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Legge Regionale 23 novembre 1962, n. 18

Abrogazione della legge regionale 2 febbraio 1950, n. 1, e istituzione del Comitato tecnico regionale sanitario.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
La legge regionale 2 febbraio 1950, numero 1, è abrogata.

Art.2
E’ istituito presso l’Assessorato regionale all’igiene e sanità il Comitato tecnico regionale sanitario.

Art.3
Sono componenti del Comitato:
1) l’Assessore regionale all’igiene e sanità, che lo presiede;
2) l’Assessore regionale ai lavori pubblici;
3) l’Assessore regionale agli enti locali;
4) un esperto di igiene;
5) un esperto di malattie interne;
6) un esperto di pediatria;
7) un esperto di ostetricia;
8) un esperto di dermosifilopatia;
9) un esperto di igiene veterinaria;
10) un esperto di chimica e bromatologia;
11) un esperto di ingegneria sanitaria;
12) un esperto di scienze agrarie;
13) un esperto di chirurgia generale;
14) un esperto di medicina del lavoro;
15) un esperto di tecnica ospedaliera;
16) un rappresentante dell’ordine dei medici designato dai tre ordini provinciali;
17) un rappresentante dell’ordine dei veterinari designato dai tre ordini provinciali;
18) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori operanti in campo nazionale.


Art.4
Il Comitato ha il compito di esprimere parere tecnico:
a) su materie inerenti all’igiene e sanità pubblica della Regione, in merito alle quali riferiscono i direttori dei servizi regionali medico e veterinario;
b) su provvedimenti, richieste, ricerche scientifiche nell’interesse della sanità pubblica;
c) sulle opere di pubblica utilità riguardanti l’igiene e la sanità pubblica della Regione e particolarmente su quelle da eseguirsi con contributi regionali.


Art.5
Il Comitato, che è convocato dal suo Presidente, si riunisce in sessione ordinaria nei mesi di maggio e ottobre, ed in sessione straordinaria quando il Presidente lo ritiene necessario.
Per la validità delle deliberazioni del Comitato è richiesta, in prima convocazione, la presenza della metà più uno dei componenti. Il Comitato delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Funge da Segretario un funzionario designato dallo Assessorato regionale all’igiene e sanità.


Art.6
I componenti del Comitato sono nominati, su proposta dell’Assessore regionale all’igiene e sanità, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima; durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art.7
Ai componenti ed al Segretario del Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 29 febbraio 1956, numero 5.

Art.8
I componenti del Comitato istituito con la legge regionale 2 febbraio 1950, numero 1, i quali siano in carica al momento della entrata in vigore della presente legge, cesseranno dall’incarico stesso allo scadere dei successivi novanta giorni.
Entro lo stesso termine si dovrà provvedere alla ricostituzione del Comitato con le modalità previste dallo articolo 6 della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 5 gennaio 1963.

Corrias