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Legge Regionale 28 giugno 1960, n. 11

Modifiche alla legge regionale 4 luglio 1958, n. 12, concernente provvidenze per limitare gli oneri dei trasporti gravanti sopra i prodotti agricoli.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’articolo 1 della legge regionale 4 luglio 1958, n. 12, è sostituito dal seguente:
“Al fine di limitare lo squilibrio economico gravante, in dipendenza della insularità della Sardegna, sui prodotti agricoli destinati all’esportazione dall’Isola, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi sulle spese per i trasporti a favore di produttori associati in cooperative o di consorzi aventi specifici fini di tutela e di difesa della produzione ed operanti nel territorio della Sardegna.
I contributi di cui al comma precedente verranno concessi per i prodotti ottenuti nell’annata agraria 1959-1960 e fino al 30 giugno 1961”.


Art.2
La denominazione del capitolo 145 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno 1960 è così modificata:
“Cap. 145 - Provvidenze per limitare gli oneri dei trasporti gravanti sopra i prodotti agricoli”.


Art.3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 20 luglio 1960

Corrias