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Legge Regionale 20 maggio 1960, n. 9

Ordinamento degli uffici dell'Amministrazione regionale ed unificazione delle tabelle organiche.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Le tabelle allegate alla presente legge sostituiscono le tabelle organiche comprese o di cui è riferimento nelle leggi e regolamenti seguenti:
- DPR 19 maggio 1949, n. 250 - art. 50;
- legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46 - art. 8;
- legge 26 febbraio 1952, n. 67 - artt. 3 e 7;
- legge regionale 5 maggio 1953, n. 19;
- legge regionale 6 aprile 1954, n. 5;
- legge regionale 6 aprile 1954, n. 6;
- legge regionale 25 novembre 1954, n. 25;
- regolamento per l' esecuzione della legge regionale 9 agosto 1950, n. 44, approvato con DPG 12 settembre 1955, n. 20;
- legge regionale 17 gennaio 1956, n. 1;
- legge regionale 20 gennaio 1956, n. 4;
- legge 23 ottobre 1956, n. 1216, legge regionale 20 giugno 1958, n. 17, e DPG 30 agosto 1958, n. 17730/ 534;
- legge 14 luglio 1957, n. 594;
- legge regionale 28 novembre 1957, n. 25;
- regolamento di attuazione della legge regionale 21 luglio 1954, n. 28, approvato con DPG 13 dicembre 1957,
- n. 22073/ 1163;
- legge 13 marzo 1958, n. 308;
- legge regionale 3 dicembre 1958, n. 20, e successive modificazioni;
- legge regionale 21 marzo 1959, n. 7.


Art.2
I posti previsti nelle tabelle allegate alla presente legge sono ricoperti con personale comandato ai sensi delle vigenti disposizioni, e con personale avventizio o salariato temporaneo, mediante l' inquadramento, da attuarsi con le modalità previste negli articoli seguenti, degli elementi in servizio presso la Regione.

Art.3
Può essere mantenuto in servizio soltanto se inquadrato nelle tabelle organiche allegate alla presente legge:
a) il personale in servizio in qualità di avventizio o di salariato temporaneo;
b) il personale assunto in base alla legge regionale 20 giugno 1958, n. 17;
c) il restante personale di cui è riferimento nelle leggi e regolamenti citati nell' articolo 1, che presti ininterrotto servizio presso l' Amministrazione regionale da almeno un anno alla data del 31 marzo 1960;
d) il personale assistente, quello addetto all' organizzazione ed al controllo dei cantieri di lavoro, e quello salariato dipendente dal Centro regionale antimalarico e antinsetti, che presti ininterrotto servizio negli uffici centrali dell' Amministrazione regionale da almeno un anno alla data suindicata.


Art.4
All'inquadramento di cui agli articoli precedenti si provvede:
a) per il personale in servizio in qualità di avventizio o salariato temporaneo, d'ufficio;
b) per il restante personale, mediante concorsi interni per titoli, salva la prova d'arte per i salariati specializzati o qualificati.
Al personale inquadrato d' ufficio o per concorso interno compete il trattamento economico previsto per i dipendenti regionali.
Per esigenze d'inquadramento, il numero dei posti delle qualifiche superiori, che non potrà essere utilizzato, sarà temporaneamente portato in aumento a quello delle qualifiche inferiori.
A giudizio dell'Amministrazione, il personale regionale in servizio, provvisto di diploma di laurea diverso da quello richiesto per gli impiegati direttivi di cui alle tabelle allegate, potrà essere inquadrato fra i direttivi amministrativi.


Art.5
E' istituita la Commissione per gli affari del personale regionale.
Essa è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato ed è composta da membri di diritto e da quattro membri nominati per un biennio dal Presidente della Giunta regionale, scelti tra il personale in servizio.
Sono membri di diritto:
a) il Segretario Generale;
b) i Direttori dei servizi;
c) il Capo ufficio personale.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell' Ufficio del personale di qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe.


Art.6
La Commissione di cui al precedente articolo è l'organo consultivo in materia di personale e di organizzazione degli uffici regionali.

Art.7
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, all' inizio di ogni biennio è costituito il Consiglio di disciplina.
Esso è composto da un impiegato di qualifica non inferiore ad ispettore generale, che lo presiede, e da due direttori di divisione.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato di qualifica non inferiore a consigliere di prima classe.
Per ciascuno dei membri componenti e per il segretario è nominato un supplente di qualifica corrispondente a quella del titolare.


Art.8
Le competenze degli organi di cui agli articoli 5 e 7 sono, in quanto compatibili con la presente legge, quelle previste dallo Statuto degli impiegati civili dello Stato, rispettivamente per il Consiglio di amministrazione e per la Commissione di disciplina.

