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Legge Regionale 30 novembre 1961, n. 16

Opzione del personale comandato a favore della Amministrazione regionale.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Il personale dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici, in servizio presso l’Amministrazione regionale in qualità di comandato, ai sensi delle leggi regionali 7 dicembre 1949, n. 6, e 12 dicembre 1949, n. 8, nonchè delle relative modificazioni e integrazioni, può chiedere, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il passaggio alle dipendenze della Regione.
L’Amministrazione regionale è tenuta a pronunciarsi sulle richieste entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al precedente comma.
I comandati che si avvalgono di detta facoltà e nei confronti dei quali l’Amministrazione regionale si pronuncia affermativamente, saranno assunti negli istituendi ruoli regionali entro i limiti della carriera corrispondente, con due qualifiche superiori a quella da ciascuno di essi rivestita nell’Amministrazione di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge.
I comandati non appartenenti a carriera corrispondente al titolo di studio posseduto e quelli non di ruolo saranno, invece, inquadrati nella carriera competente degli istituendi ruoli regionali, con due qualifiche superiori a quella corrispondente al coefficiente del trattamento economico goduto nelle Amministrazioni di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge e, in mancanza, partendo dalla qualifica iniziale.
Il passaggio del personale comandato all’Amministrazione regionale ha luogo con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.


Art.2
Qualora i posti degli organici definitivi non fossero, in qualche caso, sufficienti per poter dare integrale applicazione alle disposizioni di cui al precedente articolo, la Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero, da riassorbire in occasione delle normali vacanze. All’uopo dovrà essere lasciato scoperto un corrispondente numero di posti di qualifica iniziale.

Art.3
L’Amministrazione regionale riconosce a tutti gli effetti al personale che passa alle dipendenze della Regione il servizio prestato nell’Amministrazione di provenienza, assumendo in proprio i relativi impegni di natura assistenziali e previdenziale dalla data del decreto di cui all’ultimo comma dell’art. 1.
Ai fini della liquidazione della pensione e del trattamento di quiescenza, i rapporti finanziari conseguenti al passaggio alla Regione di tale personale vengono regolati con successivi accordi tra le Amministrazioni di provenienza, gli Istituti o le Casse di previdenza e la Regione.


Art.4
Il personale che non si avvale della facoltà di cui all’articolo 1 può essere mantenuto in servizio nella posizione di comando per non più di sei mesi dalla scadenza del termine stabilito per l’esercizio di detta facoltà.

Art.5
Fino a quando non avranno applicazione le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dell’Amministrazione regionale, al personale comandato che passa alle dipendenze della Regione vengono mantenuti le funzioni esercitate ed il trattamento economico in godimento, con esclusione del trattamento di missione eventualmente goduto dal personale medesimo.

Art.6
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 9 gennaio 1962.

Corrias