Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 4 agosto 2008, n. 12

Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna “Giuseppe Pegreffi”, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e abrogazione della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 15
LEGGE REGIONALE 4 agosto 2008, n. 12

Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna “Giuseppe Pegreffi”, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e abrogazione della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 15

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 25 del 7 agosto 2008.

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:

Capo I
Norme generali


Art. 1
Finalità

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni concernenti l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna "Giuseppe Pegreffi", in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), del decreto ministeriale 16 febbraio 1994, n. 190 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270) e in coerenza con la legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5).

Art. 2
Natura e compiti generali dell'Istituto

1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna "Giuseppe Pegreffi" è un ente sanitario di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica ed opera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale come strumento tecnico scientifico dello Stato e della Regione, posto sotto la vigilanza amministrativa della Giunta regionale. Garantisce alle aziende sanitarie locali, secondo le indicazioni della programmazione regionale, le prestazioni e la collaborazione necessaria per l'espletamento delle funzioni veterinarie a tutela della sanità umana ed animale, della qualità sanitaria dei prodotti di origine animale e dell'igiene delle produzioni zootecniche.
2. L'Istituto effettua le prestazioni previste da contratti e convenzioni stipulati nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, e all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 270 del 1993.
3. L'Istituto svolge ogni altra attività prevista da disposizioni di leggi statali e regionali, nonché da norme comunitarie.

Art. 3
Compiti

1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale svolge attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria, di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale.
2. La Regione definisce nella programmazione sanitaria gli obiettivi generali, le priorità e l'indirizzo per l'attività dell'Istituto zooprofilattico sperimentale, prevedendo inoltre le modalità di raccordo con i dipartimenti di prevenzione delle ASL, con l'Agenzia regionale della sanità, con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS), nonché con le istituzioni o aziende di sviluppo e di ricerca sperimentali zootecniche presenti sul territorio regionale.
3. L'Istituto zooprofilattico sperimentale, conformemente a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 270 del 1993, e dal decreto ministeriale n. 190 del 1994, provvede in via primaria ai seguenti compiti:
a)ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;
b)servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;
c)accertamenti analitici e supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria e all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;
d)ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;
e)supporto tecnico-scientifico ed operativo all'azione di farmaco-vigilanza veterinaria;
f)sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale, anche mediante l'attivazione di centri epidemiologici;
g)esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale;
h)esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sull'alimentazione animale;
i)studio e sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;
l)formazione del personale specializzato nel campo della zooprofilassi, anche presso istituti e laboratori di paesi esteri;
m)attuazione di iniziative statali o regionali, anche in collaborazione con l'università, per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione di veterinari e di altri operatori;
n)effettuazione di ricerche di base e finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di regioni ed enti pubblici e privati;
o)cooperazione tecnico-scientifica con istituti anche esteri del settore veterinario;
p)elaborazione ed applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica in collaborazione con l'università;
q)informazione, promozione, consulenza e assistenza ai soggetti istituzionali preposti per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico e nutrizionale delle produzioni animali;
r)attività di supporto tecnico-scientifico e di ricerca nell'ambito della sicurezza alimentare;
s)produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e utili all'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria, su incarico dello Stato e della Regione;
t)assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario che gli venga demandato dalla Regione o dallo Stato, compresa la collaborazione con gli Uffici veterinari ministeriali per gli adempimenti comunitari (UVAC) e i Posti ispezione frontaliera (PIF).
4. L'Istituto zooprofilattico sperimentale opera come strumento tecnico-scientifico e di supporto operativo della Regione nell'ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizoozie nonché nell'ambito dei piani di risanamento, miglioramento ed incremento della zootecnia e delle produzioni disposti dalla Regione.
5. L'Istituto zooprofilattico sperimentale contribuisce al funzionamento dell'Osservatorio epidemiologico veterinario regionale, anche tramite proprio personale tecnico. L'Istituto zooprofilattico è integrato nel Sistema informativo sanitario integrato regionale (SISAR).

