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Legge Regionale 5 luglio 1963, n. 9

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 20 febbraio 1957, n. 18, istitutiva dell’E.S.A.F.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’articolo 3 della legge regionale 20 febbraio 1957, numero 18, è sostituito dal seguente:
“I Comuni ed i consorzi interessati possono chiedere all’Ente Sardo Acquedotti e Fognature (E.S.A.F.) il trasferimento all’Ente stesso della proprietà o della gestione degli acquedotti, delle fognature e delle altre opere igieniche connesse.
Il trasferimento sia della proprietà che della sola gestione è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale ai lavori pubblici.
I trasferimenti all’Ente degli acquedotti e delle fognature costruiti dalla Cassa per il Mezzogiorno sono effettuati di intesa con la Cassa medesima.
I rapporti tra l’Ente ed i Comuni e consorzi interessati in dipendenza del trasferimento in proprietà o in gestione delle opere di cui ai commi precedenti sono regolati con apposite convenzioni da approvarsi dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale ai lavori pubblici di intesa con l’Assessore regionale alle finanze.
Le opere di cui è stato effettuato il trasferimento in proprietà all’Ente Sardo Acquedotti e Fognature fanno parte del patrimonio dell’Ente stesso.
Nelle convenzioni di cui al precedente quarto comma deve essere disciplinato il trasferimento dal Comune all’Ente del personale comunale adibito esclusivamente alla gestione e manutenzione delle opere di cui trattasi”.


Art.2
L’articolo 5 della legge regionale 20 febbraio 1957, n. 18, è sostituito dal seguente:
“L’E.S.A.F. provvede ai propri compiti impiegando:
a) le somme e i contributi concessi dallo Stato, dai Comuni, dai consorzi e da altri enti per il completamento, l’ampliamento, il miglioramento, la sistemazione e la manutenzione degli acquedotti, delle fognature e delle altre opere connesse, a norma delle vigenti leggi e di eventuali patti contrattuali;
b) i proventi della vendita dell’acqua;
c) i proventi della vendita dei liquami e dei sottoprodotti degli impianti epurativi di fognature dei quali l’Ente ha piena disponibilità e di cui deve promuovere la utilizzazione agricola;
d) i contributi concessi da enti e da privati interessati alle varie categorie di opere;
e) i proventi dei mutui autorizzati.
Per gli scopi di cui all’articolo 1 della presente legge l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale a favore dell’Ente Sardo Acquedotti e Fognature da stabilirsi in rapporto alle disponibilità del bilancio regionale.
La relativa spesa farà carico ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dei bilanci della Regione per l’anno 1963 e per quelli successivi”.


Art.3
Alla legge regionale 20 febbraio 1957, numero 18, è aggiunto il seguente articolo 5 bis:
“L’Assessorato regionale ai lavori pubblici è autorizzato ad affidare in concessione all’E.S.A.F. la esecuzione dei lavori relativi alla costruzione, ampliamento, manutenzione straordinaria di acquedotti e fognature finanziate ai sensi della legge regionale 13 giugno 1958, numero 4, e successive modificazioni, dei quali i Comuni abbiano ad esso effettuato il trasferimento e sempre che l’E.S.A.F. abbia accettato di eseguirli alle condizioni preventivamente approvate dalla Giunta regionale”.


Art.4
L’articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 1957, numero 18, è sostituito dal seguente:
“Sono organi dell’E.S.A.F:
- Il Presidente
- Il Consiglio di amministrazione
- La Giunta esecutiva
- Il Collegio dei revisori “.


Art.5
Il punto d) dell’articolo 7 della legge regionale 20 febbraio 1957, numero 18, è sostituito dal seguente:
“d) assume e licenzia il personale subalterno, salariato e temporaneo nei limiti stabiliti dal regolamento organico dell’Ente”.


Art.6
L’articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 1957, numero 18, è sostituito dal seguente:
“Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti, a maggioranza assoluta di voti.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e dura in carica quattro anni”.


Art.7
Il punto g) dell’articolo 9 della legge regionale 20 febbraio 1957, numero 18, è sostituito dal seguente:
g) da tre Sindaci, uno per provincia, di comuni i cui acquedotti e fognature siano stati trasferiti all’E.S.A.F., nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale agli enti locali di concerto con l’Assessore regionale ai lavori pubblici”.
Al precitato articolo 9 è aggiunto il seguente comma:
“Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni”.


Art.8
Il secondo comma dell’articolo 12 della legge regionale 20 febbraio 1957, numero 18, è sostituito dal seguente:
“Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica quattro anni”.


Art.9
Il secondo comma dell’articolo 13 della legge regionale 20 febbraio 1957, numero 18, è sostituito dal seguente:
“Il Direttore generale deve essere scelto fra laureati in ingegneria od in giurisprudenza ed è nominato dal Consiglio di amministrazione, mediante pubblico concorso”.


Art.10
L’articolo 14 della legge regionale 20 febbraio 1957, numero 18, è sostituito dal seguente:
“Il programma di attività, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della gestione dell’E.S.A.F. sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa, su proposta dello Assessore regionale ai lavori pubblici e dell’Assessore regionale alle finanze.
Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione relative:
a) ai contratti di importo superiore a 50 milioni di lire;
b) al regolamento organico del personale;
c) alla nomina del Direttore generale,
sono soggette all’approvazione dell’Assessore regionale ai lavori pubblici che vi provvede nel termine di quindici giorni dalla ricezione. Trascorso tale termine senza che l’Assessore regionale ai lavori pubblici si sia comunque pronunciato, la deliberazione diventa esecutiva.
Di ciascuna adunanza del Consiglio di amministrazione e di ciascuna deliberazione del Presidente è redatto un verbale che, dopo l’approvazione, è trascritto in apposito registro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario a cura del quale sarà trasmesso in copia all’Assessorato ai lavori pubblici”.


Art.11
Il contributo regionale di cui all’articolo 5 della legge regionale 20 febbraio 1957, numero 18, modificato con l’articolo 2 della presente legge, è determinato, per lo anno 1963, nella somma di L. 200.000.000.
La relativa spesa farà carico al capitolo 148 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1963, la cui denominazione è così modificata:
“Contributo all’Ente Sardo Acquedotti e Fognature per la gestione degli acquedotti e delle fognature, nonchè per l’ampliamento e per il miglioramento degli acquedotti e fognature esistenti”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 10 agosto 1963.

Serra