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Legge Regionale 26 aprile 1960, n. 8

Concessione di contributi per studi ed esperimenti sulle possibilità di ripresa economica dell’Isola.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere per un triennio, con la somma di lire 70.000.000 all’anno, nella spesa occorrente per lo sviluppo degli studi e degli esperimenti in corso nell’Isola a cura dell’Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica - Agenzia Europea per la produttività, gestiti dal Comitato internazionale per un progetto di sviluppo integrato in Sardegna, e tendenti a valorizzare le risorse isolane ed a dimostrare le possibilità di ripresa economica della Sardegna stessa.

Art.2
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo esame ed approvazione da parte della Giunta stessa dei piani da realizzare, saranno stabilite le modalità di erogazione del contributo.

Art.3
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno 1960 è istituito il capitolo 179 bis così denominato: “Spese per la concessione di contributi per studi ed esperimenti sulle possibilità di ripresa economica della Sardegna”.
A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 70.000.000 dal capitolo 45 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno 1960: “Fondo speciale per fronteggiare gli oneri dipendenti da nuove disposizioni legislative”.
Le spese derivanti dalla presente legge fanno carico al capitolo 179 bis dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno 1960 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 9 giugno 1960.

Corrias