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Legge Regionale 3 ottobre 1962, n. 11

Approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 1953.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA
(dell’esercizio finanziario 1953.)
Art.1
Le entrate ordinarie e straordinarie della Regione, accertate nell’esercizio finanziario 1953, per la competenza propria dell’esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell’entrata
in L. 10.290.177.667
delle quali furono riscosse L. 9.417.188.938
e rimasero da riscuotere L. 872.988.729
=============


Art.2
Le spese ordinarie e straordinarie della Regione accertate nell’esercizio finanziario 1953, per la competenza propria dell’esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo
della spesa in L. 10.825.677.820
delle quali furono pagate L. 4.684.699.779
e rimasero da pagare L. 6.140.978.041
=============


Art.3
Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell’esercizio finanziario 1953 rimane stabilito:
ENTRATE E SPESE EFFETTIVE
Entrata L. 9.659.519.555
Spesa L. 8.716.190.998
Avanzo effettivo L. 943.328.557
=============
ENTRATE E SPESE
per movimento di capitali
Entrata L. 630.658.112
Spesa L. 2.109.486.822
Disavanzo per movimento di capitali L. 1.478.828.710
============
RIEPILOGO GENERALE
Entrata L. 10.290.177.667
Spesa L. 10.825.677.820
Disavanzo finale L. 535.500.153
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ENTRATE E SPESE RESIDUE
(degli esercizi finanziari precedenti)
Art.4
Le entrate rimaste da versare e da riscuotere alla chiusura dell’esercizio finanziario 1952 restano determinate, come dal conto consuntivo dell’entrata, in L. 8.218.070.137
delle quali furono riscosse L. 3.584.374.218
e rimasero da riscuotere L. 4.633.695.919
============


Art.5
Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio finanziario 1952 restano determinate, come dal conto consuntivo della spesa, in L. 16.559.418.120
delle quali furono pagate L. 5.932.150.590
e rimasero da pagare L. 10.627.267.530
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RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
(alla chiusura dell’esercizio finanziario 1953)
Art.6
I residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1953 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell’entrata, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la
competenza propria dell’esercizio finanziario 1953 (art. 1) L. 872.988.729
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi finanziari
precedenti (art. 4) L. 4.633.695.919
Somme riscosse rimaste da versare L. 1.930.844.692
Residui attivi al 31 dicembre 1953 L. 7.437.529.340
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Art.7
I residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1953 sono stabiliti, come dal conto consuntivo della spesa, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza
propria dell’esercizio finanziario 1953 (art. 2) L. 6.140.978.041
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi finanziari
precedenti (art. 5) L. 10.627.267.530
Residui passivi al 31 dicembre 1953 L. 16.768.245.571
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SITUAZIONE FINANZIARIA
Art.8
E’ accertato nella somma di L. 184.503.568 il disavanzo finanziario della Regione per l’esercizio 1953, come risulta dai seguenti dati:
ATTIVITA’
Avanzo finanziario al 1º gennaio 1953: L. 48.668.762,83
Entrate dell’esercizio finanziario 1953: L. 10.290.177.667
Aumento nei residui attivi lasciati dagli esercizi finanziari
precedenti e cioè: Accertati al 1º gennaio 1953: L. 8.216.818.846
e al 31 dicembre 1953: L. 8.218.070.137 L. 1.251.291
Diminuzione nei residui passivi lasciati dagli esercizi
finanziari precedenti e cioè:
Accertati al 1º gennaio 1953: L. 16.909.163.414
e al 31 dicembre 1953: L. 16.559.418.120 L. 349.745.294
Totale delle attività: L. 10.689.843.014,83
Disavanzo finanziario al 31 dicembre 1953: L. 135.834.805,17
Totale a pareggio delle passività: L. 10.825.677.820
PASSIVITA’
Spese dell’esercizio finanziario 1953: L. 10.825.677.820
Totale delle passività: L. 10.825.677.820
=============
Alla regolazione del disavanzo finanziario dell’esercizio 1953, accertato in lire 184.503.568, si provvede:
Per l’importo di lire 48.668.762,83, con l’impiego del saldo dell’avanzo finanziario della gestione 1949 e degli esercizi 1950 e 1951;
Per l’importo di lire 135.834.805,17, con il parziale impiego dello stanziamento iscritto al capitolo 86 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio 1960.


DISPOSIZIONI SPECIALI
Art.9
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell’articolo 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono convalidati i seguenti decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le prelevazioni delle somme appresso indicate dal fondo di riserva per le spese impreviste:
Decreto 22 maggio 1953, n. 6038 - 628 L. 15.000.000
Decreto 11 giugno 1953, n. 6869 - n. 794 L. 15.000.000
Decreto 16 novembre 1953, n. 13774 - 1767 L. 6.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 15 novembre 1962.

Corrias