Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 13 luglio 1962, n. 9

Provvedimenti per il miglioramento della zootecnia e delle attività connesse e per il collocamento della produzione lattiero - casearia.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
La misura del contributo previsto dalla legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevata dal 50 all’80 per cento della spesa preventivata, quando i contributi siano richiesti per opere di miglioramento fondiario la cui realizzazione porti ad un rilevante incremento delle disponibilità foraggere e favorisca la trasformazione di aziende pastorali in aziende agro - pastorali od agro - zootecniche.
Il contributo di cui al precedente comma è concesso, in particolare, per l’esecuzione di opere volte al miglioramento dei pascoli, anche attraverso lo spietramento, il decespugliamento, il dicioccamento, la concimazione di fondo e l’eliminazione delle essenze nocive, per la sistemazione e la preparazione dei terreni per l’impianto di erbai annuali o poliennali e per la costruzione di stalle, ricoveri per il bestiame, di sili di foraggio, e di impianti di irrigazione e di opere stabili di recinzione e di sezionamento necessarie alla migliore utilizzazione dei terreni a pascolo. Sono escluse dal beneficio del maggior contributo le opere che non siano destinate al raggiungimento degli scopi indicati al comma precedente.
Per le stesse opere eseguite con i contributi dello Stato o di altri enti è concessa, da parte della Regione, una integrazione di contributo fino alla misura massima dell’80 per cento della spesa ammessa.


Art.2
Sono ammesse al contributo dell’80 per cento le apparecchiature che consentano una più razionale ed igienica raccolta e conservazione dei prodotti che non siano stati sottoposti ad alcuna lavorazione, ivi comprese le attrezzature per la mungitura meccanica, e le attrezzature occorrenti al trasporto dei prodotti zootecnici dai luoghi di produzione ai centri di raccolta e lavorazione.
Sono esclusi dal contributo di cui al precedente comma i mezzi di trasporto, a meno che la richiesta non sia presentata da allevatori associati. Le caratteristiche dei mezzi di trasporto ammissibili a contributo saranno stabilite con decreto dell’Assessore all’agricoltura e foreste sentito il Comitato tecnico regionale dell’agricoltura.


Art.3
Il contributo dell’80 per cento è concesso soltanto a conduttori, a coltivatori ed allevatori diretti; siano essi proprietari, enfiteuti, affittuari di piccole o medie aziende; mezzadri, coloni, soccidari, singoli o associati.
Per l’attribuzione della qualifica di coltivatore diretto e per la determinazione ed il riconoscimento delle piccole e medie aziende valgono le norme contenute nell’articolo 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454.


Art.4
Ferme restando le disposizioni dell’articolo 20 della legge 11 giugno 1962, n. 588, l’Amministrazione regionale impone l’obbligo dell’esecuzione dei miglioramenti fondiari ai proprietari di terreni normalmente adibiti a pascolo ed idonei alla trasformazione.
Tale obbligo non è imposto ai proprietari dei terreni che li concedano con un contratto che abbia la durata di almeno nove anni ad affittuari, mezzadri, coloni e soccidari, singoli o associati, che siano disposti ad eseguire negli stessi terreni opere di trasformazione, avvalendosi anche del contributo di cui all’articolo 1 ed in tal senso abbiano presentato richiesta documentata agli uffici competenti.


Art.5
Fino a quando non saranno state approvate le direttive fondamentali della trasformazione da includere nel piano e nei programmi di cui all’articolo 20, primo comma, della legge 11 giugno 1962, n. 588, l’obbligo di cui al precedente articolo non è imposto ai proprietari coltivatori diretti.

Art.6
Le opere da eseguire obbligatoriamente, il tempo concesso per la loro esecuzione, la misura del contributo regionale, che non potrà in ogni caso essere superiore al 50 per cento della spesa preventivata, saranno determinati con decreto dell’Assessore all’agricoltura e foreste, previa istruttoria dei competenti organi tecnici.
Ove i proprietari non intendano eseguire le opere di miglioramento fondiario, il decreto indicherà anche l’ente di bonifica o colonizzazione incaricato dell’esecuzione dei lavori e determinerà le modalità di recupero delle somme da porsi a carico dei singoli proprietari.
L’ente, per l’esecuzione dei lavori, si avvarrà, di preferenza, degli affittuari, mezzadri, coloni e soccidari già possessori del fondo.