Art. 4
Statuto

1. Lo statuto dell'Istituto zooprofilattico sperimentale, nell'ambito delle disposizioni del decreto legislativo n. 270 del 1993 e della presente legge, stabilisce le norme fondamentali di funzionamento degli organi e dei servizi dell'Istituto.
2. Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, su proposta del direttore generale, provvede, entro novanta giorni dall'insediamento, alla predisposizione dello statuto, ai sensi e in maniera conforme al decreto legislativo n. 270 del 1993, alla presente legge, ai principi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche ed integrazioni e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e lo sottopone alla approvazione della Giunta regionale.
3. Lo statuto è emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, che lo esprime entro trenta giorni dal ricevimento.

Capo II
Organizzazione e gestione dell'Istituto zooprofilattico


Art. 5
Organizzazione e funzionamento

1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna ha sede legale in Sassari ed è articolato nella sede centrale di Sassari, nelle sedi territoriali di Cagliari, Nuoro e Oristano e nei centri operativi di Tortolì e di Olbia.
2. L'istituzione di nuove sedi territoriali o la eventuale soppressione di quelle esistenti è soggetta a formale atto di approvazione della Giunta regionale.
3. L'organizzazione funzionale dell'Istituto, il funzionamento del collegio di direzione, del consiglio dei sanitari e le procedure di formazione degli strumenti di programmazione sono stabiliti dal regolamento aziendale predisposto in analogia all'atto aziendale di cui all'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 10 del 2006, nel rispetto dei seguenti principi:
a)l'organizzazione centrale e territoriale garantisce, secondo criteri di economicità di gestione, l'erogazione delle prestazioni e dei servizi individuati dalla programmazione regionale e le relazioni con le ASL;
b)l'organizzazione prevede regolari consultazioni con le organizzazioni dell'utenza e dei consumatori sulla programmazione e sull'attività.
4. I centri di referenza nazionali riconosciuti presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna svolgono funzioni di ricerca e di assistenza tecnica nell'ambito della rete nazionale e internazionale per la salute veterinaria, contribuiscono allo sviluppo della cooperazione tecnico-scientifica con le altre istituzioni veterinarie e sanitarie e dipendono gerarchicamente e strutturalmente dall'Istituto.

Art. 6
Organi

1. Sono organi dell'Istituto:
a)il consiglio di amministrazione;
b)il direttore generale;
c)il collegio dei revisori.

Art. 7
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, composto da tre componenti di cui uno designato dal Ministro della salute e due eletti dal Consiglio regionale con voto limitato, è nominato con decreto del Presidente della Regione; nel decreto di nomina è fissata la data della prima convocazione. I componenti sono scelti tra esperti di programmazione e organizzazione in materia di sanità.
2. La carica di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con quella di consigliere regionale, componente di giunte provinciali e comunali, nonché con il ruolo di dipendente della Regione e di dipendente dell'Istituto. Si applicano, altresì, le cause di incompatibilità previste dall'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale).
3. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed i componenti possono essere rinominati per non più di una volta. In caso di dimissioni, decadenza, impedimento o morte di uno o più consiglieri, il Presidente della Regione provvede alla sostituzione, su designazione o elezione dell'ente di competenza.

Art. 8
Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, nella prima seduta, elegge a maggioranza assoluta tra i suoi componenti il presidente.
2. Il presidente convoca e presiede il consiglio e ne dirige i lavori assicurandone il buon andamento.

Art. 9
Compiti del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'Istituto.
2. Il consiglio di amministrazione:
a)delibera la proposta di statuto entro novanta giorni dall'insediamento;
b)procede alla nomina del presidente;
c)delibera il regolamento aziendale, su proposta del direttore generale, entro novanta giorni dall'insediamento;
d)definisce gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'Istituto;
e)delibera ogni altro provvedimento attinente a materia riservata al consiglio di amministrazione dalle leggi e dallo statuto.
3. Qualora il consiglio di amministrazione non ottemperi alle disposizioni di cui al comma 2, punti a) e c), la Regione nomina un commissario che provvede all'adozione dello statuto e del regolamento aziendale entro quarantacinque giorni dalla nomina.

