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Legge Regionale 27 febbraio 1962, n. 1

Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, relativa ai controlli sulle province e sui comuni.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’articolo 2 della legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, è abrogato ed è sostituito dal seguente:
“E’ istituito a Cagliari un Comitato di controllo sulle province e sui comuni.
Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:
a) dall’Assessore agli enti locali o da un funzionario da lui delegato che lo presiede;
b) da sei esperti nelle discipline amministrative, inscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione relative ai cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio regionale, eletti dal Consiglio regionale;
c) da un magistrato del Tribunale amministrativo regionale designato dal Presidente del Tribunale stesso;
d) dal dirigente del servizio di ragioneria del Comitato.
Con lo stesso decreto vengono nominati:
a) un supplente del funzionario delegato alla Presidenza del Comitato dall’Assessore agli enti locali, in persona di altro funzionario delegato dallo stesso Assessore;
b) tre supplenti nelle persone di tre esperti in discipline amministrative, inscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione relative ai cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio regionale, eletti dal Consiglio regionale;
c) un supplente in persona di altro magistrato del Tribunale amministrativo regionale designato dal Presidente del Tribunale stesso.
I supplenti intervengono alle sedute rispettivamente in caso di impedimento del Presidente di cui alla lettera a) e dei corrispondenti membri effettivi.
Per l’elezione degli esperti nelle discipline amministrative ciascun Consigliere regionale vota per quattro membri effettivi e due membri supplenti. Rimangono eletti i sei effettivi ed i tre supplenti che ottengono il maggior numero di voti.
Per la validità delle pronuncie del Comitato si richiede l’intervento di almeno sei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente”.


Art.2
L’art. 4 della legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, è abrogato ed è sostituito dal seguente:
“Il Presidente della Giunta regionale provvede con suo decreto alla costituzione delle Sezioni.
Ogni Sezione è composta:
a) da un funzionario della Regione delegato dall’Assessore agli enti locali, che la presiede;
b) da sei esperti nelle discipline amministrative inscritti nelle liste elettorali di un comune appartenente alla circoscrizione della Sezione relative ai cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio regionale, eletti dal Consiglio regionale;
c) da un magistrato della Sezione del Tribunale amministrativo che ha sede nella circoscrizione della Sezione del Comitato di controllo, designato dal Presidente della Sezione del predetto Tribunale o, in mancanza, da un magistrato designato dal Presidente della Corte d’Appello di Cagliari, d’intesa col presidente del Tribunale amministrativo regionale;
d) dal dirigente del servizio di ragioneria della Sezione.
Con lo stesso decreto vengono nominati:
a) un supplente del Presidente in persona di altro funzionario delegato dall’Assessore agli enti locali;
b) tre supplenti nelle persone di tre esperti nelle discipline amministrative inscritti nelle liste elettorali di un comune appartenente alla circoscrizione della Sezione relative ai cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio regionale, eletti dal Consiglio regionale;
c) un supplente in persona di altro magistrato della Sezione del Tribunale amministrativo che ha sede nella circoscrizione della Sezione del Comitato di controllo, designato dal Presidente della Sezione del predetto Tribunale o, in mancanza, in persona di altro magistrato designato dal Presidente della Corte d’Appello di Cagliari, di intesa col Presidente del Tribunale amministrativo regionale.
I supplenti intervengono alle sedute rispettivamente in caso di impedimento del Presidente di cui alla lettera a) e dei corrispondenti membri effettivi.
Per l’elezione degli esperti nelle discipline amministrative ciascun Consigliere regionale vota per quattro membri effettivi e due membri supplenti. Rimangono eletti i sei effettivi e i tre supplenti che ottengono il maggior numero di voti.
Per la validità delle pronuncie delle Sezioni si applica l’ultimo comma dell’articolo 2”.


Art.3
Le spese derivanti dalla applicazione della presente legge, anche per la liquidazione delle indennità previste dalla legge regionale 3 febbraio 1961, n. 3, a favore dei componenti del Comitato e delle Sezioni di controllo, che non siano funzionari della Regione, e delle indennità spettanti, nella misura stabilita dall’articolo 1 della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 5, ai funzionari della Regione che partecipino alle riunioni quali componenti o segretari del Comitato e delle Sezioni di controllo, fanno carico al capitolo 47 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1962 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.
A favore di detto capitolo 47 è stornata dal capitolo 45 dello stesso stato di previsione la somma di lire 500.000.


Art.4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 27 marzo 1962.

Corrias