Art.7
L’obbligatorietà dell’esecuzione delle opere di miglioramento fondiario non può essere imposta per terreni di proprietà di enti pubblici. L’Assessorato all’agricoltura e foreste è, però, autorizzato a predisporre, assumendo a suo carico l’onere degli studi e della progettazione, tenuto conto delle consuetudini locali, piani per la valorizzazione ed utilizzazione, ai fini soprattutto dell’incremento del patrimonio zootecnico, dei predetti terreni ed a stimolare e favorire, con ogni opportuna iniziativa, l’attuazione dei predetti piani.
Agli enti pubblici, che intendano eseguire, in terreni di loro proprietà, opere la cui realizzazione assuma particolare interesse per gli allevatori operanti nel territorio può essere concesso un contributo dell’80 per cento della spesa ammessa.


Art.8
Quando si tratti di aziende con superficie superiore a venti ettari, costituite da corpi non inferiori a cinque ettari, la concessione del maggior contributo è subordinata alla presentazione di un piano aziendale nel quale siano contemplate le opere da eseguirsi, anche in più anni, sia indicato il carico di bestiame gravante sul fondo e quello che presumibilmente potrà gravarvi, quando siano state compiute le opere di trasformazione, e siano contenute tutte le notizie che dimostrino l’utilità e l’economicità delle iniziative che si intendano assumere.

Art.9
Nella concessione dei contributi previsti dai precedenti articoli la precedenza è data alle richieste presentate da pastori ed allevatori associati che intendano procedere alla utilizzazione e valorizzazione di terreni contigui in forma associativa e che intendano realizzare opere di interesse aziendale od interaziendale su notevoli superfici accorpate.
In questi casi l’Assessorato è autorizzato ad assumere, a suo carico, l’onere degli studi necessari alla predisposizione del piano aziendale o interaziendale e l’onere della progettazione, nonchè delle spese relative agli atti legali ed agli adempimenti fiscali per la costituzione di società di gestione delle proprietà terriere da accorpare e per i conferimenti conseguenti.


Art.10
L’Amministrazione regionale è autorizzata a istituire corsi di preparazione o specializzazione professionale specificamente destinati ad allevatori, pastori e tecnici del settore.
Il programma dei corsi, la loro durata, gli istituti, enti od organizzazioni affidatari saranno determinati con decreto dell’Assessore all’agricoltura e foreste di concerto con l’Assessore al lavoro e pubblica istruzione.


Art.11
L’Amministrazione regionale è autorizzata a istituire uno o più centri permanenti per la formazione delle maestranze addette alla lavorazione e trasformazione dei prodotti zootecnici.
Le spese per la gestione dei centri e per la permanenza degli allievi partecipanti ai corsi presso i centri stessi sono a totale carico dell’Amministrazione regionale.


Art.12
Nell’affidamento dei corsi di cui all’articolo 10 e della gestione dei centri di cui all’articolo 11 sarà accordata la preferenza agli Istituti professionali statali dell’agricoltura.

Art.13
L’Amministrazione regionale è autorizzata, in deroga alle disposizioni della legge regionale 9 novembre 1950, n. 47, a concedere contributi fino alla misura massima dell’80 per cento a favore di cooperative di produttori agricoli che intendano ampliare gli stabilimenti caseari o ammodernarne e completarne le attrezzature, o costruire nuovi stabilimenti in territorio dell’Isola nei quali, in rapporto all’entità del patrimonio zootecnico ed ai prevedibili incrementi, ne sia accertata e riconosciuta la necessità.
Il contributo è sempre concesso nella misura massima dell’80 per cento quando i progetti di ammodernamento o completamento degli impianti prevedano l’installazione di attrezzature che permettano una più igienica lavorazione e la tipizzazione del prodotto o la produzione di tipi di formaggio che trovino più facile e remunerativo collocamento sui mercati isolani ed extraisolani.
E’ ammessa l’integrazione, fino alla misura prevista nel presente articolo, dei contributi concessi, per il raggiungimento degli stessi scopi, dallo Stato o da altri enti.
Nulla è innovato della procedura prevista, per la concessione dei contributi e delle integrazioni, dalla legge regionale 9 novembre 1950, n. 47.
Alle cooperative che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già ottenuto il decreto di concessione, e ove non sia ancora intervenuta la liquidazione del sussidio, è estesa l’integrazione del maggior contributo previsto nel primo comma del presente articolo.