Art.9
I provvedimenti previsti dall' ultimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8, sono adottati, su proposta della Commissione per gli affari del personale, dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.
La stessa procedura è seguita per i provvedimenti di conferma del personale nelle funzioni superiori esercitate lodevolmente ed ininterrottamente da almeno due anni, in dipendenza di regolare assegnazione a posti previsti nelle soppresse tabelle organiche, allegate alle leggi regionali di cui al precedente articolo 1.
Un regolamento di esecuzione, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, fissa i criteri per l' adozione dei provvedimenti conseguenti all' articolo 3 e di cui ai commi precedenti, sulla base dei criteri informatori delle vigenti norme dello Stato per quanto riguarda l' attribuzione delle qualifiche, e tenuta presente la esigenza di una adeguata valutazione del servizio regionale prestato in via continuativa.


Art.10
L'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale è costituito da tre impiegati direttivi, compreso il Capo di gabinetto, due di concetto, quattro esecutivi e quattro ausiliari.
Le Segreterie particolari del Presidente della Giunta e degli Assessori regionali sono composte dal Segretario particolare e da tre impiegati.


Art.11
Il personale per gli Uffici di gabinetto e stampa del Presidente della Giunta regionale e per le Segreterie particolari del Presidente medesimo e degli Assessori deve essere scelto fra quello in servizio.
Ove non si ritenga di dover affidare l' incarico ad un dipendente dell' Amministrazione regionale, a dirigere l'Ufficio stampa può essere chiamato un giornalista di provata esperienza professionale, con contratto giornalistico.
I Segretari particolari possono essere scelti fra estranei all'Amministrazione. In tal caso ai medesimi viene corrisposto, limitatamente alla durata dell' incarico, il trattamento economico previsto per il Coefficiente 402.


Art.12
Al bando dei concorsi previsti dalla presente legge, nonché alla nomina delle commissioni giudicatrici, provvede il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta medesima.
I bandi dei concorsi, da indire entro 60 giorni dalla emanazione del regolamento di cui all’articolo 9, devono indicare le categorie di personale regionale che possono parteciparvi.


Art.13
Per quanto non previsto dalla presente legge e dalle norme regionali vigenti in materia, nei confronti del personale regionale si applicano, ove compatibili, le disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle relative ai salariati statali.

Art.14
Sino a quando non avranno applicazione le norme sull' ordinamento generale degli uffici, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, i servizi dell' Amministrazione regionale devono essere, in ogni caso, assicurati esclusivamente col personale previsto nelle tabelle allegate alla presente legge, che già presti servizio alla data della sua entrata in vigore o che venga comandato entro il 31 dicembre 1960 per le esigenze dell' Assessorato regionale agli enti locali.
La ripartizione del personale fra gli uffici dell' Amministrazione viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.