Art. 10
Scioglimento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto con provvedimento del Presidente della Regione, nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti o di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative e statutarie o per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento dell'Istituto.
2. Al verificarsi dei casi di cui al comma 1, con lo stesso provvedimento di scioglimento del consiglio di amministrazione il Presidente della Regione nomina un commissario ad acta.

Art. 11
Indennità

1. Ai componenti del consiglio di amministrazione compete una indennità pari al 10 per cento dell'indennità lorda annua fissata per il direttore generale dell'Istituto.
2. Al presidente del consiglio di amministrazione compete un'indennità pari al 20 per cento dell'indennità lorda annua fissata per il direttore generale dell'Istituto.

Art. 12
Direttore generale

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto e la responsabilità complessiva della direzione e della gestione, ed in particolare:
a)sovrintende al funzionamento dell'Istituto;
b)propone lo statuto, e successive eventuali modifiche, al consiglio di amministrazione;
c)propone al consiglio di amministrazione, che lo delibera, il regolamento aziendale e lo trasmette per l'approvazione alla Giunta regionale;
d)definisce, sulla base della programmazione regionale e degli indirizzi generali del consiglio di amministrazione, la programmazione pluriennale dell'Istituto;
e)predispone e adotta il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo;
f)delibera la destinazione dell'eventuale avanzo e la copertura della perdita dell'esercizio e il riequilibrio della situazione economica;
g)predispone la relazione programmatica annuale;
h)assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dal regolamento;
i)stipula i contratti, le convenzioni e le spese nell'ambito degli stanziamenti di bilancio proposti dai dirigenti;
l)predispone il piano triennale delle attività, in attuazione degli obiettivi e degli indirizzi previsti dai piani sanitari regionali;
m)predispone la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'Istituto e la propone alla valutazione del consiglio di amministrazione e della Giunta regionale;
n)propone il tariffario delle prestazioni da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.
2. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione secondo i criteri e le procedure di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2006.
3. Il direttore generale è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario veterinario, nominati con provvedimento motivato del direttore generale. Essi cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati. Per gravi motivi, il direttore sanitario veterinario e il direttore amministrativo possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal direttore generale con provvedimento motivato.
4. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore sanitario veterinario e del direttore amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età; i contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dal decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche.
5. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina del direttore generale, la Giunta regionale verifica i risultati conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi affidati e, sentito il parere del consiglio di amministrazione, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale.
6. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, la Giunta regionale risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione, previo parere del consiglio di amministrazione. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza. Il consiglio di amministrazione, nel caso di manifesta inattuazione del piano triennale delle attività di cui al comma 1, lettera l), può chiedere alla Giunta regionale di revocare il direttore generale o di non disporne la conferma, ove il contratto sia già scaduto.
7. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e della legge regionale n. 10 del 2006, e successive modifiche.

Art. 13
Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni, è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, ed è composto da tre componenti, di cui uno designato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze ed uno, iscritto nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo n. 88 del 1992, designato dal Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti del luogo in cui ha sede l'Istituto.
2. Il collegio dei revisori elegge il proprio presidente nella prima seduta convocata dal direttore generale dell'Istituto.
3. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina i bilanci, le relative variazioni e l'assestamento.
4. Il collegio dei revisori accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'Istituto.
5. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 14
Direttore sanitario

1. Il direttore sanitario è un medico veterinario in possesso di documentate competenze nel settore della sanità pubblica veterinaria, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
2. Il direttore sanitario dirige i servizi tecnicoscientifici dell'Istituto e fornisce parere obbligatorio per i profili tecnici al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

Art. 15
Direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
2. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'Istituto e fornisce parere obbligatorio per i profili di legittimità al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

Art. 16
Personale

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 502 del 1992, e nel decreto legislativo n. 165 del 2001 e loro successive modifiche e integrazioni.
2. Ai concorsi per l'assunzione nell'Istituto si applica il regolamento previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche.

