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Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 4

Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per gli anni 2008 - 2011.
LEGGE REGIONALE 5 marzo 2008, n. 4
Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per gli anni 2008 -2011.

Fonte: SUPPLEMENTO ORDINARIO N.2 al BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 9 del 6 marzo 2008.

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga


la seguente legge

Stato di previsione dell’entrata

Art. 1
1. Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l’anno 2008, dal 1° gennaio al 31 dicembre, giusta lo stato di previsione dell’entrata annesso alla presente legge.

Art. 2
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti, l’istituzione nello stato di previsione dell’entrata di nuovi capitoli nell’ambito delle corrispondenti unità previsionali di base istituite o da istituire col medesimo provvedimento.

Art. 3
1. Ai sensi dell’articolo 34, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23) il limite alla rinuncia alla riscossione di poste di entrata è fissato nell’importo di euro 15.

Totale generale della spesa

Art. 4
1. È approvato in euro 8.738.047.000 in termini di competenza, dal 1° gennaio al 31 dicembre, il totale della spesa della Regione per l’anno 2008. Stato di previsione della spesa

Art. 5
1. Sono autorizzati gli impegni, le liquidazioni e i pagamenti delle spese, secondo le leggi in vigore, per l’anno 2008, dal 1° gennaio al 31 dicembre, giusta lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge entro il limite di stanziamento di competenza in conformità a quanto disposto dagli articoli 38, 40 e 41 della legge regionale n. 11 del 2006.

Elenchi

Art. 6
1. Per gli effetti di cui all’articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2006, sono considerate spese obbligatorie e d’ordine quelle iscritte nell’elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art. 7
1. Per gli effetti di cui all’articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2006, sono considerate spese occorrenti per integrare gli stanziamenti relativi alla restituzione di tributi indebitamente percetti, e quelli relativi a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge e per integrare la dotazione del fondo speciale per la rassegnazione delle somme perente agli effetti amministrativi (UPB S08.01.004 - cap. SC08.0045), quelle iscritte nell’elenco n. 2 annesso alla presente legge.

Art. 8
1. Per gli effetti di cui all’articolo 21 della legge regionale n. 11 del 2006, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi, quelle iscritte nell’elenco n. 3 annesso alla presente legge.
2. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per la riassegnazione delle somme di cui all’articolo 21, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2006 relative a spese derivanti da obblighi di legge o di contratto, per le spese a destinazione vincolata nonché per le somme erroneamente erogate a terzi non beneficiari.
3. L’applicazione della procedura di cui all’articolo 21, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2006 è limitata alle somme di importo superiore a euro 250.000, fatti salvi i casi di cui al comma 2.

Quadro generale riassuntivo

Art. 9
1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008.

Bilancio annuale

Art. 10
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a iscrivere, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, per le assegnazioni a destinazione non vincolata, in appositi capitoli, istituiti o da istituire, nello stato di previsione della spesa nell’ambito delle corrispondenti unità previsionali di base, istituite o da istituire, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell’entrata, istituiti o da istituire, i fondi assegnati con specifica destinazione dallo Stato, dall’Unione europea, da altri enti o soggetti pubblici e/o privati, in applicazione di disposizioni di legge.
2. Con il procedimento di cui al comma 1 si provvede alle reiscrizioni di assegnazioni statali di cui sia stata accertata l’economia di stanziamento nell’anno 2007 con contestuale minore accertamento della relativa entrata. Con la medesima procedura si provvede alla reiscrizione di assegnazioni statali la cui correlativa entrata risulti riscossa o versata, attingendo alle disponibilità del fondo di cui al capitolo SC08.0001 (UPB S08.01.001).
3. Con la procedura di cui al comma 1 sono autorizzate:
a) l’iscrizione delle quote dei mutui contratti dalla Regione, ivi compresi quelli i cui oneri di ammortamento sono assunti a carico del bilancio dello Stato;
b) le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione ai programmi integrati d’area approvati a’ termini della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati d’area), agli interventi inclusi nella progettazione integrata, nella programmazione negoziata e agli accordi di programma, attingendo, ove occorra, alle disponibilità del fondo di cui al capitolo SC01.0628 (UPB S01.03.010) e anche mediante le modalità di cui all’articolo 2 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 12 (Modifiche al termine stabilito nel secondo comma dell’ articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall’ articolo 1 della legge 1° marzo 1964, n. 62, è modificato dall’ articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627).
c) le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione al disposto di cui all’articolo 6 della legge finanziaria per l’anno 2008.