Art.15
Le spese derivanti dall' attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 6, 7, 8, 10 e 11 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1960 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art.16
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1960 sono introdotte le seguenti variazioni:
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
Cap. 12 Sussidi al personale L.15.000.000
Cap. 15 Compensi ad estranei all'Amministrazione regionale per incarichi e studi nell'interesse dell' Amministrazione stessa L.8.000.000
Cap. 24 Stipendi, salari, indennità , assegni, compensi e trattamento di quiescenza o di licenziamento al personale del Centro regionale antimalarico ed anti – insetti (LR 28 novembre 1957, n. 25) (spesa fissa ed obbligatoria) L.115.000.000
Cap. 46 Spese e contributi per la istituzione ed il potenziamento dei servizi di sicurezza antincendi nelle campagne (LR 21 luglio 1954, n. 28) L.18.000.000
Cap. 81 Spese e contributi diretti a promuovere ed a favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni idonee a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico dell'industria e l' incremento degli scambi (LR 6 aprile 1954, n. 5) L.5.000.000
Cap. 102 Retribuzione a tecnici estranei all' Amministrazione regionale per la progettazione, la direzione, l' assistenza ed il collaudo di opere stradali (art. 5 LR 9 marzo 1950, n. 12; LR 4 ottobre 1955, n. 16, ed art. 17 LR 13 giugno 1958, n. 4) L.7.000.000
Cap. 115 Spese per l' organizzazione ed il funzionamento dei cantieri scuola di lavoro per disoccupati e per le indennità ai lavoratori ammessi ai cantieri stessi (LLRR 4 febbraio 1950, n. 3, e 24 gennaio 1956, n. 40) L.6.500.000
Cap. 137 Retribuzione a tecnici estranei all' Amministrazione regionale per la progettazione, la direzione, l' assistenza ed il collaudo di opere pubbliche (art. 5, LR 9 marzo 1950, n. 12; LR 4 ottobre 1955, n. 16, ed art. 3, LR 13 giugno 1958, n. 4) L.17.000.000
Cap. 143 Spese di vigilanza e per studi ed accertamenti relativi alle opere di miglioramento fondiario (art. 8, LR 26 ottobre 1950, n. 46) L.10.000.000
Cap. 150 Contributi per l' esecuzione di lavori intesi a favorire l' incremento della produzione agricola e l' utilizzazione della mano d' opera disoccupata (art. 1, LR 9 agosto 1950, n. 44) L.30.000.000
Cap. 187 Spese per il completamento e la pubblicazione della carta geologica della Sardegna e per i relativi studi illustrativi (LLRR 16 maggio 1951, n. 21; 25 novembre 1954, n. 25, e 22 dicembre 1958, n. 23) L.6.000.000
VARIAZIONI IN AUMENTO
Cap. 6 Stipendi, salari, indennità , assegni, compensi e trattamento di quiescenza o di licenziamento al personale di pubbliche amministrazioni comandato presso l' Amministrazione regionale ed a quello assunto dalla medesima (LLRR 7 dicembre 1949, n. 6; 12 dicembre 1949, n. 8; 27 luglio 1950, n. 38; 27 luglio 1950, n. 39; 9 febbraio 1951, n. 2; 18 maggio 1951, n. 9; 18 maggio 1951, n. 10; 24 giugno 1952, n. 9; 7 maggio 1953, n. 15; 4 maggio 1953, n. 16; 5 maggio 1953, n. 19; 8 febbraio 1955, n. 2; 17 gennaio 1956, n. 1; 3 dicembre 1958, n. 20, ed artt.2 e 3 della LR 21 marzo 1959, n. 7) (spesa fissa ed obbligatoria) L 208.000.000
Cap. 7 Compensi per lavoro straordinario al personale (art. 2, DLP 27 giugno 1946, n. 19) L.20.000.000
Cap. 8 Indennità di Gabinetto al personale del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e delle Segreterie particolari del Presidente e degli Assessori (art. 2, DLCPS 16 novembre 1947, n. 1282) (spesa obbligatoria) L.1.000.000
Cap. 10 Indennità di missione e rimborso di spese viaggio e trasferimento (LR 4 maggio 1956, n. 16, e DPR 11 luglio 1952, n. 767) L. 8.000.000
Cap. 11 Spese per la estensione al personale dipendente dall' Amministrazione regionale delle concessioni tariffarie speciali in materia di trasporti godute dagli impiegati dello Stato( LR 7 ottobre 1955, n. 19) L.500.000
La denominazione del capitolo 6 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1960 è modificata nel modo seguente:
“Cap. 6 Stipendi, salari, indennità , assegni, compensi e trattamento di quiescenza o di licenziamento al personale di pubbliche amministrazioni comandato presso l'Amministrazione regionale ed a quello assunto dalla medesima (LLRR 7 dicembre 1949, n. 6; 12 dicembre 1949, n. 8; 27 luglio 1950, n. 38; 27 luglio 1950, n. 39; 9 febbraio 1951, n. 2; 18 maggio 1951, n. 9; 18 maggio 1951, n. 10; 24 giugno 1952, n. 9; 7 maggio 1953, n. 15; 4 maggio 1953, n. 16; 5 maggio 1953, n. 19; 8 febbraio 1955, n. 2; 17 gennaio 1956, n. 1; 28 novembre 1957, n. 25; 20 giugno 1958, n. 17; 3 dicembre 1958, n. 20, e successive modificazioni, ed artt.2 e 3 della LR 21 marzo 1959, n. 7) (spesa fissa ed obbligatoria)”.


