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Legge Regionale 1 dicembre 1961, n. 17

Norme per il pagamento delle spese spettanti all’Amministrazione regionale per lavori di indagine, ricerca e coltivazione di minerali
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale, nei casi in cui proceda direttamente ad indagini, ricerche e coltivazione di sostanze minerali ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 7 maggio 1957, n. 15, o dell’articolo 13 del regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1443, è autorizzata a sostenere le spese relative agli studi e lavori comunque inerenti all’attività di indagine, ricerca e coltivazione.

Art.2
Ove le indagini, le ricerche e la coltivazione di sostanze minerali, siano condotte da enti, organismi e società al cui capitale partecipi l’Amministrazione regionale, l’Amministrazione stessa può eseguire, in favore delle società, enti ed organismi predetti, anticipazioni in conto corrente, in concorso con gli altri soci ed in misura non superiore alla proporzione percentuale della partecipazione regionale al capitale sottoscritto e versato.

Art.3
I pagamenti relativi alle spese previste nei precedenti articoli vengono disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta stessa su proposta dell’Assessore all’industria e commercio.

Art.4
È istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno 1961 il capitolo 82 bis così denominato: «Spese e quote di spese per le indagini, ricerche e coltivazioni di sostanze minerali eseguite direttamente dall’Amministrazione regionale o da enti, organismi e società al cui capitale partecipi l’Amministrazione regionale».
A favore di detto capitolo è disposto lo storno di lire 30 milioni dal capitolo 82 dello stesso stato di previsione.
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al suddetto capitolo 82 bis ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 13 gennaio 1962.

Corrias