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Legge Regionale 18 maggio 1962, n. 5

Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti regionali.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10 della legge regionale 4 maggio 1956, n. 16, concernente il trattamento economico di missione spettante al personale in servizio presso la Regione Autonoma della Sardegna, sono abrogati.

Art.2
Per il trattamento economico di missione e di trasferimento del personale regionale, si applicano le norme di cui alla legge 15 aprile 1961, n. 291.
Le disposizioni dell’articolo 13 della legge 15 aprile 1961, n. 291, sono applicabili per tutti i servizi d’istituto svolti dal personale regionale nell’intero territorio della Regione sarda.


Art.3
Sono estese al personale regionale tutte le variazioni in aumento o in diminuzione che lo Stato dovesse in avvenire apportare al trattamento economico di missione e di trasferimento del proprio personale.

Art.4
La spesa per l’attuazione della presente legge fa carico al capitolo 11 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1962 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
A favore del capitolo 11 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 1962 è disposto lo storno della somma di L. 500.000 dal capitolo 45 dello stesso stato di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari lì 30 giugno 1962.

Corrias