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Legge Regionale 4 luglio 1963, n. 5

Assunzione a carico della Regione delle spese occorrenti per le variazioni catastali dipendenti dalle modifiche delle circoscrizioni territoriali dei Comuni.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese occorrenti per le variazioni catastali dipendenti dalle modifiche delle circoscrizioni territoriali dei Comuni.

Art.2
La liquidazione delle spese di cui all’articolo 1 sarà disposta a favore dei Comuni con decreto dell’Assessore agli enti locali sulla base della nota di spese presentata dagli Uffici Tecnici Erariali.

Art.3
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 113 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio 1963 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 5 milioni dal capitolo 45 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio 1963 “Fondo speciale per fronteggiare oneri dipendenti da nuove disposizioni legislative“.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 10 agosto 1963.

Serra