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Legge Regionale 16 novembre 1960, n. 14

Modifiche alla legge regionale 20 aprile 1956, n. 2, concernente il trasferimento all’Ente Sardo di Elettricità di impianti elettrici costruiti dalla Regione.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Al fine di promuovere il trasferimento all’Ente Sardo di Elettricità degli impianti elettrici costruiti a norma delle leggi regionali 8 maggio 1951, n. 5, e 13 giugno 1958, n. 4, e non ancora passati a detto Ente, l’Amministrazione regionale, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a notificare agli enti locali interessati le rispettive posizioni tecniche e contabili relative agli impianti stessi.
Per gli impianti attualmente in corso di costruzione, o da costruire dopo l’entrata in vigore della presente legge, si procede entro due mesi dal collaudo degli impianti stessi.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli impianti costruiti ma non ancora collaudati alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art.2
Entro tre mesi dalla notificazione prevista dallo articolo 1 della presente legge, gli enti locali possono chiedere che i singoli impianti elettrici, eseguiti col proprio impegno di contribuzione, siano trasferiti all’Ente Sardo di Elettricità.
Il trasferimento è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore ai lavori pubblici, di concerto con l’Assessore all’industria e commercio. Con lo stesso decreto sono annullati gli impegni di contribuzione assunti dall’ente locale interessato in ordine alla costruzione dell’impianto trasferito.
Se l’ente locale interessato non abbia fatto pervenire la richiesta di trasferimento entro il termine di cui al primo comma, l’impianto rimane definitivamente acquisito al suo patrimonio.


Art.3
Il comma secondo dell’articolo 2 e l’articolo 3 della legge regionale 20 aprile 1956, n. 12, sono abrogati.

Art.4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 13 dicembre 1960

Corrias