinazioni delle direzioni generali delle agenzie di cui al comma 1, utilizzando gli istituti incentivanti connessi ai risultati ottenuti ovvero lo straordinario a favore del personale in esso impegnato, anche attraverso deroghe stabilite in sede contrattuale.
3. L'attuazione del piano è monitorata da apposita unità di progetto istituita ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione). I risultati del monitoraggio sono trasmessi dalla Giunta regionale al Consiglio regionale con cadenza bimestrale.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, secondo le procedure previste dalla contrattazione collettiva, ripartisce e assegna alle agenzie di cui al comma 1 le risorse necessarie a finanziare il piano.

Art. 2
Norma finanziaria


1. Nell'ambito delle risorse già stanziate ai sensi della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna) una quota pari ad euro 1.000.000 è destinata, per l'anno 2020, all'attuazione della presente legge (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

Art. 3
Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
autonoma della Sardegna (BURAS).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 23 dicembre 2019
Solinas