Art.14
L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese occorrenti per la costruzione di impianti di interesse regionale per la salagione, la stagionatura e la migliore conservazione dei prodotti caseari.
Gli impianti potranno essere gestiti direttamente dall’Amministrazione regionale, attraverso istituti o enti da essa controllati, o da consorzi di cooperative di produttori o da singole cooperative, che siano in grado di fornire le idonee garanzie.
Gli impianti potranno anche essere ceduti al consorzio o alla cooperativa affidatari, trascorso un periodo di almeno dieci anni dalla data di inizio effettivo dell’attività, previo pagamento, in una unica soluzione o in più annualità, di una somma che sarà determinata al momento della cessione e che non potrà comunque essere superiore al 20 per cento del valore di costruzione degli impianti.
L’Assessore all’agricoltura e foreste stabilirà con suo decreto, di concerto con l’Assessore alle finanze, le norme per la gestione, senza fini di lucro, dei predetti impianti.


Art.15
L’Amministrazione regionale ha facoltà di disporre controlli sulla gestione degli impianti per accertarne la rispondenza alle norme del decreto di cui all’ultimo comma del precedente articolo. I controlli sono esercitati da funzionari dell’Amministrazione regionale all’uopo incaricati dall’Assessore all’agricoltura e foreste.
L’Amministrazione regionale ha altresì facoltà di revocare l’affidamento della gestione al consorzio od alla cooperativa che non si attengano alle norme del decreto di cui al precedente articolo ovvero impediscano od ostacolino l’esercizio dei controlli che l’Amministrazione riterrà di disporre.


Art.16
L’Amministrazione regionale assume a suo carico la differenza tra il tasso d’interesse praticato dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario o al lordo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie – e quello da porre a carico di pastori ed allevatori associati in cooperative, in gruppi, latterie sociali o loro consorzi, operanti in Sardegna, per la concessione di prestiti di cui all’articolo 2, numeri 1, 3 e 4, lettera b), della legge 5 luglio 1928, n. 1760, ad un tasso non superiore al 2 per cento.
I prestiti concessi in applicazione delle norme del presente articolo sono assistiti da garanzia sussidiaria dell’Amministrazione regionale fino ad un ammontare complessivo dell’80 per cento delle perdite accertate.


Art.17
E’ costituito a carico del bilancio passivo della Regione Sarda, presso uno o più istituti autorizzati all’Esercizio del credito agrario in Sardegna, un fondo di rotazione per la concessione, da effettuarsi dagli stessi istituti, a pastori ed allevatori associati in cooperative, gruppi, latterie sociali o loro consorzi, operanti in Sardegna, dei prestiti di cui all’articolo 2, numeri 1, 3 e 4, lettera b), della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Art.18
Per la concessione dei prestiti di cui al precedente articolo il tasso d’interesse a carico del mutuatario, non potrà essere superiore al 2 per cento, al lordo di diritti di commissione e spese accessorie.

Art.19
Le domande di prestiti devono essere presentate agli istituti incaricati della gestione del fondo di cui all’articolo 17.
Le deliberazioni sulla concessione dei prestiti sono assunte dai competenti organi deliberanti degli stessi istituti integrati da tre membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione degli Assessori all’agricoltura e foreste, alle finanze ed alla rinascita.


Art.20
L’Assessore alle finanze di concerto con l’Assessore all’agricoltura e foreste è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con gli istituti incaricati della gestione del fondo di cui all’articolo 17.

Art.21
L’articolo 2 della legge regionale 14 dicembre 1959, n. 21, è sostituito dal seguente:
“La quota di interessi da porre a carico del mutuatario non deve essere superiore al 2 per cento in ragione di anno.
Il concorso dell’Amministrazione regionale è ragguagliato alla differenza tra il tasso d’interesse praticato dagli istituti di credito autorizzati, al netto dell’eventuale concorso dello Stato o di altri enti, ed il tasso d’interesse indicato al comma precedente”.
L’Amministrazione regionale è autorizzata a modificare in senso conforme alle norme del presente articolo il regolamento di attuazione della citata legge regionale 14 dicembre 1959, n. 21.