Art.17
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


ALLEGATO 1
Pianta organica riassuntiva del personale della Regione sarda.
TABELLA PRIMA.
A) IMPIEGATI AMMINISTRATIVI
a) Direttivi, posti 103.
b) di concetto (segretari), posti 92.
c) di concetto (ragionieri), posti 41.
d) di concetto (cassieri), posti 2.
e) esecutivi, posti 201.
f) ausiliari, posti 72.
g) di carriera speciale o ragionieri, posti 14.
Totale posti per impiegati amministrativi, 525.
B) IMPIEGATI TECNICI
a) Direttivi.
- Medici, posti 11.
- Ingegneri, posti 15.
- Dottori in agraria, posti 12.
- Veterinari, posti 3.
- Entomologhi, posti 1.
Totale posti per impiegati tecnici direttivi, 42.
b) Di concetto.
- Geometri, posti 37.
- Periti agrari, posti 20.
- Disegnatori, posti 5.
- Esperti di gruppo, posti 5.
- Periti minerari, posti 5.
Totale posti per impiegati tecnici di concetto, 72.
c) Esecutivi.
- Computisti, posti 1.
- Assistenti, posti 2.
- Telefonisti, posti 3.
- Coadiutori tecnici, posti 10.
- Preparatori, posti 4.
- Magazzinieri, posti 2.
Totale posti per impiegati tecnici esecutivi, 22.
d) Ausiliari.
- Agenti tecnici 49
Totale posti per impiegati agenti tecnici ausiliari, 49.
C) SALARIATI.
a)Specializzati.
- Meccanici, posti 6.
- Muratori, posti 1.
- Elettricisti, posti 1.
- Elettrauto, posti 1.
- Idraulici, posti 1.
- Saldatori elettrautogenisti, posti 2.
Totale posti per salariati specializzati, 12.
b) Qualificati:
- Lucidatori mobili, posti 1.
- Falegnami, posti 1.
- Giardinieri, posti 2.
- Idraulici, posti 1.
- Tipografi, posti 1.
- Conduttori di caldaie a vapore, posti 1.
- Conduttori di ascensori, posti 4.
- Meccanici, posti 2.
- Guardiani, posti 4.
Totale posti per salariati qualificati, 17.
c) Comuni:
- Guardiani, posti 12.
- Muratori, posti 1.
- Autolavaggisti, posti 3.
- Totale posti per salariati comuni, 16.
Totale posti per impiegati amministrativi, tecnici e salariati, 755.


