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Legge Regionale 4 agosto 2008, n. 14

Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 (Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari.
LEGGE REGIONALE 4 agosto 2008, n. 14

Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 (Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 25 del 7 agosto 2008.

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:

Art. 1
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 37 del 1995

1. L'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 (Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) è così modificato:
a)l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "È obbligo del presidente del Gruppo indicare al Presidente del Consiglio i dipendenti eventualmente in sovrannumero ai sensi della tabella A della presente legge.";
b)il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il passaggio dei dipendenti da un Gruppo all'altro è sempre consentito, anche al di fuori dei casi contemplati dai commi 2 e 5, qualora il trasferimento avvenga verso il Gruppo che non abbia raggiunto il contingente numerico massimo previsto dalla tabella A.".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 4 agosto 2008

Soru