Art.22
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi a favore di cooperative di pastori ed allevatori o di loro consorzi, fino alla misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per l’organizzazione delle vendite dei mercati della Penisola ed esteri e per campagne pubblicitarie per l’incremento dei consumi e della vendita dei formaggi e dei latticini, ed in particolare dei prodotti derivati dal latte ovino, organizzate da ditte di comprovata capacità e serietà.
Ove manchino da parte dei consorzi o delle cooperative le iniziative di cui al comma precedente, l’Amministrazione regionale potrà provvedere direttamente, ovvero attraverso l’Istituto zootecnico e caseario della Sardegna, o con il ricorso ad organizzazioni particolarmente qualificate.


Art.23
La concessione dei contributi e del concorso sugli interessi a favore di cooperative di allevatori e pastori e loro consorzi previsti dai precedenti articoli nonchè l’affidamento della gestione degli impianti di conservazione del prodotto costruiti dall’Amministrazione regionale, sono subordinati all’utilizzazione in proprio, senza cessione a terzi, anche temporanea, degli impianti ed all’attuazione da parte delle cooperative e consorzi interessati, delle direttive che l’Assessorato all’agricoltura e foreste impartirà sul periodo di lavorazione e la stagionatura, sui tipi le caratteristiche del prodotto e su quanto è ritenuto utile al raggiungimento del migliore modello di produzione.

Art.24
L’Amministrazione regionale promuoverà, con ogni opportuna iniziativa, la costituzione dei consorzi volontari di produzione previsti dagli articoli 7 ed 8 della legge 10 aprile 1954, n. 125, allo scopo di garantire un efficace ed imparziale svolgimento della vigilanza nella produzione e nel commercio dei formaggi con denominazione di origine e tipici, prodotti nel territorio della Sardegna ed allo scopo di garantire, altresì che la produzione del formaggio “pecorino romano” in Sardegna risponda ai requisiti previsti dall’allegato A e che la produzione del formaggio “fiore sardo” risponda ai requisiti previsti dall’allegato B della stessa legge.

Art.25
Per la costituzione del fondo di cui all’articolo 17 l’Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui, sino ad un massimo di lire 2.000.000.000, da ammortizzare in non meno di dieci anni, ad un tasso di interesse non superiore al 7 per cento.

Art.26
L’Amministrazione regionale è autorizzata al pagamento delle spese occorrenti per l’ottenimento del mutuo di cui al precedente articolo.

Art.27
Il fondo di rotazione di cui all’articolo 17 sarà incrementato da appositi stanziamenti da prevedersi nel bilancio regionale del 1963 e degli anni successivi.


Art.28
Le rate di ammortamento per capitale ed interessi devono trovare capienza nei limiti della quota della imposta ipotecaria devoluta alla Regione.
Gli importi relativi sono imputati su appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali, a partire dall’esercizio finanziario 1963.


Art.29
Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima, è autorizzato a richiedere al tesoriere dell’Amministrazione regionale o ad altri enti pubblici o istituti di credito, garanzia fidejussoria a favore degli istituti che concederanno i mutui di cui all’articolo 25.

Art.30
In ordine agli indirizzi generali di applicazione, e alla concessione, nei singoli casi, dei benefici previsti dalla presente legge, l’Amministrazione regionale considererà la possibilità di usufruire delle provvidenze disposte dalle leggi dello Stato ed in particolare di quelle di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588.

Art.31
Un apposito regolamento, da emanare entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, ne determinerà le norme di applicazione.
Il regolamento di cui al precedente comma determinerà, in particolare, le caratteristiche dei terreni da considerare normalmente adibiti a pascolo ed idonei alla trasformazione e la procedura per l’accertamento, sentiti gli interessati, della sussistenza delle condizioni che consentano l’imposizione dell’obbligo di esecuzione delle opere di trasformazione di cui ai precedenti articoli 4 e 6.


Art.32
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno 1962 è istituito il capitolo 90 ter, con la denominazione: “Spese per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l’integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la costituzione del fondo di rotazione per la concessione di prestiti a pastori, allevatori associati in cooperative, gruppi, latterie sociali e loro consorzi operanti in Sardegna, e spese occorrenti per l’ottenimento dei mutui”.
Le spese occorrenti per l’ottenimento dei mutui e per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione fanno carico al predetto capitolo 90 ter. dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno 1962, ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.