ALLEGATO 2
Allegato B. Pianta organica particolareggiata del personale della Regione sarda. Impiegati direttivi. Amministrativi.
ARTICOLO UNICO
TABELLA SECONDA.
A) IMPIEGATI DIRETTIVI
AMMINISTRATIVI
- Segretario generale, posti 1.
- Direttore generale, posti 2.
- Ispettore generale, posti 13.
- Direttore di divisione, posti 22.
- Direttore di sezione, posti 31.
- Consigliere di 1a classe,
- oppure Consigliere di 2a classe
- oppure Consigliere di 3a classe, posti complessivi 34.
Totale posti per impiegati direttivi amministrativi, 103.
TECNICI
Medici.
- Ispettore generale medico, posti 2.
- Ispettore medico capo, posti 4.
- Medico superiore, posti 5.
- Medico di 1a classe oppure Medico di 2a classe, posti complessivi 0.
Totale posti per impiegati direttori tecnici (medici), 11.
Ingegneri.
- Ispettore generale ingegnere, posti 3.
- Ingegnere capo, posti 5.
- Ingegnere superiore, posti 4.
- Ingegnere principale, oppure Ingegnere, posti complessivi 3.
Totale posti per impiegati direttivi tecnici (ingegneri), 15.
Dottori in agraria.
- Ispettore generale, posti 1.
- Ispettore capo, posti 3.
- Ispettore superiore, posti 3.
- Ispettore principale oppure Ispettore oppure Ispettore aggiunto, Posti complessivi 5.
Totale posti per impiegati direttivi tecnici (dottori in agraria), 12.
Veterinari.
- Veterinario capo, posti 1.
- Veterinario superiore, posti 2.
- Veterinario di 1a classe
- oppure Veterinario di 2a classe
- oppure Veterinario di 3a classe, posti complessivi 0.
Totale posti per impiegati direttivi tecnici (veterinari), 3.
Dottori in agraria specializzati in entomologia.
- Entomologo superiore oppure Entomologo principale oppure
- Entomologo oppure Entomologo aggiunto, posti complessivi 1.
Totale posti per impiegati direttivi tecnici (dottore in agraria specializzati in entomologia), 1.
CARRIERA SPECIALE O RAGIONIERI
Direttivi.
- Direttori di 1a classe o ragioniere capo, posti 3.
- Direttori di 2a classe o ragioniere principale, posti 3.
- Vice direttore o 1º ragioniere, posti 6.
Totale posti per impiegati direttivi della carriera speciale o ragionieri, 12.
Di concetto.
- Ragioniere, posti 2.
- Ragioniere aggiunto oppure Vice ragioniere, posti complessivi 0.
Totale posti per impiegati di concetto della carriera speciale o ragionieri, 2.
B) IMPIEGATI DI CONCETTO
AMMINISTRATIVI
- Segretario capo, posti 1.
- Segretario principale, posti 5.
- Primo segretario, posti 22.
- Segretario, posti 34.
- Segretario aggiunto oppure Vice segretario, posti complessivi 30.
Totale posti per impiegati amministrativi di concetto (segretari), 92.
- Ragioniere capo, posti 1.
- Ragioniere principale, posti 3.
- Primo ragioniere, posti 13.
- Ragioniere, posti 15.
- Ragioniere aggiunto oppure Vice ragioniere, posti complessivi 9.
Totale posti per impiegati amministrativi di concetto (ragionieri), 41.
- Primo cassiere, posti 1.
- Cassiere, posti 1.
- Cassiere aggiunto oppure Vice cassiere, posti 0.
Totale posti per impiegati amministrativi di concetto (cassieri), 2.
TECNICI
Geometri.
- Geometra principale, posti 0.
- Primo geometra, posti 9.
- Geometra, posti 11.
- Geometra aggiunto oppure Vice geometra, posti complessivi 17.
Totale posti per impiegati tecnici di concetto (geometri), 37.
Periti agrari.
- Esperto principale, posti 1.
- Primo esperto, posti 6.
- Esperto, posti 3.
- Esperto aggiunto oppure Vice esperto, posti complessivi 10.
Totale posti per impiegati tecnici di concetto (periti agrari), 20.
Disegnatori.
- Disegnatore principale, posti 0.
- Primo disegnatore, posti 2.
- Disegnatore, posti 3.
- Disegnatore aggiunto oppure Vice disegnatore, posti complessivi 0.
Totale posti per impiegati tecnici di concetto (disegnatori), 5.
Personale lotta antianofelica.
- Esperto principale di gruppo, posti 0.
- Primo esperto in gruppo, posti 4.
- Esperto di gruppo, posti 1.
- Esperto aggiunto di gruppo oppure Vice esperto di gruppo, posti complessivi 0.
Totale posti per impiegati tecnici di concetto (personale lotta antianofelica), 5.
Periti minerari
- Perito principale, posti 1.
- Primo perito, posti 1.
- Perito, posti 1.
- Perito aggiunto oppure Vice perito, posti complessivi 2.
Totale posti per impiegati tecnici di concetto (periti minerari), 5.
C) IMPIEGATI ESECUTIVI
AMMINISTRATIVI
(Archivio e copia)
- Archivista capo, posti 8.
- Primo archivista, posti 33.
- Archivista, posti 104.
- Applicato oppure Applicato aggiunto, posti complessivi 56.
Totale posti per impiegati amministrativi esecutivi (archivio e copia), 201.
TECNICI
- Computista superiore
- oppure Computista capo
- oppure Primo computista
- oppure Computista
- oppure Computista aggiunto, posti complessivi 1.
Totale posti per impiegati tecnici esecutivi (computisti), 1.
- Primo assistente, posti 2.
- Assistente, posti 0.
- Assistente aggiunto, posti 0.
Totale posti per impiegati tecnici esecutivi (assistenti), 2.
- Telefonista capo, posti 0.
- Telefonista, posti 1.
- Telefonista aggiunto, posti 2.
- Vice telefonista, posti 0.
Totale posti per impiegati amministrativi esecutivi (telefonisti), 3.
Personale lotta antianofelica.
- Coadiutore tecnico capo, posti, 1.
- Coadiutore tecnico, posti 9.
- Applicato tecnico di prima classe, posti 0.
- Applicato tecnico di seconda classe, posti 0.
Totale posti per impiegati tecnici esecutivi (personale lotta antianofelica), 10.
- Preparatore capo, posti 1.
- Primo preparatore, posti 3.
- Preparatore, posti 0.
- Preparatore aggiunto, posti 0.
Totale posti per impiegati tecnici esecutivi (preparatori), 4.
- Magazziniere capo, posti 0.
- Primo magazziniere, posti 2.
- Magazziniere, posti 0.
- Magazziniere aggiunto, posti 0.
Totale posti per impiegati tecnici esecutivi (magazzinieri), 2.
D) PERSONALE AUSILIARIO
Addetti agli uffici.
- Commesso capo, posti 3.
- Commesso, posti 14.
- Usciere capo, posti 23.
- Usciere oppure Inserviente, posti complessivi 32.
Totale posti per il personale ausiliario addetto agli uffici, 72.
TECNICI
- Agente tecnico capo, posti 2.
- Agente tecnico, posti 47.
Totale posti per il personale ausiliario tecnico, 49.
Totale posti per impiegati direttivi, di concetto, esecutivi e personale ausiliario, 755.



Data a Cagliari, li 14 giugno 1960

Corrias