Art. 11
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le variazioni di bilancio, anche mediante applicazione della procedura prevista dall’articolo 2 della legge regionale n. 12 del 1976, necessarie per l’attuazione delle ordinanze del commissario governativo emesse a’ termini dell’articolo
6, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 1995 e dell’articolo 8 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede al trasferimento delle somme sussistenti in conto dei capitoli SC01.1079 e SC01.1080 (UPB S01.06.001) a favore del capitolo SC08.0286 (UPB S08.02.001).

Art. 13
1. Ai fini dell’attuazione dei programmi operativi e delle iniziative comunitarie inseriti nella programmazione comunitaria, nel rispetto delle disposizioni contenute nei rispettivi regolamenti comunitari e dei vincoli imposti dall’Unione europea, l’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, fermo restando il piano finanziario approvato con decisione della Commissione europea, anche mediante l’applicazione della procedura di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 12 del 1976, o attingendo dal fondo di cui all’articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2006 per eventuali reiscrizioni di spesa, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 14
1. Al fine del recepimento dei programmi finanziati con il concorso dell’Unione europea e delle relative modifiche e sulla base delle autorizzazioni emesse dalla stessa Unione europea, l’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre, con proprio decreto, da comunicare entro cinque giorni alla competente Commissione consiliare, le necessarie variazioni di bilancio, attingendo, per il cofinanziamento regionale, al fondo di cui all’articolo 25 delle legge regionale n. 11 del 2006 (UPB S08.01.003 - cap. SC08.0034) e, ove occorra, anche con l’applicazione della procedura di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 12 del 1976.

Art. 15
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre, con propri decreti, l’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di spesa relativi alla quota capitale e/o interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalla Regione, anche mediante variazioni compensative tra gli stessi, ancorché riferiti a unità revisionali di base differenti.

Art. 16
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 febbraio 2005 (Codificazione, modalità e tempi per l’attuazione del SIOPE per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano), l’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede alle necessarie variazioni di bilancio nel rispetto dello stanziamento autorizzato per UPB dalla legge di bilancio e dalle disposizioni di legge.

Art. 17
1. Al fine di soddisfare le obbligazioni scaturenti da sentenze, liti, arbitrati ed altre tipologie di spesa analoghe, l’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con proprio decreto, mediante l’utilizzo del fondo di cui all’articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2006 (UPB S08.01.001 - cap. SC08.0001) ad incrementare i capitoli di spesa relativi, rispettivamente, all’obbligazione principale e agli oneri correlati.

Disposizioni diverse

Art. 18
1. Al fine dell’attuazione del comma 3 dell’articolo 31 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, l’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede all’iscrizione delle somme derivanti dai compensi corrisposti da terzi ai dirigenti dell’Amministrazione regionale in conto del capitolo SC01.0133 (UPB S01.02.001) previo accertamento in conto del capitolo d’entrata EC372.022 (UPB E372.004).

Art. 19
1. Al fine dell’attuazione degli articoli 24 e 25 del Contratto collettivo regionale di lavoro per gli anni 2002-2005, il direttore generale dell’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, sulla base della determinazione, emessa su conforme deliberazione della Giunta regionale, del direttore del servizio competente dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, a ripartire lo stanziamento dei fondi unici di cui ai capitoli SC01.0134 e SC01.0135 (UPB S01.02.001) ai vari fondi per la retribuzione di rendimento e di posizione attribuiti a ciascuna direzione generale.
2. Con la medesima procedura si provvede alle variazioni di bilancio conseguenti all’utilizzo del fondo di cui al capitolo SC01.0139 (UPB S01.02.001).