Art.33
Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale per l’anno 1962 è introdotta la seguente variazione in aumento:
Capitolo 17 - Imposte di fabbricazione ed imposta sul gas e sull’energia elettrica e relative indennità di mora (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3; art. 36, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, e legge 3 giugno 1960, n. 529)
Lire 50.000.000
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per lo stesso anno è introdotta la seguente variazione in aumento:
Capitolo 90 ter - Spese per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per la integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la costruzione del fondo di rotazione per la concessione di prestiti a pastori, allevatori associati in cooperative, gruppi, latterie sociali o loro consorzi operanti in Sardegna e spese occorrenti per l’ottenimento dei mutui.
Lire 50.000.000.


Art.34
Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale per l’anno 1962 è istituito il capitolo 58 bis con la denominazione “Ricavo dei mutui contratti per la costituzione di un fondo di rotazione per la concessione di prestiti a pastori, allevatori associati in cooperative, gruppi, latterie sociali o loro consorzi, operanti in Sardegna” e con lo stanziamento di lire 2.000.000.000.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno 1962 è istituito il capitolo 217 bis con la denominazione “Fondo di rotazione per la concessione di prestiti a pastori, allevatori associati in cooperative, gruppi, latterie sociali o loro consorzi, operanti in Sardegna - e con lo stanziamento di lire 2.000.000.000.
Le spese di cui all’articolo 17 fanno carico al suddetto capitolo 217 bis ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.


Art.35
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno 1962 sono istituiti i seguenti capitoli:
- capitolo 175 bis - Contributi a favore di cooperative di pastori ed allevatori o di loro consorzi per l’organizzazione delle vendite nei mercati della Penisola ed esteri e per campagne pubblicitarie per l’incremento dei consumi e della vendita dei formaggi e dei latticini;

- capitolo 178 bis - Spese per la parziale assunzione dell’onere degli interessi per i prestiti di credito agrario contratti da pastori ed allevatori associati in cooperative, in gruppi, latterie sociali o loro consorzi, operanti in Sardegna.

Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale per l’anno 1962 è introdotta la seguente variazione in aumento:
- capitolo 11 - Imposta sui redditi di ricchezza mobile (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3; art. 33, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, e legge 5 gennaio 1953, n. 21;
L. 40.000.000

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per lo stesso anno sono introdotte le seguenti variazioni:
IN DIMINUZIONE:
- capitolo 163 - Contributi per l’esecuzione delle opere pubbliche di bonifica in Sardegna (L.R. 18 maggio 1960, n. 10)
L. 50.000.000

- capitolo 170 - Somma da versare annualmente al conto corrente speciale per la lotta contro i parassiti dell’ulivo (L.R. 31 gennaio 1957, n. 1)
L. 50.000.000

IN AUMENTO:
- capitolo 175 - Contributi alle latterie sociali cooperative ed alle cantine sociali cooperative per l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento e l’attrezzatura di stabilimenti caseari ed enologici razionali (art. 2, L.R. 9 novembre 1950, n. 47)
L. 20.000.000

- capitolo 175 bis - Contributi a favore di cooperative di pastori ed allevatori o di loro consorzi per l’organizzazione delle vendite nei mercati della Penisola ed esteri e per campagne pubblicitarie per l’incremento dei consumi della vendita dei formaggi e dei latticini
L. 20.000.000

- capitolo 178 bis - Spese per la parziale assunzione dell’onere degli interessi per i prestiti di credito agrario contratti da pastori ed allevatori associati in cooperative, in gruppi, latterie sociali o loro consorzi, operanti in Sardegna
L. 100.000.000

Le spese previste per l’applicazione degli articoli 1, 2, 7 e 9 della presente legge fanno carico al capitolo 158 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno 1962 ed ai capitoli ad esso corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi; quelle previste dagli articoli 10 e 11 fanno carico al capitolo 67 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi; quelle previste dagli articoli 13 e 14 fanno carico al capitolo 175 dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio e dai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi; quelle previste dall’articolo 16 fanno carico al capitolo 178 bis dello stesso stato di previsione ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi; quelle previste dall’articolo 21 fanno carico al capitolo 196 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi; quelle previste dall’art. 22 fanno carico al capitolo 175 bis del medesimo stato di previsione ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.


Art.36
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di os00servarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 8 ottobre 1962.

Corrias