Art. 17
Finanziamento

1. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 270 del 1993, il finanziamento dell'Istituto zooprofilattico è assicurato:
a)dallo Stato, a norma delle leggi vigenti;
b)dalla Regione e dalle ASL per le prestazioni poste a carico delle stesse;
c)dalle ASL con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario;
d)dai proventi diversi disciplinati con provvedimenti regionali.
2. Il finanziamento dell'Istituto zooprofilattico è inoltre assicurato:
a)da finanziamenti statali e regionali per l'erogazione di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati all'articolo 3;
b)da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico e al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche e alimentari;
c)dai redditi del proprio patrimonio;
d)dagli utili derivanti dalle attività di produzione;
e)dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento;
f)da ogni altra entrata percepita dall'Istituto.

Art. 18
Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge e da quelli che, per donazione o per altro titolo, pervengano all'Istituto medesimo.

Art. 19
Gestione economica, finanziaria e patrimoniale

1. La gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Istituto è disciplinata dalle norme della legge regionale 24 marzo 1997, n. 10 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle aziende sanitarie regionali, modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 5, e abrogazione della legge regionale 8 luglio 1981, n. 19) e successive modifiche e integrazioni, in quanto applicabili e compatibili con la presente legge.

Art. 20
Controllo

1. La Regione esercita, tramite l'Assessorato competente in materia di sanità, la funzione di vigilanza e controllo di merito e di legittimità sugli atti dell'Istituto e può disporre ispezioni ed indagini sul regolare funzionamento dell'Istituto stesso.

Art. 21
Contenuto ed esercizio del controllo

1. La Regione esercita, tramite l'Assessorato competente in materia di sanità, con le modalità previste dagli articoli 27, 28 e 29 della legge regionale n. 10 del 2006, il controllo preventivo sui seguenti atti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna:
a)conto consuntivo;
b)atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione;
c)atti, contratti e convenzioni che comportino impegni di spesa su base pluriennale per un importo complessivo superiore a Euro 1.000.000; il controllo avviene entro quindici giorni lavorativi dall'adozione dell'atto, decorsi i quali gli atti si intendono approvati.
2. Gli atti o i contratti che comportino impegni di spesa inferiori a Euro 1.000.000 non sono soggetti a controllo preventivo, ma sono comunicati all'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale contestualmente alla loro adozione.
3. Il termine per l'esercizio del controllo degli atti di cui al comma 1, lettere a) e b), è di quaranta giorni ed è interrotto qualora l'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale richieda chiarimenti o elementi integrativi; il medesimo termine è sospeso dal 5 al 25 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio.
4. Gli atti soggetti al controllo preventivo ai sensi del comma 1 sono pubblicati in forma integrale contestualmente al loro invio al controllo. Nelle more del controllo regionale ad essi non può essere data esecuzione.
5. La Giunta regionale nomina commissari per l'adozione degli atti obbligatori per legge, previa diffida a provvedere nel termine di trenta giorni, in caso di omissione o ritardo da parte del direttore generale.

Art. 22
Abrogazione

1. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare:
a)la legge regionale 22 gennaio 1986, n. 15 (Norme per l'amministrazione, la gestione e l'organizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna);
b)la lettera e) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 20 del 1995;
c)l'articolo 17 della legge regionale n. 20 del 1995;
d)le parole "Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna" della Tabella A allegata alla legge regionale n. 20 del 1995.
2. Per quanto non disciplinato dalle disposizioni della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 23
Norma transitoria

1. Il consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica per tutta la durata del suo mandato e, a far data dalla nomina del direttore generale, esercita le competenze previste dall'articolo 9.
2. Il nuovo consiglio di amministrazione di cui all'articolo 7 è nominato entro quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione uscente.

Art. 24
Norma finanziaria

1. Alle spese previste per l'attuazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità recate dallaUPB S05.02.001 e relative:
- quanto ad Euro 16.565.000, per ciascuno degli anni dal 2008 al 2011, con le risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 270 del 1993;
- quanto ad Euro 1.000.000 annui con gli stanziamenti disposti dall'articolo 32, comma 15, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), così come rideterminati dall'articolo 3, comma 28, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).

Art. 25
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 4 agosto 2008

Soru