Legge Regionale 19 dicembre 1962, n. 23
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1963.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sia approvato per legge regionale e non oltre il 31 marzo 1963, il bilancio della Regione per l’anno finanziario 1963.
Negli impegni di spesa la Giunta regionale non potrà superare tanti dodicesimi dell’importo delle spese stanziate nei vari capitoli del bilancio per l’anno 1962, per quanti saranno i mesi di effettivo esercizio provvisorio.Art.2
La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1963.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.Data a Cagliari, lì 19 gennaio 1963.
Corrias
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