Art. 20
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contrattuali in materia di fondi di cui agli articoli 24 e 25 del Contratto collettivo regionale di lavoro 2002-2005 l’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato, con proprio decreto, su proposta dell’Assessore competente in materia di personale, ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l’utilizzo delle economie di spesa individuate dalle citate disposizioni da destinare ai fondi medesimi.
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 10 del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale, biennio economico 2000-2001, e con le stesse modalità indicate al comma 1, sono apportate le variazioni di bilancio necessarie per l’utilizzo delle economie di spesa realizzate in conto delle risorse destinate alla copertura degli oneri assicurativi.

Art. 21
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede a trasferire, dai corrispondenti capitoli, le somme relative alle spese di missione destinate alla attuazione di interventi, progetti, programmi cofinanziati dall’Unione europea, dallo Stato o da altri enti pubblici da imputarsi ai capitoli SC01.0237 e SC01.0238 (UPB S01.02.004).

Art. 22
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007) l’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre, con propri decreti, su proposta dell’Assessore competente in materia di personale, il trasferimento delle somme iscritte sui capitoli SC01.0128 e SC01.0129 (UPB S02.01.001), al capitolo SC01.10.84 (UPB S01.06.001).

Art. 23
1. I trasferimenti dai fondi di cui all’articolo 24 della legge regionale n. 11 del 2006, relativi alla revisione dei prezzi contrattuali, possono essere disposti a favore dei vari capitoli di spesa compresi nel titolo II, categoria 01, nonché del capitolo di spesa SC05.0061 (UPB S05.01.003).
2. Nel caso in cui i capitoli di provenienza risultino soppressi, i loro corrispondenti sono reistituiti, ai fini di cui al comma 1, con decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
3. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per i trasferimenti sino a euro 260.000.

Art. 24
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo, di concerto con gli Assessori rispettivamente interessati, è autorizzato a disporre, con proprio decreto, l’iscrizione ai competenti capitoli di spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei capitoli d’entrata EC324.003, EC324.004 (UPB E324.001) e EC362.097 (UPB E362.010) degli importi corrispondenti, o delle minori somme effettivamente occorrenti agli interessi attivi maturati sui conti correnti di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 (Norme per la semplificazione delle procedure amministrative e l’acceleramento della spesa), agli interessi attivi maturati sulle somme erogate agli enti locali con vincolo di destinazione specifica ed alle economie realizzate rispetto ai fondi messi a disposizione degli enti stessi, di cui all’articolo 9, comma 3, della legge medesima, al 31 dicembre 2007.
2. Nel caso in cui gli enti gestori e gli enti locali interessati, abbiano richiesto, a’ termini rispettivamente dell’articolo 4, comma 6, e dell’articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 1 del 1975, la riassegnazione degli importi degli interessi e delle economie realizzate e l’Amministrazione regionale disponga l’accoglimento di tali richieste prima che siano avvenuti i rispettivi versamenti, alle riassegnazioni stesse può farsi luogo, previa l’adozione di provvedimenti di variazione di bilancio di cui al comma 1 e sulla base dei correlativi accertamenti d’entrata, mediante l’emissione di ordinativi diretti da commutarsi in quietanza di entrata.

Art. 25
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, è autorizzato ad iscrivere, previo accertamento in conto del capitolo di entrata EC362.083 (UPB E362.009), le somme derivanti dalla vendita delle riproduzioni della Carta tecnica regionale, in conto del capitolo SC04.2492 (UPB S04.09.006) per essere utilizzate ai fini dell’aggiornamento della Carta medesima e della produzione di materiale cartografico.

Art. 26
1. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 35 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, l’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre, con propri decreti, in corrispondenza degli accertamenti effettuati in conto del capitolo di entrata EC362.082 (UPB E362.009) l’iscrizione ai capitoli di spesa SC04.2446, SC04.2447 (UPB S04.09.003) e SC04.2775 (UPB S04.10.006) delle somme relative ai rimborsi delle anticipazioni concesse a favore dei comuni per la redazione e l’attuazione dei piani di risanamento urbanistico.

