Legge Regionale 13 luglio 1962, n. 9
Provvedimenti per il miglioramento della zootecnia e delle attività connesse e per il collocamento della produzione lattiero - casearia.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Il contributo di cui al precedente comma è concesso, in particolare, per l’esecuzione di opere volte al miglioramento dei pascoli, anche attraverso lo spietramento, il decespugliamento, il dicioccamento, la concimazione di fondo e l’eliminazione delle essenze nocive, per la sistemazione e la preparazione dei terreni per l’impianto di erbai annuali o poliennali e per la costruzione di stalle, ricoveri per il bestiame, di sili di foraggio, e di impianti di irrigazione e di opere stabili di recinzione e di sezionamento necessarie alla migliore utilizzazione dei terreni a pascolo. Sono escluse dal beneficio del maggior contributo le opere che non siano destinate al raggiungimento degli scopi indicati al comma precedente.
Per le stesse opere eseguite con i contributi dello Stato o di altri enti è concessa, da parte della Regione, una integrazione di contributo fino alla misura massima dell’80 per cento della spesa ammessa.
Art.2
Sono esclusi dal contributo di cui al precedente comma i mezzi di trasporto, a meno che la richiesta non sia presentata da allevatori associati. Le caratteristiche dei mezzi di trasporto ammissibili a contributo saranno stabilite con decreto dell’Assessore all’agricoltura e foreste sentito il Comitato tecnico regionale dell’agricoltura.
Art.3
Per l’attribuzione della qualifica di coltivatore diretto e per la determinazione ed il riconoscimento delle piccole e medie aziende valgono le norme contenute nell’articolo 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454.
Art.4
Tale obbligo non è imposto ai proprietari dei terreni che li concedano con un contratto che abbia la durata di almeno nove anni ad affittuari, mezzadri, coloni e soccidari, singoli o associati, che siano disposti ad eseguire negli stessi terreni opere di trasformazione, avvalendosi anche del contributo di cui all’articolo 1 ed in tal senso abbiano presentato richiesta documentata agli uffici competenti.
Art.5
Art.6
Ove i proprietari non intendano eseguire le opere di miglioramento fondiario, il decreto indicherà anche l’ente di bonifica o colonizzazione incaricato dell’esecuzione dei lavori e determinerà le modalità di recupero delle somme da porsi a carico dei singoli proprietari.
L’ente, per l’esecuzione dei lavori, si avvarrà, di preferenza, degli affittuari, mezzadri, coloni e soccidari già possessori del fondo.
Art.7
Agli enti pubblici, che intendano eseguire, in terreni di loro proprietà, opere la cui realizzazione assuma particolare interesse per gli allevatori operanti nel territorio può essere concesso un contributo dell’80 per cento della spesa ammessa.
Art.8
Art.9
In questi casi l’Assessorato è autorizzato ad assumere, a suo carico, l’onere degli studi necessari alla predisposizione del piano aziendale o interaziendale e l’onere della progettazione, nonchè delle spese relative agli atti legali ed agli adempimenti fiscali per la costituzione di società di gestione delle proprietà terriere da accorpare e per i conferimenti conseguenti.
Art.10
Il programma dei corsi, la loro durata, gli istituti, enti od organizzazioni affidatari saranno determinati con decreto dell’Assessore all’agricoltura e foreste di concerto con l’Assessore al lavoro e pubblica istruzione.
Art.11
Le spese per la gestione dei centri e per la permanenza degli allievi partecipanti ai corsi presso i centri stessi sono a totale carico dell’Amministrazione regionale.
Art.12
Art.13
Il contributo è sempre concesso nella misura massima dell’80 per cento quando i progetti di ammodernamento o completamento degli impianti prevedano l’installazione di attrezzature che permettano una più igienica lavorazione e la tipizzazione del prodotto o la produzione di tipi di formaggio che trovino più facile e remunerativo collocamento sui mercati isolani ed extraisolani.
E’ ammessa l’integrazione, fino alla misura prevista nel presente articolo, dei contributi concessi, per il raggiungimento degli stessi scopi, dallo Stato o da altri enti.
Nulla è innovato della procedura prevista, per la concessione dei contributi e delle integrazioni, dalla legge regionale 9 novembre 1950, n. 47.
Alle cooperative che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già ottenuto il decreto di concessione, e ove non sia ancora intervenuta la liquidazione del sussidio, è estesa l’integrazione del maggior contributo previsto nel primo comma del presente articolo.
Art.14
Gli impianti potranno essere gestiti direttamente dall’Amministrazione regionale, attraverso istituti o enti da essa controllati, o da consorzi di cooperative di produttori o da singole cooperative, che siano in grado di fornire le idonee garanzie.
Gli impianti potranno anche essere ceduti al consorzio o alla cooperativa affidatari, trascorso un periodo di almeno dieci anni dalla data di inizio effettivo dell’attività, previo pagamento, in una unica soluzione o in più annualità, di una somma che sarà determinata al momento della cessione e che non potrà comunque essere superiore al 20 per cento del valore di costruzione degli impianti.
L’Assessore all’agricoltura e foreste stabilirà con suo decreto, di concerto con l’Assessore alle finanze, le norme per la gestione, senza fini di lucro, dei predetti impianti.
Art.15
L’Amministrazione regionale ha altresì facoltà di revocare l’affidamento della gestione al consorzio od alla cooperativa che non si attengano alle norme del decreto di cui al precedente articolo ovvero impediscano od ostacolino l’esercizio dei controlli che l’Amministrazione riterrà di disporre.
Art.16
I prestiti concessi in applicazione delle norme del presente articolo sono assistiti da garanzia sussidiaria dell’Amministrazione regionale fino ad un ammontare complessivo dell’80 per cento delle perdite accertate.
