Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 18 maggio 1960, n. 10

Contributi per l’esecuzione delle opere pubbliche di bonifica in Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale, al fine di ridurre l’equivalente onere relativo alle quote a carico della proprietà privata, è autorizzata a concorrere, nella misura massima del 4 per cento, nella spesa delle opere di interesse generale che verranno eseguite nei comprensori di bonifica a norma del RD 13 febbraio 1933, n. 215.

Art.2
Il Contributo è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Art.3
E’ istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1960 il capitolo 152 bis “Contributi per l’esecuzione delle opere pubbliche di bonifica in Sardegna”.
A favore di detto capitolo sono stornate dai capitoli 144 e 153 del citato stato di previsione rispettivamente le somme di lire 50.000.000 e di lire 30.000.000.
Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge fanno carico al capitolo 152 bis dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1960 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 30 giugno 1960

Corrias