Art. 27
1. Ai fini dell’applicazione del decreto ministeriale 3 settembre 1998, n. 370, l’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre, con propri decreti, in corrispondenza degli accertamenti effettuati in conto del capitolo di entrata EC349.004 (UPB E349.001) l’iscrizione al capitolo di spesa SC04.1134 (UPB S04.05.001), delle somme relative alla riscossione delle spese amministrative per le procedure di notifica e di sorveglianza delle spedizioni transfrontaliere.

Art. 28
1. All’utilizzo degli stanziamenti iscritti in conto dei capitoli SC04.1133 (UPB S04.05.001) e SC04.1155 (UPB S04.05.002) si provvede previo accertamento delle correlative entrate in conto dei capitoli EC116.013 e EC116.005 (UPB E116.002).

Art. 29
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, è autorizzato a disporre, in corrispondenza degli accertamenti effettuati in conto del capitolo di entrata EC362.031 (UPB E362.004), l’iscrizione al capitolo di spesa SC06.1145 (UPB S06.04.015) delle somme relative alla riscossione delle spese di partecipazione alle fiere agro-alimentari.
2. Le somme iscritte in conto del capitolo SC06.1145 (UPB S06.04.015) possono essere utilizzate anche ai fini di eventuali restituzioni di versamenti per la mancata partecipazione alle fiere.

Art. 30
1. Gli stanziamenti iscritti in conto del capitolo SC08.0004 (UPB S08.01.001) possono essere utilizzati, oltre che per i compensi da corrispondere alle imprese esecutrici di opere immobiliari a diretto carico della Regione, per i maggiori oneri dovuti dagli enti delegati dall’Assessorato dei lavori pubblici per l’attuazione degli interventi nelle zone interne previsti dalla delibera del CIPE del 3 agosto 1998, relativi all’azione organica 6.3 - Interventi nelle zone interne.

Art. 31
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, è autorizzato ad iscrivere in conto del capitolo SC04.2671 (UPB S04.10.003), previo accertamento in conto del capitolo di entrata EC361.089 (UPB E361.008), le somme derivanti da recuperi relativi ai contributi erogati per interventi di edilizia agevolata, ai fini della tenuta, manutenzione e informatizzazione dell’anagrafe dei beneficiari delle agevolazioni in materia di edilizia residenziale.

Art. 32
1. In applicazione dell’articolo 15 e seguenti della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell’occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all’impiego) le somme sussistenti in conto residui al 31 dicembre 2007 sui capitoli di competenza dell’Agenzia regionale del lavoro, confluiscono in ragione del loro titolo di spesa, rispettivamente in conto dei capitoli SC02.0839 (UPB S02.03.004) e SC02.0856 (UPB S02.03.005) per essere trasferite alla medesima agenzia.

Art. 33
1. Per le finalità previste dall’articolo 167, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modificazioni, l’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre, con proprio decreto, in corrispondenza degli accertamenti effettuati in conto del capitolo d’entrata EC350.034 (UPB E350.002), l’iscrizione in conto dei capitoli di spesa SC04.1370 (UPB S04.06.005) e SC04.2445 (UPB S04.09.003), in capo ai rispettivi centri di responsabilità, delle somme provenienti dalle sanzioni erogate a’ termini dell’articolo 167, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Art. 34
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, è autorizzato a disporre, con propri decreti, il trasferimento delle somme iscritte al fondo da ripartire di cui al capitolo SC05.0001 (UPB S05.01.001), ai vari capitoli, istituiti o da istituire, nell’ambito delle corrispondenti unità previsionali di base, istituite o da istituire, per l’applicazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).
2. Con la stessa procedura è autorizzato il ripristino delle disponibilità occorrenti nel fondo da ripartire di cui al precitato capitolo SC05.0001 (UPB S05.01.001), mediante opportuna riduzione agli stanziamenti portati dai vari capitoli di spesa alimentati dal fondo stesso.

Bilancio pluriennale

Art. 35
1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per il quadriennio 2008-2009-2010-2011 nel testo allegato alla presente legge.

Quadro generale riassuntivo bilancio pluriennale

Art. 36
1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale della Regione per il quadriennio 2008-2009-2010-2011.

Entrata in vigore

Art. 37
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 5 marzo 2008

Soru