Art.17
Art.18
Art.19
Le deliberazioni sulla concessione dei prestiti sono assunte dai competenti organi deliberanti degli stessi istituti integrati da tre membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione degli Assessori all’agricoltura e foreste, alle finanze ed alla rinascita.
Art.20
Art.21
“La quota di interessi da porre a carico del mutuatario non deve essere superiore al 2 per cento in ragione di anno.
Il concorso dell’Amministrazione regionale è ragguagliato alla differenza tra il tasso d’interesse praticato dagli istituti di credito autorizzati, al netto dell’eventuale concorso dello Stato o di altri enti, ed il tasso d’interesse indicato al comma precedente”.
L’Amministrazione regionale è autorizzata a modificare in senso conforme alle norme del presente articolo il regolamento di attuazione della citata legge regionale 14 dicembre 1959, n. 21.
Art.22
Ove manchino da parte dei consorzi o delle cooperative le iniziative di cui al comma precedente, l’Amministrazione regionale potrà provvedere direttamente, ovvero attraverso l’Istituto zootecnico e caseario della Sardegna, o con il ricorso ad organizzazioni particolarmente qualificate.
Art.23
Art.24
Art.25
Art.26
Art.27
Art.28
Gli importi relativi sono imputati su appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali, a partire dall’esercizio finanziario 1963.
Art.29
Art.30
Art.31
Il regolamento di cui al precedente comma determinerà, in particolare, le caratteristiche dei terreni da considerare normalmente adibiti a pascolo ed idonei alla trasformazione e la procedura per l’accertamento, sentiti gli interessati, della sussistenza delle condizioni che consentano l’imposizione dell’obbligo di esecuzione delle opere di trasformazione di cui ai precedenti articoli 4 e 6.
Art.32
Le spese occorrenti per l’ottenimento dei mutui e per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione fanno carico al predetto capitolo 90 ter. dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno 1962, ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art.33
Capitolo 17 - Imposte di fabbricazione ed imposta sul gas e sull’energia elettrica e relative indennità di mora (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3; art. 36, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, e legge 3 giugno 1960, n. 529)
Lire 50.000.000
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per lo stesso anno è introdotta la seguente variazione in aumento:
Capitolo 90 ter - Spese per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per la integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la costruzione del fondo di rotazione per la concessione di prestiti a pastori, allevatori associati in cooperative, gruppi, latterie sociali o loro consorzi operanti in Sardegna e spese occorrenti per l’ottenimento dei mutui.
Lire 50.000.000.
Art.34
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno 1962 è istituito il capitolo 217 bis con la denominazione “Fondo di rotazione per la concessione di prestiti a pastori, allevatori associati in cooperative, gruppi, latterie sociali o loro consorzi, operanti in Sardegna - e con lo stanziamento di lire 2.000.000.000.
Le spese di cui all’articolo 17 fanno carico al suddetto capitolo 217 bis ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art.35
- capitolo 175 bis - Contributi a favore di cooperative di pastori ed allevatori o di loro consorzi per l’organizzazione delle vendite nei mercati della Penisola ed esteri e per campagne pubblicitarie per l’incremento dei consumi e della vendita dei formaggi e dei latticini;
- capitolo 178 bis - Spese per la parziale assunzione dell’onere degli interessi per i prestiti di credito agrario contratti da pastori ed allevatori associati in cooperative, in gruppi, latterie sociali o loro consorzi, operanti in Sardegna.
Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale per l’anno 1962 è introdotta la seguente variazione in aumento:
- capitolo 11 - Imposta sui redditi di ricchezza mobile (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3; art. 33, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, e legge 5 gennaio 1953, n. 21;
L. 40.000.000
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per lo stesso anno sono introdotte le seguenti variazioni:
IN DIMINUZIONE:
- capitolo 163 - Contributi per l’esecuzione delle opere pubbliche di bonifica in Sardegna (L.R. 18 maggio 1960, n. 10)
L. 50.000.000
- capitolo 170 - Somma da versare annualmente al conto corrente speciale per la lotta contro i parassiti dell’ulivo (L.R. 31 gennaio 1957, n. 1)
L. 50.000.000
IN AUMENTO:
- capitolo 175 - Contributi alle latterie sociali cooperative ed alle cantine sociali cooperative per l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento e l’attrezzatura di stabilimenti caseari ed enologici razionali (art. 2, L.R. 9 novembre 1950, n. 47)
L. 20.000.000
- capitolo 175 bis - Contributi a favore di cooperative di pastori ed allevatori o di loro consorzi per l’organizzazione delle vendite nei mercati della Penisola ed esteri e per campagne pubblicitarie per l’incremento dei consumi della vendita dei formaggi e dei latticini
L. 20.000.000
- capitolo 178 bis - Spese per la parziale assunzione dell’onere degli interessi per i prestiti di credito agrario contratti da pastori ed allevatori associati in cooperative, in gruppi, latterie sociali o loro consorzi, operanti in Sardegna
L. 100.000.000
Le spese previste per l’applicazione degli articoli 1, 2, 7 e 9 della presente legge fanno carico al capitolo 158 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno 1962 ed ai capitoli ad esso corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi; quelle previste dagli articoli 10 e 11 fanno carico al capitolo 67 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi; quelle previste dagli articoli 13 e 14 fanno carico al capitolo 175 dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio e dai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi; quelle previste dall’articolo 16 fanno carico al capitolo 178 bis dello stesso stato di previsione ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi; quelle previste dall’articolo 21 fanno carico al capitolo 196 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi; quelle previste dall’art. 22 fanno carico al capitolo 175 bis del medesimo stato di previsione ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art.36
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di os00servarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 8 ottobre 1962.
Corrias