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Legge Regionale 29 novembre 1961, n. 15

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 maggio 1956, n. 14, recante la disciplina delle consultazioni popolari per la ricostituzione o istituzione di nuovi comuni e per la modifica della circoscrizione o della denominazione dei comuni esistenti.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Alla legge regionale 3 maggio 1956, n. 14, sono aggiunti i seguenti articoli:
Art. 3 bis - Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge si applicano anche per le rettifiche del confine comunale e per le modifiche di denominazione delle frazioni.
Le stesse norme sono applicabili ai comuni inferiori ai duemila abitanti, per riunione di essi e per l’aggregazione ad altro comune contermine, quando detti comuni manchino di mezzi per provvedere adeguatamente ai pubblici servizi e le condizioni topografiche lo consentano.
Art. 3 ter - Nel caso di ricostituzione o di istituzione di nuovi comuni o di modifiche di circoscrizioni gli elettori o le Amministrazioni interessate presentano il progetto di delimitazione territoriale.
Art. 3 quater - Il progetto di cui all’articolo 3 ter della presente legge deve essere sottoposto ad una Commissione costituita dai rappresentanti dei comuni interessati alla variazione dei rispettivi territori.
Nel caso della costituzione di una frazione in comune autonomo, la Commissione è costituita da rappresentanti del comune e della frazione.
I Consigli comunali nominano i propri rappresentanti in numero di tre per ogni comune. I rappresentanti speciali della frazione vengono nominati anch’essi in numero di tre dall’Assessore agli enti locali, tenuto conto delle eventuali parti contrastanti. La Commissione nomina nel suo seno il Presidente ed il Segretario.
Nel caso in cui la delimitazione proposta non venga accettata dalla Commissione, o non si raggiunga l’accordo su una diversa delimitazione, il progetto viene compilato d’ufficio dall’Assessorato regionale agli enti locali, sentiti sempre i suddetti rappresentanti.
Il progetto, compilato d’ufficio, è soggetto alla pubblicazione prevista dall’art. 4 bis della presente delle e su di esso deve essere sentito il parere del Consiglio provinciale competente per territorio.
Art. 4 bis - Le deliberazioni dei Consigli comunali di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio del comune per la durata di quindici giorni.
Qualsiasi elettore ha facoltà di farvi opposizione nel termine di venti giorni a decorrere dall’ultimo giorno dell’affissione.
Le eventuali opposizioni sono trasmesse dal Sindaco al Presidente del Comitato o della Sezione di controllo sugli atti degli enti locali, competente per territorio, il quale le invierà, a sua volta con motivato parere, all’Assessore regionale agli enti locali.
Art. 34 bis - Quando siano state predisposte variazioni alle circoscrizioni dei comuni, l’Assessore regionale agli enti locali, su conforme parere del Comitato o della Sezione di controllo, competente per territorio, provvede, con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.
I comuni riuniti tra loro od aggregati ad altro contermine possono essere autorizzati nelle forme di cui al comma precedente a tenere separati i rispettivi beni patrimoniali nonchè le rendite e passività.
Art. 34 ter - Le frazioni, che siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi e quando le condizioni dei luoghi lo consiglino, possono essere autorizzate, dopo gli adempimenti di cui al seguente articolo 34 quater mediante decreto dell’Assessore regionale agli enti locali emesso su conforme parere del Comitato e delle Sezioni di controllo competente per territorio, a tenere separati i rispettivi beni patrimoniali nonchè le rendite e passività, sempre che ne faccia domanda almeno un quinto degli elettori residenti nella frazione ed iscritti nelle liste elettorali comunali. La firma degli elettori deve essere autenticata dal Sindaco del comune interessato. Il decreto dispone che i bilanci e le contabilità della frazione siano tenuti separati da quelli del comune.
Art. 34 quater - Le domande di cui all’articolo precedente devono essere corredate da un progetto di separazione patrimoniale da sottoporre al parere di una Commissione da nominarsi con le modalità previste nell’articolo 3 quater della presente legge.
Il progetto di separazione patrimoniale è soggetto alla pubblicazione di cui all’articolo 4 bis della presente legge.


Art.2
L’ultimo comma dell’articolo 4 della legge regionale 3 maggio 1956, n. 14, è così modificato:
«L’Assessore, ultimata l’istruzione e compilato il progetto di delimitazione territoriale, riferisce al Consiglio regionale, inviando, con motivato parere, le opposizioni eventualmente presentate».


Art.3
L’ultimo comma dell’articolo 5 della legge regionale 3 maggio 1956, n. 14, è così modificato:
«Può egualmente prescindersi dalla consultazione popolare, quando ricorrano i requisiti di cui al primo comma, in caso di proposta di cambiamento di denominazione del comune o della frazione».
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 8 gennaio 1962.

Corrias