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Legge Regionale 24 maggio 1962, n. 4

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 marzo 1960, n. 4, recante provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’articolo 1 della legge regionale 22 marzo 1960, n. 4, è così integrato: “Ai richiedenti ed ai beneficiari dei mutui di cui al primo comma del presente articolo, che dimostrino di essere titolari di un reddito globale, compresi i redditi di lavoro, non soggetto a tassazione per imposta complementare, il contributo è concesso nella misura totale degli interessi”.


Art.2
Il secondo comma dell’articolo 9 della legge regionale 22 marzo 1960, n. 4, è sostituito dal seguente:
“L’ammontare delle garanzie concesse non potrà superare più di trenta volte le disponibilità del fondo e dovrà essere investito in cartelle fondiarie della serie speciale emesse a termini di legge dagli istituti convenzionati in base alla presente legge”.


Art.3
Il primo comma dell’articolo 10 della legge regionale 22 marzo 1960, n. 4, è sostituito dai seguenti:
“Per la concessione delle provvidenze di cui all’articolo 1 della presente legge è autorizzato, a decorrere dall’esercizio 1960 e fino all’esercizio 1980, lo stanziamento nel bilancio regionale delle seguenti somme:
- lire 100.000.000 all’anno per gli esercizi 1960 e 1961;
- lire 250.000.000 all’anno per gli esercizi dal 1962 al 1980.
Secondo le esigenze, il predetto stanziamento può essere eventualmente aumentato con ulteriori somme da stanziarsi nei bilanci regionali per gli esercizi dal 1962 al 1980”.


Art.4
A favore del capitolo 136 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno 1962 è stornata dal capitolo 45 la somma di lire 100.000.000 e dal capitolo 145 la somma di lire 50.000.000 dello stesso stato di previsione.

Art.5
La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore ai lavori pubblici, è autorizzata ad assumere per un anno, mediante convenzione da stipularsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento degli uffici preposti all’attuazione della legge regionale 22 marzo 1960, n. 4, e successive modificazioni, nelle categorie e nel numero massimo di:
- 1 ingegnere;
- 8 geometri e 3 ragionieri;
- 4 impiegati d’ordine.
Il trattamento economico di detto personale è pari a quello della qualifica iniziale della carriera, rispettivamente, direttiva, di concetto ed esecutiva dei dipendenti regionali.
La spesa derivante dalle predette convenzioni fa carico al capitolo 16 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno 1962 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.
A favore del predetto capitolo 16 è stornata dal capitolo 45 dello stesso stato di previsione la somma di lire 20.000.000.


Art.6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, lì 23 giugno 1962

Corrias