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Legge Regionale 22 novembre 1962, n. 19

Istituzione del Comitato tecnico regionale per la cooperazione.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
E’ istituito presso l’Assessorato regionale al lavoro e pubblica istruzione il Comitato tecnico regionale consultivo per la cooperazione.

Art.2
Sono componenti del Comitato:
1) L’Assessore regionale al lavoro e pubblica istruzione;
2) un rappresentante dell’Assessorato regionale alle finanze;
3) un rappresentante dell’Assessorato regionale alla industria e commercio;
4) un rappresentante dell’Assessorato regionale alla agricoltura e foreste;
5) un rappresentante dell’Assessorato regionale alla rinascita;
6) il Direttore dell’Ufficio regionale del lavoro, previo benestare del competente Ministero;
7) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni provinciali del movimento cooperativo, operanti in Sardegna, designati dalle rispettive associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento stesso, riconosciute a norma dell’articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1577;
8) un rappresentante delle cooperative promosse dagli enti di riforma agraria o dagli enti di sviluppo in agricoltura, designato dalla rispettiva associazione;
9) un esperto del settore della cooperazione di produzione e di lavoro;
10) un esperto del settore della cooperazione agricola;
11) un esperto del settore della cooperazione della pesca;
12) tre esperti del settore della cooperazione di conservazione e di trasformazione dei prodotti agricoli (vitivinicolo, lattiero - caseario, ortofrutticolo);
13) un esperto di chimica e bromatologia;
14) un docente od esperto in materia di legislazione cooperativistica;
15) un funzionario dell’Assessorato regionale al lavoro e pubblica istruzione esperto in materia di cooperazione, che funge da segretario.


Art.3
Il Comitato ha i seguenti compiti:
1) esprimere il proprio parere nei casi previsti dalle leggi regionali, sugli schemi di disegno di legge e sui regolamenti regionali interessanti la cooperazione e sui provvedimenti regionali a favore delle cooperative e dei consorzi di cooperative, esclusi quelli previsti dalla legge regionale 27 febbraio 1957, numero 5; nonchè su ogni altra questione sottoposta al suo esame dall’Assessore al lavoro e pubblica istruzione;
2) proporre provvedimenti, inchieste, studi ed iniziative in materia di cooperazione.


Art.4
I componenti del Comitato sono nominati su proposta dell’Assessore al lavoro e pubblica istruzione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, restano in carica due anni e possono essere riconfermati colla stessa procedura.
Presidente del Comitato è l’Assessore regionale al lavoro e pubblica istruzione.
Il Vice Presidente è eletto dal Comitato fra i suoi componenti.
Ai componenti del Comitato spettano le indennità stabilite dalla legge regionale 29 febbraio 1956, numero 5.


Art.5
Il Comitato è convocato dal suo Presidente quando questi lo ritiene opportuno, oppure dietro richiesta degli Assessori rappresentanti nel Comitato o di almeno un terzo dei componenti.
Per la validità delle deliberazioni del Comitato è richiesta, in prima convocazione, la presenza della metà più uno dei componenti. Il Comitato delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.


Art.6
Le spese per il funzionamento del Comitato fanno carico al capitolo 14 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1962 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, lì 10 gennaio 1963

Corrias