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Legge Regionale 25 ottobre 1961, n. 12

Provvidenze per la ricostruzione degli abitati danneggiati dagli affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu (Basso Sulcis).
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad eseguire a suo carico, nei nuovi insediamenti di popolazione resi necessari dagli affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu (Basso Sulcis), le seguenti categorie di opere: fossi colatori, fasce frangivento, impianti per la distribuzione dell’energia elettrica per l’illuminazione pubblica e privata, chiese parrocchiali, nonché tutte le altre opere pubbliche la cui esecuzione non sia assunta dai competenti organi dello Stato o da altri Enti.

Art.2
L’Amministrazione regionale è autorizzata inoltre ad assumere l’onere delle annualità poste a carico degli enti locali interessati dalle disposizioni della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni, dei regi decreti legge 6 novembre 1924, n. 1931, e 28 maggio 1925, n. 854, e della legge 9 agosto 1954, n. 645, relativamente alle opere pubbliche da eseguirsi col contributo statale negli insediamenti di cui all’articolo precedente.

Art.3
È istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno 1961 il seguente capitolo 140 ter così denominato: «Spese per i nuovi insediamenti di popolazione resi necessari dagli affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu».
A favore di detto capitolo è stornata dal capitolo 44 dello stato di previsione della spesa la somma di lire 9.000.000.
Le spese necessarie all’attuazione della presente legge fanno carico al suddetto capitolo 140 ter ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.


Art.4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 23 novembre 1961.

Corrias